ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/11629

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 818 del 21/06/2017
Firmatari
Primo firmatario: GRILLO GIULIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 21/06/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GIORDANO SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 21/06/2017
LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 21/06/2017
NESCI DALILA MOVIMENTO 5 STELLE 21/06/2017
COLONNESE VEGA MOVIMENTO 5 STELLE 21/06/2017
MANTERO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 21/06/2017
BARONI MASSIMO ENRICO MOVIMENTO 5 STELLE 21/06/2017
DALL'OSSO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 21/06/2017


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 21/06/2017
Stato iter:
22/06/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 22/06/2017
Resoconto GRILLO GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 22/06/2017
Resoconto FARAONE DAVIDE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 22/06/2017
Resoconto GRILLO GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 22/06/2017

SVOLTO IL 22/06/2017

CONCLUSO IL 22/06/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-11629
presentato da
GRILLO Giulia
testo di
Mercoledì 21 giugno 2017, seduta n. 818

   GRILLO, SILVIA GIORDANO, LOREFICE, NESCI, COLONNESE, MANTERO, BARONI e DALL'OSSO. — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   il 27 maggio 2014 è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, il regolamento n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano, che abroga la direttiva 2001/20/CE ed ha il fine di creare un quadro uniforme sulla sperimentazione clinica;
   l'articolo 3 del regolamento sancisce il principio secondo cui la sperimentazione clinica può essere condotta esclusivamente se i diritti, la sicurezza, la dignità e il benessere dei soggetti sono tutelati e se essa genera dati affidabili e robusti;
   la differente scelta di adottare un regolamento, invece che una direttiva, sottende proprio la volontà di evitare difformità applicative da parte degli Stati membri e il regolamento n. 536/2014 se, da un lato, garantisce regole comuni direttamente applicative, dall'altro, demanda aspetti importanti ai singoli Stati membri, quali ad esempio la costituzione dei comitati etici, la copertura assicurativa per gli studi sia profit che no-profit, il consenso informato e la protezione dei dati personali dei soggetti più vulnerabili;
   il regolamento (UE) 536/2014 ha un'entrata in vigore differita (che si colloca tra dicembre 2017 e ottobre 2018), stante la necessità di realizzare, anche attraverso l'implementazione della banca dati dell'Unione europea, il passaggio da una gestione nazionale della valutazione delle sperimentazioni ad una gestione coordinata a livello europeo; il differimento sottende, altresì, la necessità che gli Stati membri realizzino tutte le condizioni per darne piena attuazione, soprattutto per quelle parti demandate agli Stati membri e per le quali sono però indicati principi generali;
   a titolo di esempio, il regolamento ritiene che «non dovrebbero essere considerati informazioni commerciali di carattere riservato se l'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) è già stata concessa, se la procedura per la concessione dell'AIC si è già conclusa oppure se una domanda di AIC è stata ritirata»;
   risulta invece che, allo stato attuale, i contratti stipulati tra il promotore di una sperimentazione clinica e lo sperimentatore includono quasi sempre il diritto alla riservatezza dei dati che rimangono nella disponibilità del promotore della sperimentazione, anche a garanzia delle tutele brevettuali –:
   se non ritenga di assumere iniziative, con tempi solleciti e strumenti adeguati, affinché vi sia la tempestiva e piena applicazione del regolamento (UE) 536/2014, assicurando tutte le condizioni che il medesimo regolamento ritiene necessarie e/o demanda agli Stati membri. (5-11629)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 22 giugno 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-11629

  Come noto, il Regolamento n. 536/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano, abroga la Direttiva 2001/20/CE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano.
  La precedente normativa in materia di sperimentazione clinica attribuiva, infatti, a ciascuno Stato membro la valutazione e l'autorizzazione su base nazionale delle domande di autorizzazione delle sperimentazioni cliniche.
  Con le nuove regole europee, la valutazione degli studi clinici sarà invece coordinata da una singola Autorità competente nazionale, che farà da referente, fornendo una prima valutazione dello studio, sulla base della quale le Autorità competenti degli altri Stati membri forniranno i propri commenti e la loro decisione finale sull'autorizzazione.
  Per favorire l'adeguamento a tale modello, è stato privilegiato lo strumento del Regolamento, che, diversamente da quanto è avvenuto in sede di recepimento della citata Direttiva CE, farà sì che non ci possano essere difformità applicative nei diversi Stati membri.
  Il nuovo Regolamento, infatti, ha come obiettivo quello di colmare una serie di lacune normative, attraverso la creazione di un quadro uniforme per l'autorizzazione degli studi clinici da parte di tutti gli Stati membri interessati, con un'unica valutazione sui risultati.
  Al fine di migliorare la trasparenza dei dati derivanti dagli studi clinici, si prevede che siano pubblicati in una Banca dati europea – accessibile al pubblico – i riassunti dettagliati, comprese le relazioni finali, relativi al processo di immissione in commercio di un farmaco.
  Saranno sviluppati anche la valutazione unica europea del «trial» clinico, condivisa da tutti gli Stati membri coinvolti e di alto livello scientifico, ed un unico portale e «database» europeo, gestiti dall'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA), congiuntamente ad un unico punto di accesso per la presentazione della documentazione e ad un «forum» dedicato.
  Il Regolamento, dunque, facilita la cooperazione transfrontaliera per rendere i test clinici più ampi e per incoraggiare lo sviluppo di terapie speciali, ad esempio per le malattie rare, ma soprattutto snellisce e armonizza le norme in materia di sperimentazioni cliniche in tutta Europa.
  Devo ricordare che l'articolo 99 del Regolamento subordina l'applicazione dello stesso al soddisfacimento delle condizioni delineate dall'articolo 82.
  Tali condizioni attengono, in estrema sintesi, alla necessità di acquisire la piena funzionalità del portale e della banca dati UE la quale, allo stato, non è stata ancora raggiunta. Al riguardo, l'Agenzia Italiana del Farmaco ha comunicato che le nuove disposizioni troveranno applicazione nel mese di ottobre 2018.
  Al riguardo, desidero evidenziare che, nell'ambito del DDL Lorenzin, attualmente in esame proprio in quest'aula, è prevista l'adozione di decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano, introducendo uno specifico riferimento alla medicina di genere e realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti e con il regolamento (UE) n. 536/2014 sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

autorizzazione di vendita

carattere confidenziale

paese membro