Legislatura: 17Seduta di annuncio: 807 del 31/05/2017
Primo firmatario: PETRINI PAOLO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 31/05/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma PELILLO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO 31/05/2017
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 31/05/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 06/06/2017 Resoconto PETRINI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO RISPOSTA GOVERNO 06/06/2017 Resoconto CASERO LUIGI ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI) REPLICA 06/06/2017 Resoconto PETRINI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO
DISCUSSIONE IL 06/06/2017
SVOLTO IL 06/06/2017
CONCLUSO IL 06/06/2017
PETRINI e PELILLO. —
Al Ministro dell'economia e delle finanze
. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 10, comma 1, n. 27-ter, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dispone l'esenzione Iva per le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da Onlus;
la circolare 2 novembre 2004, n. 43, ha chiarito che la citata disposizione si applica sia alle prestazioni rese direttamente dagli organismi individuati dalla stessa disposizione, sia alle prestazioni rese in esecuzione di appalti, convenzioni e contratti in genere; con la risoluzione 238/E del 26 agosto 2009, l'amministrazione finanziaria ha interpretato la disposizione ritenendo non sufficiente la sola condizione di persona «migrante» ai fini dell'applicabilità del regime di esenzione Iva, ma considerando necessaria la presenza contestuale dei requisiti ulteriori di «senza fissa dimora» e «richiesta del diritto di asilo»;
alcune Onlus – accreditate anche come Ong – operanti nella realizzazione delle misure di accoglienza del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati i quali, ai sensi del decreto legislativo 142 del 2015 e della legge n. 47 del 2017, beneficiano di servizi minimi garantiti a carattere socio-sanitario tra cui «(...) tutela psico-socio-sanitaria» (Linee Guida Anac, 20 gennaio 2016, pagina 20) – hanno ricevuto atti di contestazione per il recupero dell'Iva non versata, in quanto secondo i verbalizzanti andrebbe applicata l'aliquota Iva ordinaria prescindendo dai soggetti cui è stato affidato il servizio;
in particolare, secondo un verbale di contestazione, non appare possibile inquadrare un servizio articolato nella «fornitura dell'alloggiamento, del vitto e di una serie di generi di conforto e abbigliamento, nonché nell'attività di intermediazione linguistica ed assistenza amministrativa per il disbrigo delle pratiche burocratiche e sanitarie», nell'ambito delle prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, considerato il suo collegamento, solo in via indiretta ed eventuale, alle prestazioni di cui al citato n. 27-ter), comma 1, dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 –:
se non ritenga utile ammettere iniziative per chiarire l'applicabilità del regime di esenzione Iva, nel contesto di emergenza migratoria, dato il ruolo fondamentale che svolgono detti enti e la rilevanza anche per la finanza pubblica, visto che lo Stato rappresenta il maggiore interlocutore fiscale in tali servizi.
(5-11482)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):asilo politico
esenzione fiscale
risoluzione