ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/11587

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 814 del 15/06/2017
Firmatari
Primo firmatario: GNECCHI MARIALUISA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 15/06/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
COVA PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 15/06/2017


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 15/06/2017
Stato iter:
14/09/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 14/09/2017
Resoconto BIONDELLI FRANCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 14/09/2017
Resoconto GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 15/06/2017

DISCUSSIONE IL 14/09/2017

SVOLTO IL 14/09/2017

CONCLUSO IL 14/09/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-11587
presentato da
GNECCHI Marialuisa
testo di
Giovedì 15 giugno 2017, seduta n. 814

   GNECCHI e COVA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   nel nostro Paese sembra quasi dato per scontato, che per avere l'attenzione delle istituzioni e quindi la possibile soluzione a situazioni drammatiche che gravano pesantemente sulla vita delle persone, sia necessario suscitare clamore mediatico;
   già nel 2016, il Governo pro tempore pressato dal clamore mediatico che suscitarono alcuni casi di malati oncologici, ha modificato le norme sulla reperibilità per le visite mediche fiscali, esonerando questi soggetti e mettendo fine ad un sistema di norme che andava a colpire persone già pesantemente provate;
   si intende quindi richiamare nuovamente l'attenzione del Governo sul soggetto colpito da malattia oncologica, che oltre alle attenzioni della propria cerchia famigliare, riceve molto spesso più sostegno e solidarietà dai colleghi del posto di lavoro, che non dalle istituzioni preposte ai vari livelli;
   con il presente atto di sindacato ispettivo si vuole pertanto riportare il caso della signora S.A. – C.f. Sbl Lns 76B48L049G. Il calvario di questa lavoratrice, colpita da malattia oncologica, è durato circa due anni e mezzo, inizia nel novembre 2014 e termina purtroppo il 17 maggio 2017 con la morte della persona, all'età di 41 anni, che lascia un figlio di 9 anni e il marito;
   in data 6 marzo 2015 viene presentata la domanda di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi della legge n. 18 del 1980, quanto meno limitatamente al periodo in cui la lavoratrice è stata sottoposta a trattamenti oncologici e radio-chemioterapici;
   nella seduta del 17 giugno 2015, la commissione medica competente per territorio riconosceva l'istante invalida al 100 per cento, in quanto invalida con totale e permanente inabilità lavorativa (articoli 2 e 12 della legge n. 118 del 1971) e affetta da «adenoma del polmone con ripetizioni ossee e polmonari», senza tuttavia riconoscere l'indennità di accompagnamento;
   nonostante la malattia e le conseguenti spese che la famiglia ha dovuto affrontare, avverso la suddetta decisione viene proposto ricorso al tribunale di Taranto, ma purtroppo la prima udienza è intervenuta a giugno 2017, dopo la morte della ricorrente, con successivo rinvio dell'udienza a settembre 2017;
   nel luglio 2015, al fine di poter assistere la moglie e con un bambino di sette anni, al marito (G.F), dopo aver consumato tutte le ferie spettanti e anche quelle ferie che era possibile anticipare, viene però concesso il congedo biennale (articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001) usufruito per circa 22 mesi e mezzo;
   è atto dovuto citare la testimonianza, non solo della stessa lavoratrice, prima che intervenisse la sua morte, ma anche della sorella e del marito, in relazione a quanto sia stato forte il sostegno dei colleghi di lavoro per aiutarla in ogni modo, soprattutto sul posto di lavoro, a fronte invece di uno Stato, che attraverso una struttura territoriale, non ha saputo, ad avviso degli interroganti, affrontare il caso specifico con il dovuto approfondimento e la necessaria attenzione;
   se da un lato è sicuramente condivisibile che si perseguano le cosiddette false invalidità, non è assolutamente più sostenibile, che, a fronte di un'accertata malattia oncologica e relativa situazione invalidante, si neghi l'indennità di accompagnamento per casi come quello segnalato, che purtroppo non è l'unico –:
   se non ritenga il Ministro interrogato di avviare, per quanto di competenza, una verifica sul caso segnalato, accertando se la struttura territoriale deputata a concedere l'indennità di accompagnamento abbia agito secondo quanto previsto dalle norme vigenti, nonché di effettuare un monitoraggio su queste specifiche casistiche, con l'obiettivo di evitare il ripetersi di suddetti drammi, procedendo eventualmente a rivedere le relative direttive. (5-11587)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 14 settembre 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-11587

  Passo ad illustrare l'atto parlamentare degli onorevoli Gnecchi e Cova concernente il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in presenza di invalidità derivante da malattie oncologiche.
  Come noto la problematica in esame, pur non trovando una risposta diretta nelle norme e nelle tabelle di legge che regolano l'invalidità civile, è stata oggetto di ripetuti e univoci pronunciamenti da parte della Giurisprudenza di legittimità. La Suprema Corte di Cassazione, in più occasioni, ha limitato la concessione di tale indennità stabilendo che pur in presenza di patologie oncologiche risulta necessaria una valutazione caso per caso.
  Il caso concreto proposto dagli Interroganti è sicuramente drammatico, in considerazione della giovane età della paziente e perché gravato da una prognosi severa.
  Come riferito dall'INPS, la persona all'attenzione del presente atto parlamentare non ha mai interessato la Commissione medica superiore per un riesame extra-giudiziario della valutazione medico legale, neppure allorché la situazione clinica si è aggravata.
  Il ricorso giudiziario in atto, tuttavia, consentirà, secondo l'INPS, nella fase dell'accertamento tecnico su atti, di cogliere dalla documentazione l'epoca del sopravvenuto aggravamento. A tale valutazione il Consulente di parte INPS parteciperà attivamente al fine di garantire, come sempre, pieno riscontro ai diritti della persona malata o, come nel caso in esame, dei suoi Eredi.
  Ad ogni modo, si condivide la necessità di procedere all'aggiornamento delle vigenti tabelle indicative delle percentuali di invalidità, in quanto risalenti al 1992.
  Al riguardo, segnalo che tale aggiornamento è stato già espressamente disposto dal comma 6 dell'articolo 20 del decreto-legge n. 78 del 2009 e in realtà già operato dalla Commissione scientifica, nominata dal Ministero che rappresento di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che nel novembre 2011 trasmise alle Camere nuove e aggiornate tabelle, tuttavia non approvate.
  Si garantisce, comunque, l'impegno del Governo a rivedere le tabelle delle percentuali di invalidità nel più breve tempo possibile.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

udienza giudiziaria

procedura penale

sindacato giurisdizionale