Legislatura: 17Seduta di annuncio: 785 del 27/04/2017
Primo firmatario: CARRESCIA PIERGIORGIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 27/04/2017
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Ministero destinatario:
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega Delegato a rispondere Data delega PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27/04/2017 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27/04/2017 Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 15/05/2017
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 27/04/2017
MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 15/05/2017
CARRESCIA. —
Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
. — Per sapere – premesso che:
il 17 gennaio 2014 è stata pubblicata la direttiva 2013/59/EURATOM del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti e abroga le direttive Euratom: 89/618 (informazione della popolazione e provvedimenti, in caso di emergenza); 90/641 (protezione dei lavoratori esterni durante interventi in zona controllata); 96/29 (norme fondamentali di sicurezza per la radioprotezione di popolazione e lavoratori); 97/23 (radioprotezione in esposizioni mediche); 2003/122 (sorgenti ad alta attività e sorgenti orfane);
la direttiva, che dovrà essere recepita entro il 6 febbraio 2018, ricomprende le attività lavorative con «NORM» all'interno di situazioni di esposizione pianificata, quelle per le quali le aziende interessate devono instaurare un regime di radioprotezione (per lavoratori e popolazione) sin dall'avvio dell'attività, così come è previsto per le attività con radionuclidi impiegati appositamente per le loro proprietà radioattive;
un punto saliente della nuova direttiva è l'estensione ai «NORM» del criterio di esenzione basato sul valore della concentrazione di attività (Bq/g); in particolare, sono esenti (non devono produrre una notifica iniziale alle autorità competenti) le attività lavorative con materiali caratterizzati da concentrazioni di attività inferiori a 1 Bq/g (serie dell'U-238 e del Th-232 in equilibrio secolare) o 10 Bq/g (K-40);
quelli sopra richiamati sono anche i livelli di allontanamento, ossia quelli per cui il materiale (residuo/rifiuto) può essere manipolato senza vincoli di natura radiologica (direttiva 59/2013 – allegato VII, articolo 2 commi b), c) e tabella A parte II);
in Italia la direttiva europea 59/213 non è stata a tutt'oggi recepita e la normativa vigente, costituita dal decreto legislativo n. 230 del 1995 modificato dal decreto legislativo n. 241 del 2000, non prevede per i «NORM» un livello di allontanamento basato esclusivamente sui valori di concentrazione di attività;
tutto ciò e il fatto che non è mai stato chiarito da parte di Ispra la procedura corretta per l'applicazione della normativa determinano grandi incertezze fra gli operatori e fra gli stessi organi di controllo –:
quali iniziative di competenza intendano assumere per il rapido recepimento della direttiva 2013/59/EURATOM e se, nelle more, il Ministro interrogato intenda, attivare l'Ispra perché provveda a un chiarimento sui protocolli da seguire da parte delle imprese e degli operatori del sistema di controlli ambientali. (5-11232)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):norma di sicurezza
direttiva CEEA
direttiva comunitaria