ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/11179

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 781 del 19/04/2017
Firmatari
Primo firmatario: TRIPIEDI DAVIDE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 19/04/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CIPRINI TIZIANA MOVIMENTO 5 STELLE 19/04/2017
CHIMIENTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 19/04/2017
LOMBARDI ROBERTA MOVIMENTO 5 STELLE 19/04/2017
DALL'OSSO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 19/04/2017
PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 19/04/2017
ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE 19/04/2017
VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 19/04/2017
ROMANO PAOLO NICOLO' MOVIMENTO 5 STELLE 19/04/2017
BIANCHI NICOLA MOVIMENTO 5 STELLE 19/04/2017
BERNINI MASSIMILIANO MOVIMENTO 5 STELLE 19/04/2017
BERNINI PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 19/04/2017
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 19/04/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19/04/2017
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19/04/2017
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 04/05/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-11179
presentato da
TRIPIEDI Davide
testo di
Mercoledì 19 aprile 2017, seduta n. 781

   TRIPIEDI, CIPRINI, CHIMIENTI, LOMBARDI, DALL'OSSO, PESCO, ALBERTI, VILLAROSA, PAOLO NICOLÒ ROMANO, NICOLA BIANCHI, MASSIMILIANO BERNINI, PAOLO BERNINI e BUSTO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   i periodi di lavoro degli autotrasportatori sono regolamentati dalla direttiva 2002/15/CE, recepita dal nostro ordinamento all'articolo 3 del decreto legislativo n. 234 del 2007;
   il limite massimo consentito dall'Unione europea (che non pone distinzioni tra lavoratori discontinui e continui) è di 48 ore settimanali comprensive delle ore straordinarie;
   il regio decreto n. 2657 del 6 dicembre 1923, punto 8, definisce l'autotrasportatore come lavoratore discontinuo ed estende per lo stesso il limite di orario di lavoro ordinario oltre le 39 ore settimanali;
   nel contratto collettivo nazionale del lavoro (Ccnl) trasporto merci e logistica, al lavoratore inquadrato nel livello 3o super sia che gli venga riconosciuta l'applicazione dell'articolo 11, che stabilisce 39 ore settimanali lavorative per il lavoratore continuo, sia che gli venga riconosciuta quella dell'articolo 11-bis, che stabilisce 47 ore settimanali lavorative per il lavoratore discontinuo, la retribuzione base prevista risulta essere la medesima, con la conseguenza che i lavoratori inquadrati nell'identico livello, con uguali mansioni, ricevono un trattamento retributivo diverso e quindi discriminatorio, in contrasto con quanto stabilito all'articolo 36 della Costituzione che indica che la giusta retribuzione deve essere adeguata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto;
   anche la Corte costituzionale, con sentenza n. 103 del 1989, ha evidenziato l'obbligo dell'eguale salario a parità di prestazione lavorativa sia sotto il profilo quantitativo, che qualitativo. In detta sentenza, veniva inoltre stabilito che la contrattazione collettiva deve necessariamente conformarsi ai principi dettati dalla Costituzione con il passaggio che richiamava l'articolo 3 indicando che «... per tutte le parti, anche quelle sociali, vige il dovere di rispettare i precetti costituzionali». Ciò significa che il contratto collettivo nazionale del lavoro (Ccnl) di settore vìola detto principio se e nella misura in cui consente che una disparità di trattamento derivi da mero arbitrio dell'imprenditore;
   in sostanza, la Corte costituzionale ha ritenuto intollerabili i trattamenti categoriali e retributivi differenziati ove sostenuti da motivate e giustificabili causali meritocratiche riposanti sulla più elevata professionalità, competenza o rendimento;
   come stabilito attraverso accordi aziendali in deroga al contratto collettivo nazionale del lavoro (Ccnl) la media di ore lavorate per i lavoratori discontinui è stata portata a 58 ore settimanali per un arco di tempo esteso a sei mesi, fino ad un massimo di 61 ore. Spesso, tali limiti vengono superati senza avere notizia di controlli svolti dagli organi preposti;
   il Ccnl stabilisce che il lavoratore inquadrato nel livello 3o super ha diritto ad una retribuzione pari a 1727,22 euro. Se detta retribuzione viene divisa per il coefficiente di 168 ore mensili, pari a 39, ore settimanali, il lavoratore continuo percepirà una retribuzione oraria di 10,28 euro. Diversamente, il lavoratore discontinuo che vede dividere la predetta retribuzione con il coefficiente di 203 ore mensili pari a 47 ore settimanali, percepirà una paga oraria di 8,50 euro. Tale retribuzione è quindi di gran lunga inferiore a quella corrisposta al lavoratore continuo, con la conseguenza che, per il lavoratore discontinuo il rapporto ore di lavoro e retribuzione risulta essere inversamente proporzionale. Tale disparità di trattamento, come già sopra spiegato, è in palese contrasto col dettato costituzionale di cui all'articolo 36 secondo il quale il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro svolto –:
   se il Governo, per quanto di competenza, non ritenga di dover chiarire l'interpretazione dell'articolo 11-bis del sopracitato contratto collettivo nazionale di lavoro nel settore del trasporto merci e logistica al fine di stabilire una corretta retribuzione proporzionata all'orario lavorativo stabilito in 47 ore, evitando così la discriminazione economica tra lavoratori continui e discontinui inquadrati nel livello 3o super. (5-11179)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

retribuzione del lavoro

interpretazione del diritto

trasporto merci