ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/11052

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 774 del 05/04/2017
Firmatari
Primo firmatario: DA VILLA MARCO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 05/04/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VALLASCAS ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 05/04/2017
CRIPPA DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 05/04/2017
DELLA VALLE IVAN MOVIMENTO 5 STELLE 05/04/2017
FANTINATI MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 05/04/2017
CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 05/04/2017


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 05/04/2017
Stato iter:
06/04/2017
Fasi iter:

RITIRATO IL 06/04/2017

CONCLUSO IL 06/04/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-11052
presentato da
DA VILLA Marco
testo di
Mercoledì 5 aprile 2017, seduta n. 774

   DA VILLA, VALLASCAS, CRIPPA, DELLA VALLE, FANTINATI e CANCELLERI. — Al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   con l'interrogazione n. 5-10925 si chiedeva se il decreto interministeriale n. 17407 del 26 maggio 2015 produca gli effetti previsti dall'articolo 52-quinquies, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, cioè se esso sia atto a sostituire, «anche ai fini urbanistici ed edilizi nonché paesaggistici, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, atto di assenso e nulla osta comunque denominati, costituendo titolo a costruire e ad esercire tutte le opere e tutte le attività previste nel progetto approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti»;
   con risposta del 28 marzo 2017, il Ministro interrogato concludeva che «il decreto di autorizzazione non ha esplicitamente disposto in merito alla variante agli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 52-quinquies, indipendente dalla data della domanda, in quanto il comune stesso aveva dichiarato che l'intervento conforme agli strumenti urbanistici, ivi compreso il piano portuale, e quindi nessuna variante era necessaria»;
   il decreto de quo, all'articolo 2, specifica che «la Società Costa Bioenergie S.r.l., sotto pena di decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, è tenuta a ultimare i lavori relativi alla modifica del deposito costiero (...) nel più breve tempo possibile», facendo a giudizio degli interroganti un riferimento alla realizzazione dell'opera, la cui costruzione, ai sensi di legge, non s'intende autorizzata con la mera attestazione della sua conformità urbanistica; 
   per la realizzazione dell'opera occorre che il soggetto legittimato presenti domanda per ottenere il permesso di costruire, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, permesso che può essere rilasciato dal competente comune dietro preventivo nulla osta qualora il progetto interessi beni soggetti a particolari tutele (ambientali, architettoniche, artistiche): tali domanda, permesso e nulla osta possono essere tuttavia sostituiti dal decreto interministeriale se esso è «atto a sostituire, anche ai fini urbanistici ed edilizi, nonché paesaggistici, ogni altra autorizzazione (...) atto di assenso o nulla osta comunque denominati» –:
   se il Ministro interrogato ritenga che il decreto n. 17407 del 2015 – in quanto produttivo degli effetti previsti dall'articolo 52-quinquies, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, o per qualunque altra ragione – sia atto a sostituire il permesso di costruire ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e costituisca quindi valido titolo a costruire tutte le opere previste nel progetto ivi approvato, indipendentemente dalla presentazione di specifica domanda di Costa Bioenergie S.r.l. per l'ottenimento del permesso di costruire al competente comune di Chioggia, e dal rilascio del medesimo. (5-11052)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

licenza edilizia