ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/11441

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 803 del 24/05/2017
Firmatari
Primo firmatario: GALLO LUIGI
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 24/05/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VACCA GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE 24/05/2017
DI BENEDETTO CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 24/05/2017
MARZANA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 24/05/2017
LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 24/05/2017
SPESSOTTO ARIANNA MOVIMENTO 5 STELLE 24/05/2017


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 24/05/2017
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 24/05/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-11441
presentato da
GALLO Luigi
testo di
Mercoledì 24 maggio 2017, seduta n. 803

   LUIGI GALLO, VACCA, DI BENEDETTO, MARZANA, LOREFICE e SPESSOTTO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   con le linee guida stabilite negli «Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi» (GU C205 del 5 luglio 1997), la Commissione europea ha consentito agli Stati membri di adoperare misure volte a sostenere il trasporto marittimo in modo da favorirne la competitività;
   in Italia, in particolare, l'attuale assetto normativo è stato definito con il decreto-legge n. 457 del 30 dicembre 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 27 febbraio 1998, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione», che ha previsto il registro internazionale, corredato di agevolazioni fiscali e contributive rivolte ai marittimi italiani e comunitari e volte a contenere i costi di esercizio delle navi iscritte, favorendo de facto, la necessaria difesa della bandiera italiana nei confronti delle più competitive bandiere comunitarie e la salvaguardia della flotta nazionale;
   in ottemperanza agli articoli 4 e 6 della suddetta legge, è prevista, per quanto concerne i marittimi italiani e comunitari, «l'esenzione totale del pagamento dell'IRPEF dei marittimi alle imprese che esercitano attività produttiva mediante utilizzo di navi iscritte nel Registro internazionale, mediante attribuzione di un credito d'imposta corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle predette navi», nonché lo sgravio al 100 per cento della contribuzione previdenziale e assistenziale per il personale avente i requisiti di cui all'articolo 119 del codice della navigazione;
   inoltre, a norma dell'articolo 24, comma 11, della legge n. 122 del 7 luglio 2016, è stato emanato il decreto legislativo n. 221 del 29 ottobre 2016, che prevede il riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime, in modo da definire un sistema competitivo che incentivi gli investimenti nel settore marittimo e favorisca l'occupazione, stabilendo l'attribuzione dei benefici fiscali e degli sgravi contributivi alle imprese che imbarcano esclusivamente personale italiano o comunitario;
   ciò nonostante, da verbali di accordo tra Confitarma e le segreterie nazionali della Filt/Cgil, Fit/Cisl e Ultratrasporti, è emerso che, in data 3 luglio 2001, le parti hanno sottoscritto un accordo collettivo nazionale che regolamenta, in caso di irreperibilità di ufficiali e sottufficiali italiani, l'imbarco di marittimi non comunitari per le navi in registro internazionale italiano; in data 11 febbraio 2003 è stato sottoscritto un ulteriore accordo che prevede, a partire dal primo maggio 2003, l'obbligo da parte delle aziende di versare, per le navi iscritte nel registro internazionale con equipaggio italiano/comunitario un contributo annuale di 190 euro per marittimo imbarcato, sia esso italiano/comunitario o non comunitario, e per le navi armate con equipaggio misto un contributo di 300 dollari, effettuabile anche in euro, per ciascun marittimo di tabella d'armamento;
   ictu oculi, appare chiaro come tali accordi risultino essere in totale disarmonia con quanto previsto dalla succitata normativa che, al contrario, risulta necessaria per definire un sistema maggiormente competitivo che favorisca la crescita dell'occupazione e la salvaguardia della flotta nazionale, piuttosto che dei marittimi non comunitari –:
   se il Governo non ritenga doverosa ed appropriata un'iniziativa normativa volta a evitare che gli accordi sindacali risultino in contrasto con quanto previsto dalla legge;
   se non ritenga, in conformità con la normativa di riferimento, di assumere iniziative, per quanto di competenza, volte a favorire accordi che prevedano versamenti ai sindacati in percentuale agli stipendi dei lavoratori, garantendo eventualmente anche un salario minimo per i lavoratori marittimi imbarcati su navi che attraccano sulle coste europee. (5-11441)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contrattazione collettiva

personale di bordo

contratto collettivo