ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/11396

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 799 del 18/05/2017
Firmatari
Primo firmatario: GNECCHI MARIALUISA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 18/05/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BERRETTA GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 18/05/2017


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 18/05/2017
Stato iter:
22/06/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/06/2017
Resoconto CASSANO MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 22/06/2017
Resoconto GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 18/05/2017

DISCUSSIONE IL 22/06/2017

SVOLTO IL 22/06/2017

CONCLUSO IL 22/06/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-11396
presentato da
GNECCHI Marialuisa
testo di
Giovedì 18 maggio 2017, seduta n. 799

   GNECCHI e BERRETTA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   come è noto per incrementare l'occupazione sono stati approvati molti provvedimenti che prevedevano incentivi per i datori di lavoro, con esclusione della pubblica amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l'elencazione recate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
   parimenti, nel corso degli anni, sono stati approvati provvedimenti che prevedevano particolari misure sulle pensioni ed anche in questo caso è stata prevista l'esclusione della pubblica amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l'elencazione recate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
   rispetto, ad esempio, all'individuazione dei datori di lavoro destinatari dell'esonero contributivo previsto dalla legge n. 190 del 2014, per incrementare l'occupazione stabile, al punto 1 della circolare n. 178 del 2015, l'Inps chiarisce che: «Nel novero degli enti che non possono fruire dell'esonero contributivo triennale rientrano anche la Banca d'Italia, la Consob e, in linea generale, le Autorità Indipendenti, che sono qualificate amministrazioni pubbliche in conformità al parere n. 260/1999 del Consiglio di Stato, nonché le Università non statali legalmente riconosciute qualificate enti pubblici non economici, nonostante queste Università private [come nel caso Università “Kore” di Enna, oggetto di atto di sindacato ispettivo 5-11010], abbiano un rapporto di lavoro di natura privatistica con i dipendenti e versino i contributi all'Inps, mentre riconosce l'accesso all'esonero ai datori di lavoro che, pur essendo tenuti all'assolvimento degli obblighi assicurativi verso le casse della Gestione Pubblici Dipendenti (CPDEL, CPI, CPS, CPUG, CTPS), hanno natura di soggetto privato»;
   è interessante rilevare che rispetto all'accesso ai benefici previsti dalla legge n. 223 del 1991, l'Inps, con la circolare n. 268 del 1998 (punto 2) ha precisato che l'accesso all'agevolazione prevista dalla suddetta legge è consentito anche agli enti pubblici economici solo se: a) il rapporto di servizio con i dipendenti abbia natura privatistica; b) le relative contribuzioni affluiscano nell'assicurazione generale obbligatoria;
   se si va invece a verificare la classificazione dei datori di lavoro per l'accesso a specifiche misure sulle pensioni, è quanto meno singolare che per quanto riguardava l'accesso al cosiddetto « Bonus Maroni» – legge n. 243 del 2004, l'Inps nella circolare n. 149 del 2004 – pagina 13, ultimo capoverso – chiarisce che: «nell'ambito delle istituzioni universitarie sono ricomprese le università statali e l'istituto universitario di scienze motorie (ex ISEF). Al contrario, come previsto nella lettera circolare del Ministero, le università private (esempio LUISS, Università Cattolica del Sacro Cuore, Bocconi di Milano eccetera) rientrano nell'ambito del settore privato»; quindi, mentre ai dipendenti delle università private si è dato accesso al « Bonus Maroni», l'istituto, a quanto risulta agli interroganti, avrebbe bloccato le domande di pensione presentate dai dipendenti dell'università cattolica Sacro Cuore, secondo le disposizioni previste dall'articolo 24, comma 15-bis, della legge n. 214 del 2011, senza peraltro fornire alcuna motivazione scritta agli interessati, che si ricorda si erano nel frattempo dimessi ed hanno già riscosso il relativo trattamento di fine rapporto, creando un ulteriore caso di esodati –:
   se il Ministro interrogato non ritenga, considerate le discordanti interpretazioni registrate nel passato, di assumere iniziative per sanare le due casistiche segnalate, che riguardano due università private che applicano da sempre un contratto di lavoro privatistico e che sono inquadrate nel regime previdenziale Ago/Fondo pensione lavoratori dipendenti. (5-11396)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 22 giugno 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-11396

  Con riferimento all'atto parlamentare degli onorevoli Gnecchi e Berretta concernente l'accesso di università private ad agevolazioni riferite a lavoratori dipendenti del settore privato, si fa presente che le Università non statali legalmente riconosciute di seguito Università non statali rientrano tra le istituzioni previste dall'articolo 1, secondo comma, n. 2 del regio decreto n. 1592 del 1933. Esse sono soggette, oltre alla disciplina generale contenuta nel citato regio decreto, anche alle disposizioni della legge n. 168 del 1989, della legge n. 243 del 1991 e della legge n. 240 del 2010 (cosiddetta «legge Gelmini»).
  Peraltro la natura giuridica delle università non statali non è definita da alcuna disposizione anche se esse sono state qualificate dalle sezioni consultive e giudiziarie del Consiglio di Stato, enti di diritto pubblico. Tale natura è, spesso, richiamata anche negli Statuti delle università medesime.
  Sulla base del quadro normativo di riferimento – non sussistendo disposizioni che espressamente avevano ricondotto nel novero delle pubbliche amministrazioni le Università libere – l'Inps, in linea con i chiarimenti forniti dal Ministero del lavoro, nell'individuare i «dipendenti del settore privato» destinatari dell'incentivo al posticipo del pensionamento di cui alla legge n. 243 del 2004 (articolo 1, commi da 12 a 17, cosiddetto «bonus Maroni»), aveva escluso i dipendenti delle Università Statali mentre aveva ricompreso i dipendenti delle Università non Statali, qualora i medesimi fossero iscritti all'assicurazione generale obbligatoria.
  Infatti presso le Università Statali oltre ai professori di ruolo e ai ricercatori universitari – ai quali si applica ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, la disciplina prevista per i dipendenti civili e militari dello Stato a condizione che ciò sia espressamente previsto da apposite norme statutarie – opera un'altra tipologia di personale (tecnico ed amministrativo) il cui rapporto di lavoro è disciplinato dalle norme del codice civile e che risulta essere iscritto alle gestioni private.
  Ciò premesso, va, tuttavia, evidenziato che successivamente all'emanazione della citata legge n. 243 del 2004, la giurisprudenza, ha espresso in maniera costante un orientamento – da ritenersi oramai consolidato – circa la natura giuridica di ente pubblico non economico delle Università non statali. L'importante contributo fornito dalla giurisprudenza di legittimità – secondo la quale la sussistenza di profili pubblicistici nella disciplina che regola le Università non statali siano tali da far rientrare le stesse nell'ambito degli enti pubblici non economici di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001 (articolo 1, comma 2) – ha corrispondentemente comportato la necessità di prevedere ai fini previdenziali un assetto delle obbligazioni contributive dovute in linea con l'orientamento unanime espresso dalla giurisprudenza nonché l'adozione di un criterio interpretativo delle norme che disciplinano i benefici previsti dal legislatore a favore dei datori di lavoro del settore privato in linea con il medesimo orientamento.
  In tal senso, il Ministero che rappresento si è pronunciato a favore dell'esclusione dal campo di applicazione del Fondo residuale delle Università non statali in ambito previdenziale.
  Successivamente, in occasione dell'emanazione delle norme che hanno introdotto l'esonero contributivo triennale di cui all'articolo 1, commi da 118 a 124, della legge n. 190 del 2014 – beneficio, come noto, previsto a favore dei datori di lavoro privati – in adesione a tale orientamento, l'INPS ha ritenuto, sempre d'intesa con il Ministero che rappresento, di ritenere gli istituti universitari esclusi dalla portata applicativa della norma.
  Anche per quanto riguarda l'aspetto relativo ai trattamenti pensionistici dei dipendenti delle Università non statali, si fa presente che sulla base di tale orientamento il comma 15-bis dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 si applica per espressa disposizioni ai lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all'assicurazione generale obbligatoria.
  Pertanto, tenuto conto di quanto rappresentato, sarà cura del Ministero monitorare gli effetti applicativi delle norme e degli orientamenti giurisprudenziali per valutarne eventuali futuri interventi al riguardo.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

ente pubblico

pensionato

contratto di lavoro