Legislatura: 17Seduta di annuncio: 811 del 08/06/2017
Primo firmatario: BRATTI ALESSANDRO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 08/06/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma ROMANINI GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 08/06/2017 ARLOTTI TIZIANO PARTITO DEMOCRATICO 08/06/2017 GHIZZONI MANUELA PARTITO DEMOCRATICO 08/06/2017 BOLDRINI PAOLA PARTITO DEMOCRATICO 08/06/2017 IORI VANNA PARTITO DEMOCRATICO 08/06/2017 MONTRONI DANIELE PARTITO DEMOCRATICO 08/06/2017 LATTUCA ENZO PARTITO DEMOCRATICO 08/06/2017
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 08/06/2017
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 08/06/2017
BRATTI, ROMANINI, ARLOTTI, GHIZZONI, PAOLA BOLDRINI, IORI, MONTRONI e LATTUCA. —
Al Ministro dell'economia e delle finanze
. — Per sapere – premesso che:
negli ultimi due anni e mezzo il Governo ha dovuto far fronte a gravi crisi bancarie, a partire, alla fine del 2015, dalla messa in risoluzione di Carichieti, Carife, Banca Etruria e Banca Marche: nelle scorse settimane, a seguito di un processo laborioso e complesso, si è chiusa la procedura di cessione di tre delle quattro banche e per la quarta il processo è in via di conclusione;
prosegue inoltre il delicato confronto tra le autorità italiane ed europee per la ricapitalizzazione pubblica precauzionale, strumento previsto dalla direttiva sul risanamento e sulla risoluzione delle crisi bancarie, della Banca Monte dei Paschi di Siena, della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca;
come anche sottolineato dal Governatore della Banca d'Italia Visco nelle considerazioni finali della relazione annuale per il 2016, i processi di gestione delle richiamate crisi bancarie sono stati caratterizzati da un certo grado di lentezza, anche a causa della la frammentazione dei poteri tra un numero elevato di autorità che ha finito col rendere difficile l'individuazione delle misure da prendere e rallentato azioni che, per essere efficaci, richiederebbero invece estrema rapidità;
prima dell'Unione bancaria europea, la Banca d'Italia poteva infatti decidere in autonomia come agire in questi casi, senza limiti per l'utilizzo dei fondi pubblici — così determinando il rischio di far ricadere in modo eccessivo e incontrollato i costi delle crisi sui cittadini tutti — ma anche attraverso il coinvolgimento del fondo interbancario di tutela dei depositi (Fitd), alimentato dai contributi obbligatori degli istituti nazionali, per procedere con le necessarie ricapitalizzazioni;
nei mesi precedenti l'adozione del decreto di recepimento della direttiva europea sul risanamento e sulla risoluzione delle banche, entrato in vigore il 16 novembre 2015, le autorità italiane hanno preso in esame soluzioni della crisi delle «quattro banche» basate proprio sull'intervento del Fitd, che non sono state ritenute compatibili con la disciplina sugli aiuti di Stato dalla Commissione europea;
anche se il Fitd utilizza solamente risorse fornite dal sistema bancario, secondo la Commissione europea esso adempie a una funzione pubblica e pertanto il suo intervento costituisce un aiuto di Stato; se l'intervento del Fitd non fosse stato configurato come aiuto di Stato, l'operazione di salvataggio delle «quattro banche» da parte del Fitd non avrebbe comportato il sacrificio dei diritti dei creditori subordinati e sarebbe avvenuta valutando le sofferenze delle banche a valori di bilancio;
secondo le autorità italiane, invece, l'intervento del Fitd non può essere assimilato a un aiuto di Stato vietato dai Trattati europei: in primo luogo, le risorse del Fitd provengono dal sistema bancario, quindi hanno natura privata; inoltre il fondo ha autonomia decisionale e la possibilità di effettuare interventi alternativi al rimborso dei depositanti è esplicitamente contemplata dalla direttiva europea sugli schemi di garanzia dei depositi (direttiva 2014/49/UE) –:
quale sia lo stato delle trattative a livello europeo in materia di aiuti di Stato relativamente all'intervento del fondo interbancario di tutela dei depositi per la gestione delle crisi bancarie e se possano, in tal senso, aprirsi spazi per ampliare la tutela dei diritti degli obbligazionisti subordinati e degli azionisti colpiti dalla messa in risoluzione delle «quattro banche». (5-11539)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):risoluzione
direttiva comunitaria
aiuto di Stato