ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/11051

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 774 del 05/04/2017
Firmatari
Primo firmatario: GIACOMONI SESTINO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 05/04/2017


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 05/04/2017
Stato iter:
11/04/2017
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 05/04/2017

RITIRATO IL 11/04/2017

CONCLUSO IL 11/04/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-11051
presentato da
GIACOMONI Sestino
testo di
Mercoledì 5 aprile 2017, seduta n. 774

   GIACOMONI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   la legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016) ha introdotto due nuove forme di agevolazioni fiscali dirette a incentivare gli investimenti a lungo termine, specialmente nel capitale delle piccole e medie imprese italiane ed europee;
   in particolare, i commi 88-99 dell'articolo 1 prevedono, a favore di casse previdenziali e fondi pensione, la detassazione per i redditi derivanti dagli investimenti a lungo termine (almeno 5 anni) nel capitale delle imprese, nel limite del 5 per cento del loro patrimonio;
   i commi da 100 a 114 prevedono invece, a favore delle persone fisiche residenti in Italia, al di fuori dello svolgimento di un'attività di impresa commerciale, un regime di esenzione fiscale per i redditi di capitale e i redditi diversi derivanti dagli investimenti effettuati in piani individuali di risparmio a lungo termine (cosiddetti PIR): i vantaggi consistono, essenzialmente, nell'esenzione dei redditi finanziari generati dagli investimenti detenuti nel piano e nell'esenzione dall'imposta di successione, in caso di trasferimento causa morte degli strumenti finanziari detenuti nel piano; per beneficiare delle esenzioni tali strumenti finanziari devono essere detenuti per almeno 5 anni e devono investire nel capitale di imprese italiane e europee, con una riserva per le piccole e medie imprese, nei limiti di 30.000 euro all'anno e, comunque, di complessivi 150.000 euro; i piani di risparmio devono essere gestiti da intermediari finanziari o imprese di assicurazione, che devono investire diversificando il portafoglio;
   la norma specifica che in ciascun anno solare di durata del PIR, per almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno il 70 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari, emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, fiscalmente residenti in Italia o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo con stabili organizzazioni in Italia; la restante quota del 30 per cento può essere investita in qualsiasi strumento finanziario, inclusi depositi e conti correnti; inoltre la predetta quota del 70 per cento deve essere investita per almeno il 30 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB di Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati; non più del 10 per cento delle somme o valori destinati nel piano può essere investito in strumenti finanziari emessi o stipulati con lo stesso soggetto, o con altra società appartenente al medesimo gruppo, oppure in depositi e conti correnti; per quanto riguarda l'ambito soggettivo i PIR non possono essere sottoscritti da un'azienda, non sono cointestabili, ciascun piano non può avere più di un titolare, ciascuna persona fisica non può essere titolare di più di un PIR;
   da quanto emerge dagli organi di stampa, nelle ultime settimane molte società di gestione hanno lanciato strumenti PIR e il mercato sembra aver reagito positivamente a questa iniziativa, veicolando abbastanza celermente discreti patrimoni su questi strumenti;
   al contrario, le agevolazioni per investimenti a lungo termine da parte di enti previdenziali e fondi pensioni non sembrano ancora utilizzabili, mentre sarebbe quanto mai opportuno consentire a tali soggetti di investire una parte della loro raccolta nei PIR, come strumento di investimento diretto –:
   attraverso quali iniziative il Governo intenda consentire l'investimento nei PIR anche agli investitori istituzionali, quali enti previdenziali e fondi pensioni;
   se intenda includere tra gli investimenti agevolabili a favore di enti previdenziali e fondi pensioni quelli in private equity, nel venture capital e in titoli di debito delle imprese. (5-11051)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

esenzione fiscale

impresa europea

pensione complementare