Legislatura: 17Seduta di annuncio: 785 del 27/04/2017
Primo firmatario: CARRESCIA PIERGIORGIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 27/04/2017
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 27/04/2017
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 27/04/2017
CARRESCIA. —
Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
. — Per sapere – premesso che:
il Tar Lazio, sezione II-bis con sentenza n. 426/2017 del 13 aprile 2017 ha favorevolmente accolto il ricorso effettuato da un'azienda del settore del recupero della carta da macero, che aveva contestato l'illegittimità del silenzio-inadempimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a seguito dell'invio di una diffida contro l'inerzia dello stesso riguardo all'emanazione del decreto sui criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, prevista per legge dall'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 152 del 2006;
l'azienda nel ricorso aveva lamentato di essere stata gravemente danneggiata dall'eccessiva assimilazione dei rifiuti effettuata dalle amministrazioni comunali a causa della mancanza di regolamentazione;
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aveva iniziato negli scorsi anni un'attività di consultazione istituendo un tavolo tecnico propedeutico alla preparazione del decreto coinvolgendo anche le associazioni di categoria rappresentative delle imprese;
nonostante il tempo intercorso, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non ha ancora completato l’iter relativo al provvedimento che resta tutt'oggi fermo «alle attività propedeutiche» tant’è che il Tar Lazio ha dichiarato l'illegittimità del silenzio tenuto in relazione alla diffida spedita da una società ricorrente e, per l'effetto, ha intimato al Ministero di concludere il procedimento, adottando i criteri per l'assimilabilità dei rifiuti speciali agli urbani, entro 120 giorni dalla comunicazione, in via amministrativa, della citata sentenza –:
quali siano le cause del ritardo per la conclusione del procedimento e quando il decreto recante i criteri di assimilabilità dei rifiuti speciali agli urbani sarà emanato. (5-11230)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):rifiuti