ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/11492

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 808 del 01/06/2017
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 4/16648
Firmatari
Primo firmatario: CIPRINI TIZIANA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 01/06/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SCAGLIUSI EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE 25/10/2017


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE delegato in data 01/06/2017
Stato iter:
25/10/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 25/10/2017
Resoconto GIRO MARIO ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
 
REPLICA 25/10/2017
Resoconto SCAGLIUSI EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 01/06/2017

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 25/10/2017

DISCUSSIONE IL 25/10/2017

SVOLTO IL 25/10/2017

CONCLUSO IL 25/10/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-11492
presentato da
CIPRINI Tiziana
testo presentato
Giovedì 1 giugno 2017
modificato
Mercoledì 25 ottobre 2017, seduta n. 878

   CIPRINI, SCAGLIUSI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   il Ministero degli affari esteri e la cooperazione internazionale ha, all'interno del proprio organico, nei vari Paesi del mondo, svariati dipendenti;
   attualmente sono in servizio 2780 impiegati di ruolo, 2720 impiegati a contratto, di cui 2012 a contratto locale e 638 a contratto italiano, e 40 di altri amministrazioni;
   il trattamento retributivo e previdenziale del personale a contratto «locale» presso rete diplomatica e consolare italiana, nonché presso gli istituti di cultura, sotto molti aspetti e in diverse realtà territoriali, rappresenta un grosso problema per carenza di omogeneità e di adeguatezza salariale;
   il livello retributivo dei suddetti dipendenti, dunque, appare essere non idoneo ed adeguato al costo della vita del posto dove si esercita l'attività lavorativa, ma, quel che è peggio, in alcuni casi, risulta, una differenza salariale di gran lunga maggiore al 100 per cento tra un dipendente con contratto regolato dalla legge italiana rispetto ad uno, con analoghe funzioni e competenze, regolato dalla legge «locale»;
   in particolare, tra gli altri, risulta che il personale a contratto presso l'ambasciata d'Italia e l'Istituto Italiano di Cultura in India lamenti di essere oggetto di una grave discriminazione sotto il profilo economico, perpetrata anche in base alla cittadinanza;
   il Times of India nell'anno 2012, a seguito del ricorso presentato in tribunale da alcuni lavoratori dipendenti a contratto presso l'ambasciata italiana a Nuova Delhi, riportava la notizia che l'ambasciata italiana era stata chiamata a rispondere alla giustizia per discriminazione razziale ed etnica, per ragioni legate alla differenza retributiva tra dipendenti con cittadinanza italiana e indiana;
   sebbene l'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 sancisca il principio della congruità retributiva dei dipendenti a contratto presso le ambasciate italiane all'estero, rimane di fatto, in parte, disatteso il disposto della norma;
   l'articolo in esame stabilisce testualmente che: «la retribuzione annua base è determinata in modo uniforme per Paese e per mansioni omogenee. Può essere consentita in via eccezionale, nello stesso Paese, una retribuzione diversa per quelle sedi che presentino un divario particolarmente sensibile nel costo della vita»;
   i dislivelli retributivi in India, come in altri Paesi, sono stati definiti, non a torto, da taluni al di sotto della soglia minima di sostentamento, nonostante i due lievi miglioramenti adeguativi del 2013 e del 2016;
   si rende pertanto necessario un intervento strutturale per garantire, a tutti i dipendenti, in ciascuna delle sedi diplomatiche italiane all'estero, un adeguato trattamento retributivo e previdenziale, anche allo scopo di assicurare il rispetto dei diritti dei lavoratori e del buon nome ed onorabilità dell'Italia –:
   se e in che misura il Ministro interrogato intenda adottare le iniziative adeguate ed opportune per garantire il pieno rispetto del principio di equa retribuzione di tutti i lavoratori impiegati, con contratti regolati dalle «leggi locali», presso le sedi diplomatiche italiane all'estero;
   se ritengano opportuno assumere iniziative per definire una norma integrativa e chiarificatrice per rendere più chiaro e sempre applicabile il disposto normativo dettato dall'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, che, in alcuni casi, risulta essere disatteso. (5-11492)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 25 ottobre 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione III (Affari esteri)
5-11492

  Negli ultimi anni, il blocco del turn-over e le misure di revisione della spesa pubblica hanno prodotto una netta riduzione del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI). Nell'ottica di ottimizzare l'allocazione delle risorse a disposizione, il MAECI, per le attività non riservate a personale di ruolo, impiega pertanto personale a contratto assunto localmente, anche per assicurare una più efficiente funzionalità del servizio grazie alla conoscenza di lingua e ambienti locali.
  Peraltro, il contingente previsto dall'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 18/67 ha al momento raggiunto il pieno impiego e negli ultimi sei mesi non è stato possibile autorizzare nuove assunzioni, nemmeno in sostituzione di personale cessato, cosicché l'Amministrazione non è in grado di effettuare potenziamenti mirati di Sedi chiamate ad affrontare situazioni di emergenza (esempio Venezuela, Libia, Brexit).
  Il MAECI auspica, ove autorizzato dalla legge di bilancio in procinto di essere discussa e votata in Parlamento, di poter incrementare il contingente dei contrattisti. Si tratta, assieme al potenziamento degli organici di ruolo, di una misura ormai divenuta indispensabile per il funzionamento della rete all'estero e per far fronte alla crescente domanda di servizi a cui la nostra rete diplomatico-consolare è chiamata a rispondere.
  Per quanto attiene alla regolamentazione normativa dei contrattisti, come correttamente indicato nell'interrogazione, si possono distinguere due principali tipologie, i cui regimi giuridici sono in larghissima parte distinti: gli impiegati con contratto a legge italiana e quelli con contratto a legge locale.
  I dipendenti con contratto regolato dalla legge italiana costituiscono una categoria ad esaurimento, regolata dalla versione del titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 18/1967 vigente fino al 2001, da alcuni accordi successivi e contratti integrativi del CCNL comparto ministeri ed infine dalla norme transitorie previste per essa dal decreto legislativo 103/2000. La loro retribuzione era determinata, al momento dell'assunzione, sulla base della indennità di servizio estero prevista per il personale degli Esteri inviato da Roma nella sede di riferimento.
  Il decreto legislativo 103/2000, anche in un'ottica di riduzione della spesa, ha profondamente modificato il titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 18/1967, disponendo che i dipendenti locali di nuova assunzione sarebbero stati tutti contrattualizzati in base alla legge locale e avrebbero ricevuto un trattamento economico individuato «tenendo conto delle condizioni del mercato del lavoro locale, del costo della vita e, principalmente, delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, istituzioni culturali di altri Paesi, in primo luogo dell'Unione europea, nonché da organizzazioni internazionali» (articolo 157).
  La stessa norma ha tuttavia espressamente fatto salvi i contratti a legge italiana già in essere e le relative retribuzioni. Le differenze salariali fra le diverse tipologie di personale sono pertanto determinate esclusivamente dal differente regime giuridico e in nessun caso dalla cittadinanza dei dipendenti. Anche l'indicazione dell'uniformità degli stipendi per Paese e mansioni omogenee, di cui all'articolo 157, e alla quale l'On. Interrogante fa riferimento, si riferisce solo al personale regolato dalla legge locale. Il problema sussiste senza alcun dubbio.
  Quanto, infine, ai livelli retributivi di tale ultima categoria, il MAECI adotta ogni anno misure di rideterminazione e adeguamento salariale al fine di assicurare ai propri dipendenti retribuzioni in linea col dettato dell'articolo 157. Di tali misure, che devono tenere conto di un quadro di finanza pubblica restrittiva e delle limitate risorse che ciascun anno si rendono disponibili, hanno beneficiato anche i dipendenti in servizio in India, come ricordato dall'On. interrogante, nel 2013 e nel 2016.
  Un nuovo intervento a loro vantaggio, potrà certamente essere preso in considerazione in futuro, non appena l'Amministrazione avrà potuto aggiornare le retribuzioni nei Paesi che attendono una revisione da più lungo tempo.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

parita' retributiva

codice del lavoro

contratto