ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/11274

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 788 del 03/05/2017
Firmatari
Primo firmatario: GEBHARD RENATE
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 03/05/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PLANGGER ALBRECHT MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 04/05/2017


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 03/05/2017
Stato iter:
04/05/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 04/05/2017
Resoconto PLANGGER ALBRECHT MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
 
RISPOSTA GOVERNO 04/05/2017
Resoconto CASERO LUIGI ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
 
REPLICA 04/05/2017
Resoconto PLANGGER ALBRECHT MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 04/05/2017

DISCUSSIONE IL 04/05/2017

SVOLTO IL 04/05/2017

CONCLUSO IL 04/05/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-11274
presentato da
GEBHARD Renate
testo presentato
Mercoledì 3 maggio 2017
modificato
Giovedì 4 maggio 2017, seduta n. 789

   GEBHARD, PLANGGER. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   la legge n. 238 del 2010 ha introdotto un incentivo fiscale volto al rientro dei lavoratori in Italia per contribuire allo sviluppo del Paese, che consiste in una parziale imponibilità del reddito derivante dalle attività di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa;
   tali incentivi, introdotti in un primo momento fino al 2013, sono poi stati prorogati fino al 31 dicembre 2015 dall'articolo 29, comma 16-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 e, da ultimo, fino al 31 dicembre 2017 dall'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147;
   il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 giugno 2011, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 238 del 2010, ha poi individuato le categorie dei soggetti beneficiari dell'incentivo, specificando, all'articolo 2, comma 2, lettera b), che l'agevolazione spetta anche ai cittadini dell'Unione europea che «negli ultimi due anni o più, hanno risieduto fuori dal proprio Paese d'origine e dall'Italia conseguendovi un titolo di laurea o una specializzazione post lauream»;
   dal tenore letterale dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge, e nella circolare esplicativa n. 14/E/2012 dell'Agenzia delle entrate, per i cittadini dell'Unione europea che vogliano usufruire dell'agevolazione fiscale sembra necessaria la continuità del rapporto di lavoro all'estero antecedente al rientro in Italia solo per i lavoratori, mentre per coloro che hanno studiato all'estero prima di rimpatriare in Italia la ratio dell'agevolazione sembra affidarsi ai consueti ritmi previsti dagli anni accademici – con le conseguenti interruzioni delle lezioni per le sessioni d'esame tra un semestre e l'altro, nei periodi estivi, e altro – non andando dunque a richiedere una continuità che, nel caso degli studi, comunque non sarebbe desumibile dai calendari accademici universitari usuali –:
   se un cittadino italiano il quale ha studiato all'estero, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2010 e successive modificazioni, e che, nei periodi di intervallo di studio dell'anno accademico universitario, ha svolto attività di lavoro dipendente sporadiche in Italia finalizzate al pagamento delle spese universitarie, possa comunque usufruire del beneficio fiscale previsto per il rientro dei lavoratori in Italia con riguardo al raggiungimento dei requisiti previsti dalla legge per poter usufruire del beneficio fiscale. (5-11274)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 4 maggio 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-11274

  L'atto di sindacato ispettivo in oggetto richiama la legge n. 238 del 2010, con cui sono stati introdotti degli incentivi fiscali volti al rientro dei lavoratori in Italia, che consistono in una parziale imponibilità del reddito derivante dalle attività di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa.
  Tali incentivi, inizialmente previsti fino al 2013, sono stati da ultimo prorogati fino al 31 dicembre 2017 e possono essere fruiti solo dai soggetti rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015.
  Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 giugno 2011, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 238 del 2010, ha individuato fra i soggetti beneficiari dell'incentivo i cittadini dell'Unione Europea che «negli ultimi due anni o più, hanno risieduto fuori dal proprio Paese d'origine e dall'Italia conseguendovi un titolo di laurea o una specializzazione post lauream».
  Sul punto, la circolare n. 14/E del 4 maggio 2012, richiamata dall'On. interrogante, ha chiarito che coloro che hanno svolto attività di studio all'estero conseguendo la laurea o altro titolo accademico post lauream, come, ad esempio, i corsi specializzazione post lauream aventi la durata di due anni accademici, soddisfano comunque il requisito dei due anni di studio continuativi all'estero.
  Riguardo a tale ultimo requisito, l'On. interrogante osserva che la continuità dell'attività di studio all'estero non è desumibile dai calendari accademici universitari usuali, in quanto l'anno accademico subisce delle interruzioni per sessioni d'esame, nei periodi estivi, ecc.
  Ciò rappresentato, l'Onorevole interrogante chiede al Ministro dell'Economia e delle Finanze se ritenga che un cittadino italiano che ha studiato all'estero, in possesso dei requisiti della legge n. 238 del 2010 e successive modificazioni e che, nei periodi di intervallo di studio nell'anno accademico universitario, ha svolto attività di lavoro dipendente sporadiche in Italia finalizzate al mantenimento delle spese universitarie, possa comunque fruire dell'incentivo fiscale previsto per il rientro dei lavoratori in Italia.
  Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si rappresenta che con la richiamata circolare n. 14/E del 2012 è stato precisato che ciò che rileva ai fini dell'agevolazione in esame è che il soggetto interessato abbia effettivamente svolto attività di studio all'estero e che sia in grado di dimostrare tale circostanza.
  Pertanto, in presenza del suddetto requisito sostanziale, si ritiene che le fisiologiche interruzioni dell'anno accademico non precludano l'accesso all'incentivo.
  Si fa presente, inoltre, che è in fase di predisposizione un documento di prassi sui regimi fiscali previsti in favore dei soggetti che rientrano in Italia, nel quale saranno forniti ulteriori chiarimenti anche sugli incentivi disciplinati dalla legge n. 238 del 2010.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

cittadino della Comunita'

universita'

incentivo fiscale