ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/11292

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 789 del 04/05/2017
Firmatari
Primo firmatario: MUCCI MARA
Gruppo: CIVICI E INNOVATORI
Data firma: 04/05/2017


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 04/05/2017
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 04/05/2017

SOLLECITO IL 15/06/2017

SOLLECITO IL 25/07/2017

SOLLECITO IL 30/11/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-11292
presentato da
MUCCI Mara
testo di
Giovedì 4 maggio 2017, seduta n. 789

   MUCCI. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   i certificati bianchi, anche noti come titoli di efficienza energetica (TEE), sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia, attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica;
   ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 28 dicembre 2012, il Gestore dei servizi energetici spa (GSE), società partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, è competente per decidere l'attribuzione dei titoli di efficienza energetica (TEE o certificati bianchi) ai soggetti titolari di progetti che permettono di conseguire risparmi energetici;
   il GSE valuta i risparmi conseguibili attraverso i progetti di efficienza energetica, sulla base di tre distinti metodi di valutazione: standardizzata, analitica o a consuntivo;
   nel caso dei progetti a consuntivo il soggetto proponente descrive l'intervento di efficienza energetica progettato o in corso di realizzazione ed espone il programma di misura che intende adottare per la valutazione dei risparmi di energia primaria conseguibili grazie all'intervento;
   il GSE, eventualmente coadiuvato da RSE spa o da Enea, svolge un'istruttoria per valutare la rispondenza alla normativa in materia di promozione dell'efficienza energetica. In caso di approvazione, il soggetto proponente realizza o termina la realizzazione dell'intervento progettato. Successivamente, si dà avvio alla rendicontazione dei risparmi energetici sulla base del programma di misura approvato. Con la periodicità individuata in sede di proposte di progetto e programma di misura (Pppm), il proponente presenta al GSE una richiesta di verifica e certificazione dei risparmi conseguiti (RVC), la cui approvazione permette l'emissione dei certificati bianchi da parte del Gestore del mercato energetico (GME);
   le guide settoriali predisposte appositamente per regolamentare, da un punto di vista tecnico, l'ottenimento di TEE, previste dall'articolo 15, comma 2, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012 sono state regolarmente predisposte da Enea e seguite a loro volta dalle aziende nella predisposizione di numerosi progetti a consuntivo;
   il GSE, ente controllato dal Ministero dell'economia e delle finanze, non ha poteri di normazione o regolazione, svolgendo infatti prevalente attività di promozione informazione, controllo ed erogazione incentivi;
   il GSE in molteplici casi, a partire dalla metà del 2015, subito dopo la nomina a presidente del dottor Sperandini, ad avviso dell'interrogante sembra aver assunto un ruolo ad esso non spettante, respingendo con dubbia modalità vari progetti, pur in linea con le guide settoriali, ed adducendo per il respingimento quelle che appaiono all'interrogante generiche ed improprie giustificazioni, utilizzate anche per revocare e annullare progetti già precedentemente approvati;
   è anche noto che il GSE abbia richiesto la restituzione di TEE precedentemente erogati;
   il presupposto per un «ripensamento» da parte dell'amministrazione in ordine ad una scelta già effettuata, come l'approvazione di una proposta di progetto e programma di misura, potrebbe essere determinato dal sopravvenire di questioni giuridico-normative o fattuali che rendono inopportuno il mantenimento del precedente provvedimento, in via generale, ad esempio in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
   in molteplici casi il ripensamento del GSE, spesso incoerente, non si basa né su questioni giuridico-normative né su aspetti fattuali e le giustificazioni generiche date a supporto mettono a rischio la salute economica di quelle aziende che, avendo investito per l'efficientamento, si sono viste respingere le Rvc e i progetti, chiedere la restituzione dei titoli già regolarmente erogati, e sono state costrette a rinunciare ai progetti di efficientamento e, sempre più spesso, a fare ricorso al Tar che ha tempi di prima udienza lunghissimi poiché congestionato –:
   se i Ministri interrogati intendano intervenire al riguardo affinché il GSE limiti la propria azione a quanto di competenza; se intendano attivare nei confronti dello stesso procedute di controllo volte a eliminare discrepanze nelle analisi delle varie procedure valutative e se intendano assumere iniziative per indennizzare coloro che hanno subito eventuali atteggiamenti arbitrari scongiurando nel contempo la paralisi del Tar. (5-11292)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

rendimento energetico

risparmio energetico

normativa energetica