ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/11180

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 781 del 19/04/2017
Firmatari
Primo firmatario: AGOSTINELLI DONATELLA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 19/04/2017


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO delegato in data 19/04/2017
Stato iter:
15/06/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 15/06/2017
Resoconto BORLETTI DELL'ACQUA ILARIA CARLA ANNA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (BENI, ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO)
 
REPLICA 15/06/2017
Resoconto AGOSTINELLI DONATELLA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 19/04/2017

DISCUSSIONE IL 15/06/2017

SVOLTO IL 15/06/2017

CONCLUSO IL 15/06/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-11180
presentato da
AGOSTINELLI Donatella
testo di
Mercoledì 19 aprile 2017, seduta n. 781

   AGOSTINELLI. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   l'archivio parrocchiale-abbaziale delle parrocchie di Santi Biagio e Martino e di San Vito della casa canonica di San Lorenzo in Campo (Pesaro-Urbino) contiene rari manoscritti restaurati;
   i documenti precedenti al 1836 appartengono al comune di San Lorenzo in Campo in quanto l'Abbazia fu ceduta al comune con decreto del Ministero di grazia e giustizia e dei culti del 31 luglio 1836, n. 3671;
   tale archivio è stato, fino ad ora, opportunamente conservato in armadio metallico acquistato con fondi statali;
   è, ormai, considerata buona prassi conservare i beni culturali nel luogo dove sono stati prodotti e le Marche seguono da sempre questa buona prassi;
   in seguito alla ristrutturazione della casa canonica di San Lorenzo in Campo, il parroco ha chiesto alla Soprintendenza ai beni archivistici l'autorizzazione a trasportare l'archivio delle parrocchie di San Biagio, San Martino e San Vito all'archivio diocesano di Fano (Pesaro-Urbino);
   tale trasferimento non ha una reale e fondata motivazione se non quella pretestuosa della mancanza di una sala di consultazione dell'archivio;
   sembrerebbe che non esista un inventario dei documenti facenti parte dell'archivio che è di notevole importanza per la storia del Ducato di Urbino, testimonia la storia di San Lorenzo in Campo e appartiene a quel territorio e non al vescovo della diocesi di Fano;
   nessuna azione è stata posta in essere per evitare che detto archivio fosse trasferito, da San Lorenzo in Campo all'archivio diocesano di Fano (Pesaro-Urbino);
   sembrerebbe che l'archivio diocesano dove sono stati trasferiti gli archivi parrocchiali di San Lorenzo in Campo, attualmente, sia aperto solo tre ore la settimana ed è destinato a essere chiuso a breve, poiché non si trovano volontari disposti a sostituire la persona che se ne sta occupando. Pertanto, verrebbe meno anche la originaria e pretestuosa ragione fondata sulla mancanza di una sala di consultazione presso la sede di San Lorenzo in Campo;
   la casa canonica, da mesi, è stata riaperta e i locali sarebbero idonei a conservare l'archivio –:
   se i Ministri interrogati non ritengano opportuno assumere le iniziative di competenza affinché sia restituito l'archivio al comune di appartenenza;
   in ogni caso, quali iniziative il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che ha compiti di vigilanza sugli archivi ecclesiastici, intenda adottare, in attesa che si riporti l'archivio a San Lorenzo in Campo, per tutelare i documenti più preziosi e significativi. (5-11180)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 15 giugno 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-11180

  L'onorevole Agostinelli chiede notizie in merito all'archivio parrocchiale-abbaziale della parrocchia dei Santi Biagio e Martino e di San Vito della canonica di San Lorenzo in Campo.
  Vi anticipo che la necessaria trattazione analitica della questione renderà la mia risposta piuttosto lunga e permettetemi, preliminarmente, di chiarire che nella dizione sopra riportata, e contenuta nell'atto parlamentare, si fondono in realtà tre diversi archivi. L'archivio della soppressa Abbazia di San Lorenzo in Campo, l'archivio storico della parrocchia dei Santi Biagio e Martino in San Lorenzo in Campo e l'archivio storico della parrocchia di San Vito sul Cesano. Le due parrocchie dipendono dalla diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli, Pergola.
  Il primo, ovvero l'archivio abbaziale, si trova in massima parte presso l'Archivio di Stato di Pesaro (voll. 77 e bb 99, 1346-1910).
  Con il Regio decreto n. 3036 del 7 luglio 1866 fu tolto il riconoscimento (e di conseguenza la capacità patrimoniale) a tutti gli ordini, alle corporazioni, e alle congregazioni religiose regolari, ai conservatori ed ai ritiri che comportassero vita in comune ed avessero carattere ecclesiastico. I beni di proprietà degli enti soppressi furono incamerati dal demanio statale. Per la gestione del patrimonio immobiliare fu creato il Fondo per il culto (oggi Fondo Edifici di Culto). Anche i beni immobili degli enti non colpiti dal provvedimento dovevano essere iscritti nel libro del debito pubblico e convertiti in rendita, al tasso del 5 per cento. Gli introiti erano gestiti dal Fondo per il Culto. Fu inoltre sancita l'incapacità, per ogni ente morale ecclesiastico, di possedere immobili, fatte salve le parrocchie, le sedi episcopali, i seminari e gli edifici destinati al culto. In questo modo, «una grande quantità di fondi rurali fu messa all'asta pubblica in tutt'Italia; moltissime chiese non parrocchiali furono chiuse al culto e convertite in usi civili;». Con la Legge n. 3848 del 15 agosto 1867 vennero soppressi indistintamente tutti gli enti ecclesiastici, sia quelli morali sia quelli per scopo di culto: diocesi e istituti di vita consacrata, ed anche i capitoli delle chiese cattedrali e di quelle collegiate. Da tale provvedimento restarono esclusi seminari, cattedrali, parrocchie, canonicati, fabbricerie e gli ordinariati. Agli enti sopravvissuti venne imposta una tassa straordinaria del 30 per cento, che aggravò pesantemente la loro condizione finanziaria.
  Dopo la presa di Roma, il primo ministro Giovanni Lanza estese l'esproprio dei beni ecclesiastici anche ai territori appartenenti all'ex Stato Pontificio e, quindi, anche a Roma, la nuova capitale dello Stato unitario (legge 1402 del 19 giugno 1873).
  I fabbricati conventuali incamerati dallo Stato furono alienati oppure concessi ai Comuni e alle Province (R.d.3036/1866 cit., articolo 20), previa richiesta di utilizzo per pubblica utilità entro il termine di un anno dalla presa di possesso. Complessivamente, furono immessi sul mercato e ceduti alla grande borghesia terriera a prezzi stracciati oltre 3 milioni di ettari (2,5 soltanto nel Sud) con modalità che sono state criticate sia dagli storici che dai giuristi.
  Con l'emanazione del R.d. 27 maggio 1875, n. 2552, primo intervento organico sugli Archivi, venne disposto che gli archivi ex claustrali fossero raccolti negli Archivi di Stato:
  « Art. 3. Gli atti delle magistrature giudiziarie e delle amministrazioni non centrali del Regno che più non occorrono ai bisogni ordinari del servizio, e quelli delle magistrature, amministrazioni, corporazioni cessate, sono raccolti nell'archivio esistente nel capoluogo della provincia nella quale le magistrature, le amministrazioni, le corporazioni hanno o avevano sede. (...)».

  Il nucleo documentario dell'Abbazia di S. Lorenzo in Campo conservato a Roma è anch'esso in Archivio di Stato, Corporazioni religiose soppresse maschili, Miscellanea. Si tratta, in questo come in altri casi, di documentazione reperita per ragioni non chiare presso la sede della Casa generalizia in Roma.
  Sessanta unità archivistiche (1470-1836) del medesimo archivio abbaziale sono, infine, presenti nell'archivio diocesano di Pergola. Si trovavano, probabilmente, già nell'archivio della Curia di Pergola prima delle cosiddette «leggi eversive», ma presumibilmente a seguito della soppressione dell'Abbazia nel 1836, con la bolla «Unum Pastorem» di Gregorio XVI che unì San Lorenzo in Campo, Sant'Andrea di Suasa e Montalfoglio, soggette all'Abbazia, alla nuova Diocesi di Pergola.
  L'archivio dell'Abbazia, anche nel caso si volesse porre in dubbio la collocazione di questo ultimo nucleo (cosa proponibile solo dopo una accurata ricognizione della natura della documentazione e della sua storia archivistica), non ha in alcun caso come destinazione a termini di legge il Comune di S. Lorenzo in Campo ma l'Archivio di Stato.
  Nell'interrogazione si fa riferimento (a giustificazione della richiesta di riportare l'archivio dell'abbazia presso il comune di San Lorenzo in Campo) a un «decreto del Ministro di Grazia e Giustizia e dei culti del 31 luglio 1836, n. 3671», in forza del quale l'Abbazia sarebbe stata ceduta al Comune. Nell'anno 1836 la regione era parte dello Stato pontificio e non esisteva all'epoca un «Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti», che fu istituito, come Ministero di grazia e giustizia solo nel 1847, con motu proprio di Pio IX, per essere soppresso nel 1853.
  Presumibilmente quindi ci si riferisce a un decreto del 1876, che tuttavia riguarda esclusivamente l'edificio abbaziale e non l'archivio, la cui destinazione era, come già esposto, stabilita da altra normativa.
   Mette conto sottolineare, inoltre, che negli anni tra il 1870 e il 1880: «rivendicazioni comunali sui beni provenienti dai propri territori si hanno anche per gli archivi, specie se già provvisoriamente loro consegnati. Lo Stato respinse sistematicamente non solo le richieste comunali di archivi ancora da devolvere, ma addirittura quelle di archivi già in deposito, anche quando la devoluzione all'Archivio di Stato comportava il loro trasferimento dal luogo d'origine della casa religiosa produttrice al capoluogo della provincia o, addirittura, di altre province.»
  Per quanto riguarda il secondo archivio, ovvero l'archivio storico della parrocchia dei Santi Biagio e Martino (seconda metà sec. XVI-prima metà sec. XX), si precisa che esiste un inventario dello stesso, redatto nel 2015, del quale la competente Direzione generale Archivi conserva copia.
  In relazione al trasferimento dell'archivio presso l'archivio storico diocesano di Fano, occorre in primo luogo rammentare la normativa che regola la tutela degli archivi ecclesiastici.
  La materia è regolata dall'articolo 12 del Concordato, commi 1 e 3: «1. La Santa Sede e la Repubblica italiana, nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela del patrimonio storico ed artistico (...) 3.La conservazione e la consultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche dei medesimi enti e istituzioni saranno favorite e agevolate sulla base di intese tra i competenti organi delle due Parti».
  In attuazione di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 12, è stata stipulata, in data 18 aprile 2000, l'Intesa fra il Ministero per i beni e le attività culturali e la Conferenza episcopale italiana, relativamente alla conservazione e alla consultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche degli enti e istituzioni ecclesiastiche.
  L'Intesa prevede all'articolo 1, comma 2 che: «Il Ministero e la C.E.I., fermo restando quanto previsto dalla normativa civile vigente, concordano anche sul principio per il quale i beni culturali di carattere documentario e archivistico di interesse storico appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche devono rimanere, per quanto possibile, nei luoghi di formazione o di attuale conservazione» ma, al comma 4 del medesimo articolo specifica che. «Per agevolarne la conservazione e la consultazione, gli archivi di cui al comma 1 vengono depositati, quando necessario, presso l'archivio storico della diocesi competente per territorio.»
  Gli interventi dello Stato sono definiti all'articolo 3, («Interventi dello Stato»), comma 1: «1. Il Ministero fornisce agli archivi di cui all'articolo 1, comma 1, per il tramite delle proprie soprintendenze archivistiche, collaborazione tecnica e contributi finanziari, alle condizioni previste dalle leggi vigenti, per la dotazione di attrezzature, la redazione di inventari, il restauro di materiale documentario, la dotazione di mezzi di corredo, nonché per le pubblicazioni previste da apposite convenzioni, lo scambio di materiale informatico (software) relativo a programmi e progetti di inventariazione, la formazione del personale.» e all'articolo 4, (“Interventi in collaborazione fra la Chiesa cattolica e lo Stato”), comma 1: «La collaborazione tra autorità ecclesiastiche e civili è finalizzata ad assicurare la conservazione e la consultazione degli archivi di cui all'articolo 1, comma 1».
  La regolamentazione delle modalità di conservazione e consultazione è demandata alla Chiesa cattolica, come specificato all'articolo 2, («Interventi della Chiesa cattolica»), comma 1: «Ferme restando le disposizioni pertinenti contenute nella normativa civile vigente, l'autorità ecclesiastica competente si impegna ad assicurare la conservazione e a disporre l'apertura alla consultazione degli archivi degli enti e istituzioni ecclesiastiche di cui all'articolo 1, comma 1.».
  Il Decreto legislativo n. 42 del 2004 (ovvero il Codice dei beni culturali e del paesaggio) richiama questa ed altre Intese all'articolo 9:
  «1. Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d'accordo con le rispettive autorità.
  2. Si osservano, altresì, le disposizioni stabilite dalle intese concluse ai sensi dell'articolo 12 dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione.».

  Le condizioni di conservazione e apertura degli archivi ecclesiastici sono, pertanto, definite di intesa con le autorità ecclesiastiche, ma in base alle disponibilità di spazi e personale di queste ultime.
  Esse sono oggetto del can. 381 § 2 del Codice di diritto canonico che investe il Vescovo dell'autorità di vigilare affinché: «gli atti e i documenti degli archivi delle chiese cattedrali, collegiate, parrocchiali e delle altre chiese, che sono presenti nel suo territorio, vengano diligentemente conservati e si compilino inventari o cataloghi in due esemplari, di cui uno sia conservato nell'archivio della rispettiva chiesa e l'altro nell'archivio diocesano».
  La Pastorale del 2 febbraio 1997, 2.1 prevede che: «Nel rispetto delle competenze canoniche e civili va anche prevista l'ipotesi di concentrare taluni archivi minori non sufficientemente tutelati in sedi centrali, sia pure a vario titolo (deposito, estinzione o soppressione della persona giuridica ecclesiastica, ecc.). Tale concentrazione mira a salvaguardare la conservazione stessa del materiale al fine di fruirlo e di difenderlo. I vescovi diocesani e gli altri legittimi responsabili devono prendere provvedimenti quando i documenti rischiano di trovarsi in sedi improprie o di fatto si trovano in sedi non più tutelate, come parrocchie e chiese prive di sacerdoti o di addetti».
  L'archivio storico della parrocchia dei Santi Biagio e Martino di San Lorenzo in Campo, con fondi aggregati, si trova conservato presso la sede dell'archivio storico Diocesano di Fano, poiché ivi trasferito, con autorizzazione rilasciata dall'allora Sovrintendente archivistico per le Marche, durante i lavori di ristrutturazione della casa parrocchiale dove in precedenza era conservato l'archivio in oggetto.
  Diverse sono le motivazioni poste alla base della richiesta di deposito della suddetta documentazione presso la sede dell'archivio storico diocesano di Fano.
  In primo luogo la necessità di continuare a conservare i suddetti fondi archivistici in depositi costruiti a norma di legge e regolarmente attrezzati, come quelli allestiti presso l'archivio diocesano di Fano, che dispone di sale di deposito con scaffalature metalliche, porte taglia fuoco, impianto antintrusione, impianto antincendio, impianto di deumidificazione e climatizzazione, che possono assicurare una maggiore conservazione e tutela rispetto al precedente luogo di conservazione, in San Lorenzo, costituito da un armadio posto in una stanza della casa parrocchiale sguarnita di qualsiasi sistema di sicurezza (impianto di antincendio, antintrusione e deumidificazione).
  La mancanza di una sala di consultazione attigua ai depositi, come anche di personale o semplici volontari addetti all'archivio, pregiudicano l'accesso alla documentazione e la conseguente fruizione delle carte d'archivio, a meno di consentire l'accesso dell'utenza senza alcuna sorveglianza o supervisione. Infatti il parroco, titolare di più parrocchie, dovendo seguire, da solo, i molteplici impegni di un'area tanto vasta come quella di San Lorenzo in Campo, è impossibilitato a vigilare, seguire e rendere fruibile l'archivio stesso.
  Pertanto alla luce di queste considerazioni, in pieno accordo con il parroco, è stata presa la risoluzione di continuare a conservare, permanentemente, i suddetti fondi archivistici presso la sede dell'archivio diocesano di Fano, ubicato in via Roma 118, nell'attuale nuovo Centro Pastorale Diocesano (palazzo dell'ex seminario pontificio e regionale delle Marche), ove, al piano seminterrato, dal vescovo Armando Trasarti, sono stati recentemente creati i nuovi spazi attrezzati, a norma di legge, ospitanti l'archivio storico diocesano di Fano, della biblioteca diocesana di Fano e del museo diocesano di Fano. Questi spazi, oltre ad assicurare una corretta e funzionale conservazione del patrimonio archivistico, consentiranno la sua normale e regolare fruizione grazie al personale interno dell'archivio e alla presenza della capiente sala di consultazione annessa ai depositi.
  Per quanto, infine, riguarda l'archivio storico parrocchiale di San Vito, lo stesso è stato rinvenuto dal parroco don Federico Tocchini in una stanzetta presso i locali parrocchiali di San Vito sul Cesano. La documentazione (registri di battesimi, matrimoni, morti e stati di anime, vacchette delle messe, certificati di matrimonio, carteggi e documenti amministrativi vari) unitamente agli archivi confraternali della suddetta parrocchia, è stato conservato in 7 scatoloni, trasportati presso la canonica della parrocchia dei Santi Biagio e Martino. L'archivista diocesano, contattato dalla Soprintendenza, ne redigerà un inventario analitico.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

archivio

clero

sicurezza e sorveglianza