ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/11227

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 784 del 26/04/2017
Firmatari
Primo firmatario: BOMBASSEI ALBERTO
Gruppo: CIVICI E INNOVATORI
Data firma: 26/04/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CATALANO IVAN CIVICI E INNOVATORI 26/04/2017
GALGANO ADRIANA CIVICI E INNOVATORI 26/04/2017


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 26/04/2017
Stato iter:
04/05/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 04/05/2017
Resoconto CATALANO IVAN CIVICI E INNOVATORI
 
RISPOSTA GOVERNO 04/05/2017
Resoconto BELLANOVA TERESA ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
 
REPLICA 04/05/2017
Resoconto CATALANO IVAN CIVICI E INNOVATORI
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 04/05/2017

SVOLTO IL 04/05/2017

CONCLUSO IL 04/05/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-11227
presentato da
BOMBASSEI Alberto
testo di
Mercoledì 26 aprile 2017, seduta n. 784

   BOMBASSEI, CATALANO e GALGANO. — Al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   con lettera del 31 marzo 2017 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha inoltrato a Governo e Parlamento una segnalazione relativa ad alcune previsioni presenti nel disegno di legge A.S. n. 2647, recante «Disciplina dell'attività di home restaurant»;
   l'Autorità, richiamando preliminarmente il quadro europeo in materia di sharing economy, in base al quale «restrizioni in termini di accesso al mercato possono essere previste (...) soltanto se sono non discriminatorie, giustificate da un ben individuato “motivo imperativo d'interesse generale”, ai sensi dell'articolo 4, punto 8, della Direttiva Servizi (Direttiva 2006/123/CE), proporzionate e necessarie», ha anzitutto censurato il fatto che sia stata prevista, come unica modalità per lo svolgimento dell'attività di home restaurant, quella dell'utilizzo di piattaforme telematiche, così escludendo ogni possibile rapporto diretto tra cuoco e fruitore, nonché l'obbligo di operare ogni transazione mediante le piattaforme digitali, che renderebbe più oneroso per il cliente disdire il servizio;
   anche la qualificazione dell'attività in termini di sola occasionalità si rivelerebbe non necessaria né proporzionata, tenendo conto che si è pure prevista una modalità di home restaurant ad obblighi attenuati, ossia il social eating;
   i conseguenti limiti massimi di coperti e di reddito annuo previsti per l’home restaurant si porrebbero «piuttosto in palese contrasto, oltre che con i principi di liberalizzazione previsti dal decreto legislativo n. 59/2010, che recepisce la Direttiva Servizi, e dai successivi decreti di liberalizzazione, anche con il dettato costituzionale di libera iniziativa economica e di tutela della concorrenza»;
   infine, sempre secondo l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, apparirebbe «priva di motivazioni e ingiustificatamente restrittiva l'esclusione delle attività di B&B e Case Vacanza in forma non imprenditoriale e della locazione dalla possibilità di ampliare l'offerta di servizi extralberghieri con quella del servizio di home restaurant»;
   in conclusione, le norme di cui sopra non sarebbero necessarie e proporzionate agli obiettivi di tutela di interessi pubblici e, in particolare, della salute dei fruitori, che sarebbe già adeguatamente garantita «dall'obbligo di rispettare le norme sull'igiene degli alimenti (richiamate all'articolo 4, comma 6) e dagli obblighi di copertura assicurativa (articolo 3, comma 6)» –:
   quale sia l'orientamento del Governo rispetto ai rilievi di cui sopra formulati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. (5-11227)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 4 maggio 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-11227

  Con l'atto in parola gli Onorevoli interroganti fanno riferimento al parere espresso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in merito ad alcune previsioni restrittive della concorrenza presenti nel disegno di legge A.S. 2647, recante «Disciplina dell'attività di home restaurant», attualmente all'esame della X Commissione Senato.
  Al riguardo, in via preliminare si fa presente che il testo di DDL in argomento, risultante dall'unificazione dei disegni di legge di cui agli A.C. n. 3258, 3337, 3725 e 3807, è frutto dell'iniziativa legislativa parlamentare ed è finalizzato a regolare puntualmente una nuova tipologia di attività che si sta diffondendo sul territorio nazionale e che rischia, altrimenti, di configurarsi anomala sul piano della concorrenza, della fiscalità e della tutela della salute pubblica.
  Come evidenziato, l'attività di home restaurant, delineata dal DDL in oggetto, viene svolta per il tramite di piattaforme digitali gestite da un «gestore» che mette in contatto l’«utente cuoco», che materialmente svolge l'attività di ristorazione, e l'utente finale «fruitore» che utilizza il servizio.
  Ai fini dell'esercizio, l’«utente cuoco» deve essere in possesso dei soli requisiti di onorabilità di cui al citato articolo 71, commi 1 e 2, del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e coperto da polizza assicurativa per i rischi derivanti dall'attività di home restaurant. Deve, altresì, svolgere la medesima attività utilizzando parte di una unità immobiliare ad uso abitativo, con le caratteristiche di abitabilità e di igiene, ai sensi della normativa vigente coperta da apposita polizza per la responsabilità civile verso terzi.
  Ai fini dell'avvio dell'attività non è richiesto alcuno specifico adempimento, salvo l'obbligo di registrarsi presso il «gestore» di una piattaforma digitale che provvederà sia all'intermediazione con gli «utenti fruitori» (compreso il pagamento digitale del servizio di ristorazione), che alla conservazione e messa a disposizione dei dati necessari al controllo dell'attività in questione, demandato ai comuni e alle altre autorità competenti.
  Alla luce della disciplina sopra rappresentata, la circostanza che l'attività in questione possa essere svolta solo tramite piattaforma digitale risulterebbe giustificata dalla necessità di individuare regole minime per l'esercizio di un'attività che, come accennato, si sta diffondendo sul territorio nazionale e che attualmente, in assenza di un regime normativo, sta determinando problematicità con gli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, sottoposta invece ad una dettagliata disciplina normativa.
  In tal senso, la tracciabilità delle attività svolte attraverso le piattaforme digitali consentirebbe un corretto svolgimento delle medesime ed un corretto esercizio dell'attività di controllo da parte dei soggetti pubblici competenti.
  Rispetto alla richiamata qualificazione dell'attività in argomento come occasionale, la stessa è riconducibile alla necessità di differenziarla rispetto a quella svolta dagli operatori professionali del settore che, per potere esercitare, sono sottoposti ad una dettagliata disciplina normativa.
  L'impostazione generale del DDL in esame, infatti, intende rispondere all'esigenza di introdurre una regolamentazione, che non comprima in modo sproporzionato la diffusione di una nuova forma di attività economica che può rappresentare un'opportunità di sviluppo locale, di guadagno per le famiglie e di interesse anche dei consumatori. Al tempo stesso, tale regolamentazione sarebbe sufficientemente idonea a garantire i fruitori dell'attività e ad evitare distorsioni della concorrenza e fenomeni di concorrenza sleale rispetto agli operatori professionali regolari.
  Quanto ai rilievi mossi in relazione ai limiti massimi di coperti e di reddito annuale previsti dal DDL per l'attività in questione, si fa presente che la soglia dei 5.000 euro annui è necessaria al fine di consentire la corretta individuazione dell'attività soggetta alle disposizioni del provvedimento.
  Il medesimo, infatti, intende disciplinare un'attività svolta in modo non professionale (cfr. articolo 2, comma 1, lett. a)) che, ai sensi delle disposizioni fiscali vigenti, è ammissibile fino a detta soglia monetaria. Presumibilmente, da ciò dipende anche l'individuazione del numero massimo di coperti ammissibili per anno solare. Infine, in relazione a quanto evidenziato circa la disposizione con la quale viene escluso l'esercizio dell’home restaurant presso le attività di B&B e le case vacanza, si rileva che, rappresentando l'attività di home restaurant, soprattutto e nella quasi totalità dei casi, una modalità per poter accedere a forme di reddito limitate, l'intento del provvedimento sia quello di non consentirla contestualmente ad analoghe attività che forniscono alloggio non in forma imprenditoriale, ma che già garantiscono possibilità di percepire introiti, seppure anche in questo caso, limitati.
  Alla luce delle considerazioni esposte, nonché della natura parlamentare e non governativa del provvedimento, resta ferma la disponibilità del Ministero dello sviluppo economico a garantire ogni utile collaborazione, d'intesa con le altre Amministrazioni coinvolte, nel proseguo dell’iter del DDL in esame, anche alla luce delle osservazioni formulate dall'Antitrust.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

concorrenza

legislazione antitrust

accesso al mercato