ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/11248

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 787 del 02/05/2017
Firmatari
Primo firmatario: MUCCI MARA
Gruppo: CIVICI E INNOVATORI
Data firma: 02/05/2017


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 02/05/2017
Stato iter:
03/08/2017
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 02/05/2017

SOLLECITO IL 15/06/2017

SOLLECITO IL 25/07/2017

RITIRATO IL 03/08/2017

CONCLUSO IL 03/08/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-11248
presentato da
MUCCI Mara
testo di
Martedì 2 maggio 2017, seduta n. 787

   MUCCI. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   i certificati bianchi, anche noti come titoli di efficienza energetica (TEE), sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica;
   ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 28 dicembre 2012, il Gestore dei servizi energetici s.p.a. (Gse), società partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, è competente per decidere l'attribuzione dei titoli di efficienza energetica o certificati bianchi ai soggetti titolari di progetti che permettono di conseguire risparmi energetici;
   il Gse valuta i risparmi conseguibili attraverso i progetti di efficienza energetica sulla base di tre distinti metodi di valutazione: standardizzata, analitica o a consuntivo. Nei primi due casi la determinazione dei risparmi energetici avviene sulla base di un meccanismo predefinito ed è applicabile ai progetti per i quali sono disponibili apposite schede tecniche predisposte dall'Enea;
   numerose aziende agricole florovivaistiche hanno eseguito investimenti aziendali introducendo forme alternative di produzione energetica, quali caldaie a biomassa con varie caratteristiche a seconda delle specifiche situazioni aziendali, e tali interventi in molti casi sono stati svolti in funzione di quanto era indicato dalla «scheda standard 40e» relativa all'installazione di impianti di riscaldamento alimentati a biomassa legnosa nel settore della serricoltura, e sulla base del metodo di valutazione del progetto «standardizzato» (articolo 4 delle linee guida dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico);
   la «scheda 40e» è stata poi revocata con decreto del Ministro dello sviluppo economico solo in data 22 dicembre 2015 (Gazzetta Ufficiale serie generale n. 7 dell'11 gennaio 2016) e per la valutazione di tale progetto era previsto il metodo standardizzato, che consente di valutare il risparmio specifico lordo annuo senza procedere a misurazioni dirette;
   dall'entrata del vigore del citato decreto sino ai primi mesi del 2015 circa, è noto che il Gse abbia regolarmente applicato quanto previsto da decreto e linee guida, riconoscendo il 100 per cento dei TEE così come previsto dalle indicazioni della scheda standard 40E;
   a partire circa dall'inizio del secondo semestre del 2015, il Gse, in maniera che appare all'interrogante totalmente arbitraria e peraltro in piena e manifesta disparità di trattamento con gli altri precedenti progetti pienamente accolti, ha iniziato ad utilizzare per la valutazione il calcolo «analitico e consuntivo» non previsto dal decreto ministeriale per le schede standard (articolo 12 del decreto ministeriale 28 dicembre 2012, articolo 4.3 delle linee guida dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico);
   questo rovesciamento, secondo l'interrogante arbitrario, dell'intero meccanismo normativo di calcolo dei risparmi ha portato allo stravolgimento dell'investimento già effettuato dalle aziende, respingendo in toto la richiesta o riducendo di oltre i 2/3 il riconoscimento di TEE richiesti;
   a prescindere dalla corretta della scheda 40e, il comportamento del Gse, ad avviso dell'interrogante, ha aggravato di fatto l'esposizione debitoria delle aziende, ha compromesso il rapporto di fiducia tra società per la fornitura di servizi energetici (ESCO) e cliente finale, nonché ha contribuito e contribuisce quotidianamente per analoghi discutibili comportamenti a minare la fiducia del cittadino nei confronti delle istituzioni;
   sono decine i ricorsi depositati al Tar per tale inaccettabile comportamento –:
   considerata la disparità di trattamento nelle more della vigenza del citato decreto e vista quella che l'interrogante giudica l'arbitrarietà delle decisioni prese del Gse oltre i confini determinabili dal concetto di «autotutela», se i Ministri interrogati intendano intervenire a riguardo affinché il Gse riconosca agli aventi diritto quanto previsto dalla normativa allora vigente, attivando nei confronti dello stesso ente gestore procedure di controllo, in considerazione del fatto che aumentano le segnalazioni di anomalie e discrepanze nell'analisi non solo dei modelli standardizzati ma anche delle valutazioni analitiche ed a consuntivo.
(5-11248)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

rendimento energetico

metodo di valutazione

societa' di servizi