ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/11632

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 818 del 21/06/2017
Firmatari
Primo firmatario: GULLO MARIA TINDARA
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 21/06/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DI STEFANO FABRIZIO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 21/06/2017


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 21/06/2017
Stato iter:
22/06/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 22/06/2017
Resoconto DI STEFANO FABRIZIO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 22/06/2017
Resoconto FARAONE DAVIDE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 22/06/2017
Resoconto DI STEFANO FABRIZIO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 22/06/2017

SVOLTO IL 22/06/2017

CONCLUSO IL 22/06/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-11632
presentato da
GULLO Maria Tindara
testo di
Mercoledì 21 giugno 2017, seduta n. 818

   GULLO e FABRIZIO DI STEFANO. — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   il 28 febbraio 2017 la deliberazione della giunta regionale della regione Abruzzo n. 78 ha recepito il documento tecnico «nuove linee guida per la redazione degli atti aziendali», contenente disposizioni destinate alle aziende sanitarie locali regionali finalizzate alla redazione degli atti aziendali ed a concorrere alla ridefinizione del servizio sanitario regionale;
   relazione e documento tecnico presentano, secondo gli interroganti, profili di incompatibilità col quadro normativo di riferimento;
   il recepimento delle linee guida sottintende, secondo gli interroganti, un'interpretazione arbitraria e non corretta della normativa in materia, secondo la quale la previsione dei direttori della funzione ospedaliera e della funzione territoriale non determinerebbe violazione degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992, ma concretizzerebbe il potere di indirizzo e coordinamento che la normativa nazionale riconosce alle regioni;
   secondo gli interroganti, le nuove linee guida disattendono l'articolo 2 del decreto legislativo n. 502 del 1992, che obbedisce alla ratio di delimitare la discrezionalità del governo regionale nello stabilire nuove regole organizzative delle aziende sanitarie; deve ritenersi che la stessa previsione ha lo scopo di adeguare gli assetti organizzativi aziendali, genericamente disciplinati dalla normativa nazionale, alle concrete esigenze regionali;
   l'atto aziendale è adottato dal direttore generale (articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992) e ciò evidenzia profili di incompatibilità con lo stesso articolo 2 (competenze regionali), comma 2-sexies, del decreto legislativo n. 502 del 1992, secondo cui ogni regione disciplina «i principi e criteri per l'adozione dell'atto aziendale», principio che obbedisce alla ratio di delimitazione della discrezionalità del governo regionale nello stabilire direttamente nuove regole organizzative delle asl;
   questa ratio è secondo gli interroganti palesemente violata, dal momento che la deliberazione n. 78 e l'allegato di cui sopra contengono disposizioni di estremo dettaglio, prevedendo due nuovi direttori (della funzione ospedaliera e della funzione territoriale);
   gli atti aziendali potrebbero generare discriminazioni tra asl, servizi sanitari e personale, qualora dovessero emanarsi nuove norme in particolare circa l'applicazione del decreto ministeriale n. 70 del 2015 (regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi dell'assistenza ospedaliera) –:
   quali urgenti iniziative normative intenda adottare il Ministro interrogato, alla luce di quanto sopra esposto, per una revisione del decreto legislativo n. 502 del 1992, al fine di definire, nel rispetto delle peculiari esigenze regionali, una disciplina più puntuale, stringente e omogenea dell'assetto organizzativo aziendale delle strutture del Servizio sanitario nazionale.
   (5-11632)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 22 giugno 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-11632

  Con riferimento alla problematica sollevata dagli onorevoli interroganti, ritengo opportuno, preliminarmente, far presente che l'assetto organizzativo attuale del sistema sanitario è diretta espressione del complesso processo di «aziendalizzazione» del sistema stesso, da considerarsi quale processo di riforma che persegue il precipuo obiettivo di conseguire migliori performance delle aziende pubbliche del servizio sanitario, sia in termini di efficacia sia in termini di efficienza.
  In quest'ottica si giustifica la scelta del legislatore di costituire delle aziende sanitarie con personalità giuridica pubblica e al contempo di dotarle di autonomia imprenditoriale. La principale espressione di tale autonomia è, senza dubbio, l'atto aziendale, un documento al quale viene riconosciuta la natura di atto di diritto privato, con il quale vengono disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento dell'azienda sulla base di alcuni contenuti minimi già individuati con la normativa nazionale, delineata nel decreto legislativo n. 502 del 1992.
  Tale normativa, come noto, si limita a prevedere alcuni contenuti generali e uniformi per tutti gli atti aziendali.
  Tra gli altri ricordo l'individuazione delle strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale soggette a rendicontazione analitica; l'individuazione dei distretti nonché l'attribuzione dei compiti al direttore amministrativo, al direttore sanitario, direttore di presidio, di distretto, di dipartimento e ai dirigenti responsabili di struttura, semplice o complessa.
  Pertanto, per quanto non espressamente previsto nel citato decreto legislativo n. 502 del 1992, le Regioni intervengono con propri atti di indirizzo il cui contenuto può essere più o meno specifico e determinare, conseguentemente, una riduzione o un ampliamento degli spazi di autonomia organizzativa aziendale.
  In merito all'atto aziendale, quindi, la normativa nazionale definisce esclusivamente principi e criteri direttivi, riconoscendo in capo alla Regione, spazi di autonomia organizzativa, attuata mediante la predisposizione di linee guida che, pur garantendo omogeneità sul territorio regionale, presuppongono la possibilità di organizzare le singole aziende sanitarie secondo gli effettivi bisogni della popolazione. L'atto aziendale organizzativo, infatti, adottato dal direttore generale, consente di introdurre quegli elementi di flessibilità necessari a rendere concretamente praticabile una gestione economica, efficiente ed efficace delle risorse.
  Ciò premesso, relativamente alla normativa di dettaglio dettata dalla regione Abruzzo, ritengo opportuno riportare le precisazioni riferite dalla medesima regione.
  Questa, infatti, ha chiarito che la previsione del Direttore della Funzione Ospedaliera e del Direttore della Funzione Territoriale non determina una violazione degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992, ponendosi, invece, in linea con dette norme e concretizzando il potere di indirizzo e di coordinamento che la stessa normativa nazionale riconosce in capo alle Regioni ad integrazione delle disposizioni ivi contenute.
  Pertanto, l'articolo 2 del decreto legislativo n. 502 del 1992, nel prevedere che spetta alle regioni la competenza in merito all'organizzazione dei servizi e all'attività destinata alla tutela della salute, deve ritenersi che consenta di adeguare gli assetti organizzativi aziendali, genericamente disciplinati dalla normativa nazionale, alle concrete, effettive e peculiari esigenze regionali. Una necessità che, ragionevolmente, si configura ancora di più in regioni, come l'Abruzzo, gravate dal Piano di Rientro per i debiti sanitari.
  Tale ricostruzione, pertanto, legittima la previsione delle due figure del Direttore della Funzione Ospedaliera e del Direttore della Funzione Territoriale in quanto funzionale alla costituzione di un'organizzazione aziendale più consona alle effettive necessità regionali, da un lato volte a garantire i LEA e dall'altro a raggiungere gli obiettivi per il risanamento del debito sanitario.
  La regione ha fatto presente, a tal riguardo, che le Nuove Linee Guida per la redazione degli Atti aziendali, al par. 2.6, demandano al Direttore della Funzione Ospedaliera «il governo dei processi organizzativi di carattere clinico-sanitario, di formazione e aggiornamento e di promozione della qualità dei servizi sanitari, il rischio clinico e la sicurezza dei pazienti avvalendosi delle unità operative delle direzioni sanitarie», laddove il successivo paragrafo 2.7 delle medesime Linee guida demandano al Direttore della Funzione Territoriale il governo dei processi organizzativi e gestionali del territorio avvalendosi dei Direttori delle Aree Distrettuali e relative Unità Operative di Assistenza Primaria, Assistenza Intermedia, Assistenza Consultoriale, Psicologia Aziendale, ecc.. Il Direttore della Funzione Ospedaliera, inoltre, «garantisce il coordinamento delle Aree Distrettuali».
  Si tratta, dunque, di funzioni che, in entrambi i casi, attengono alla produzione aziendale ed hanno lo scopo di rendere l'offerta più efficiente, omogenea, accessibile ed anche intellegibile in modo da poter essere monitorata e, se del caso, reindirizzata.
  La rilevanza delle suddette attività ha reso necessarie ascriverle in capo a figure determinate a garanzia di un più efficace controllo ed indirizzo regionale ed in questo senso, la Giunta della Regione Abruzzo ne ha ipotizzato il radicamento in capo a Direttori equiparati ai Direttori di Dipartimento.
  Alla luce di quanto esposto e considerato che la normativa nazionale prevede in relazione agli atti aziendali, come detto, dei contenuti generali e uniformi anche al fine di garantirne l'uniformità e l'omogeneità, si ritiene che la normativa vigente sia in linea con l'attuale assetto costituzionale e, come tale, non sia suscettibile di modifica.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

servizio sanitario

servizio sanitario nazionale

governo