ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/11050

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 774 del 05/04/2017
Firmatari
Primo firmatario: GALGANO ADRIANA
Gruppo: CIVICI E INNOVATORI
Data firma: 05/04/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MENORELLO DOMENICO CIVICI E INNOVATORI 05/04/2017


Commissione assegnataria
Commissione: V COMMISSIONE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 05/04/2017
Stato iter:
03/05/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 03/05/2017
Resoconto DE MICHELI PAOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 03/05/2017
Resoconto MENORELLO DOMENICO CIVICI E INNOVATORI
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 05/04/2017

DISCUSSIONE IL 03/05/2017

SVOLTO IL 03/05/2017

CONCLUSO IL 03/05/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-11050
presentato da
GALGANO Adriana
testo di
Mercoledì 5 aprile 2017, seduta n. 774

   GALGANO e MENORELLO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:
   con decreto ministeriale 24 febbraio 2000 è stato conferito a Consip SpA l'incarico di stipulare convenzioni e contratti quadro di acquisto per la pubblica amministrazione, facendone la centrale di acquisto pubblica controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze;
   per quanto attiene ai servizi di Facility Management, cosiddetto «FM» (energia, pulizia, manutenzione e altro) Consip  Spa bandisce gare quadro, a lotti distinti;
   la gara Consip FM4 è stata bandita nel marzo 2014;
   nel settembre 2016, è stato richiesto ad alcune aziende partecipanti di confermare l'offerta presentata e alcuni concorrenti (come il CNS) non hanno confermato la propria offerta e quindi sono usciti dalla gara;
   nel dicembre 2016, diveniva nota l'indagine in corso sulla Romeo Spa, partita dalle vicende dell'ospedale Cardarelli di Napoli, che ha poi interessato, per alcuni profili, anche Consip e la menzionata procedura FM4;
   nelle settimane successive, venivano pubblicate notizie di stampa ove si è ipotizzato l'integrale annullamento delle gare «inquinate» FM4;
   in data 29 marzo 2017 il consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) si è espresso su una richiesta di parere in merito alla procedura da seguire relativamente alla gara «Facility Management 4», oggetto della citata indagine giudiziaria. La richiesta di parere riguardava la rilevanza di fatti corruttivi individuati in una ordinanza cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari di Roma ai fini della eventuale adozione di provvedimenti in autotutela di aggiudicazioni già effettuate. L'Anac, dopo aver precisato che «l'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (vecchio codice dei contratti pubblici) impone di non procedere alla stipula del contratto solo in presenza di una sentenza passata in giudicato, ha però precisato che fatti di rilevanza penale, anche se non accertati in via definitiva, possono essere qualificati quali grave illecito professionale e giustificare in base a una valutazione discrezionale della stazione appaltante l'emissione di provvedimenti in autotutela. Spetta dunque a Consip – si legge nel parere Anac – stabilire se i fatti contestati dall'autorità giudiziaria possano motivare l'esclusione dalla gara FM4 del concorrente dalla gara»;
   soprattutto alla luce della possibilità rappresentata da Anac, occorre mettere in evidenza le gravi e paradossali conseguenze che deriverebbero dall'annullamento integrale della gara Consip FM4;
   infatti, nell'evenienza dell'annullamento della procedura FM4, i rapporti contrattuali derivanti dalla precedente gara FM3 continuerebbero in una ulteriore (e di per sé impropria) proroga della precedente gara FM3, prevedibilmente lunga, attesi i fisiologici tempi di gestione di una nuova procedura;
   tuttavia, gli appalti FM3 sono eseguiti, fra gli altri, sia da aziende che non hanno ottenuto aggiudicazioni nella nuova gara FM4 (come alcune che avevano rinunciato o altre che erano state escluse), sia da aziende che, sono direttamente coinvolte nelle indagini (si veda a proposito la Romeo spa), le quali, peraltro, sono presenti nel citato FM3 in proporzioni persino maggiori rispetto a quelle ottenute a seguito della conclusione sostanziale delle gare di cui all'FM4 –:
   se il Governo possa chiarire se, per quanto di competenza, esista o possa essere avviato un procedimento di Consip volto ad annullare integralmente la gara FM4, alla luce, da un lato, della diversa possibilità di considerare le indicazioni dell'Anac del 29 marzo 2017 in premessa citate e, dall'altro, degli effetti per gli interroganti paradossali che deriverebbero dalla prosecuzione dei contratti FM3, allo stato eseguiti da aziende risultate escluse dall'FM4 o implicate in quelle stesse attività investigative che, in ipotesi, darebbero causa alle stesse paventate decisioni in autotutela. (5-11050)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 3 maggio 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione V (Bilancio)
5-11050

  Con l'interrogazione in esame si chiedono notizie in ordine alla gara Facility Management 4, bandita dalla Consip S.p.A. in data 19 marzo 2014.
  Occorre, pertanto, evidenziare preliminarmente che la gara è stata bandita in vigenza del decreto legislativo n. 163 del 2006 e da quest'ultimo, pertanto, disciplinata. Conseguentemente non può trovare applicazione il nuovo codice dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  In relazione a tale gara è notorio che sia stata emessa un'ordinanza di misure cautelari dalla Procura di Roma nell'ambito del procedimento penale avviato nei confronti di Alfredo Romeo, azionista di maggioranza della società Romeo Gestioni S.p.a., per fatti corruttivi relativi alla procedura di Gara Facility Management 4.
  È altresì noto, da fonti giornalistiche, che la Procura abbia richiesto di effettuare un incidente probatorio, ai sensi degli articoli 392 e seguenti del codice di procedura penale, finalizzato all'esame di Marco Gasparri, quale indagato che ha reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altri (in particolare, di Alfredo Romeo).
  Al riguardo occorre precisare che Consip S.p.A. ha provveduto a costituirsi parte offesa nel giudizio penale pendente presso la Procura della Repubblica di Roma.
  Sono state inoltre avviate, da parte del Consiglio di Amministrazione e degli Organi di controllo interno (Organismo di vigilanza e Responsabile della prevenzione della corruzione) di Consip, tutte le dovute iniziative ai fini della tempestiva adozione dei provvedimenti disciplinari nei confronti del dipendente coinvolto nel suddetto procedimento penale, conseguenti alla violazione del Codice Etico della Società.
  Per quanto attiene agli effetti delle suddette vicende in merito agli atti della procedura di gara ed in particolare alla definizione della stessa, si rappresenta quanto segue.
  Consip S.p.A. sta effettuando ogni più opportuno approfondimento per valutare le azioni da intraprendere, allo stato dei fatti sin qui accertati, tenuto conto del quadro normativo di riferimento, delle interpretazioni giurisprudenziali e regolatorie applicabili al caso di specie, nella doverosa considerazione degli impatti delle determinazioni da assumere anche in termine di esposizione della società a possibili contenziosi e a rischi di risarcimenti.
  Con riferimento alle precisazioni fornite dall'ANAC in data 30 marzo 2017, si evidenzia che ad una attenta lettura, si possono ricavare le seguenti indicazioni:
   i) in presenza di gravi fatti di rilevanza penale conosciuti dalla stazione appaltante, è demandato alla stessa un margine importante di discrezionalità, con riferimento alla verifica del requisito di cui alla lettera f) dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006, che prevede come causa ostativa alla partecipazione a gare d'appalto, previa motivata valutazione della stazione appaltante, la circostanza che il concorrente abbia commesso un errore grave nell'esercizio della sua attività professionale, accertato con ogni mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
   ii) il giudizio di esclusione trova il suo presupposto nella violazione dei doveri professionali nell'eseguire obbligazioni nascenti da precedenti rapporti contrattuali; in questi si devono rinvenire elementi di gravità tali da ritenere l'impresa non affidabile dal punto di vista tecnico-professionale, mentre le violazioni che devono essere presenti in tale comportamento, sono quelle inerenti alla correttezza ed alla buona fede; nel concetto di violazione dei doveri professionali deve essere ricompresa la negligenza, l'errore e la malafede connotate dalla gravità;
   iii) alla luce di costante orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato, sez. V, 28 dicembre 2011 n. 6951; sez. IV, 22 maggio 2015 n. 2589) la fattispecie di cui all'articolo 38 lettera f) del Codice si articola in due ipotesi, una relativa ai pregressi rapporti tra stazione appaltante e specifico operatore economico, nel caso di «grave negligenza o malafede», mentre l'altra relativa anche a rapporti tra l'operatore economico ed altri soggetti, rilevando in tal caso «un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale»; secondo la citata sentenza dalla stessa ANAC (CDS n. 6951 del 28 dicembre 2011): «L'esclusione dalle gare pubbliche, per inaffidabilità delle imprese concorrenti per grave negligenza e malafede commessa nel corso di esecuzione di precedenti contratti pubblici, può essere pronunciata in termini di automaticità soltanto quando il comportamento di deplorevole trascuratezza e slealtà sia stato posto in essere in occasione di un pregresso rapporto negoziale intercorso con la stessa stazione appaltante che indice la gara. In caso contrario, invece, il giudizio di inaffidabilità professionale su un'impresa partecipante ad una gara pubblica è subordinato alla preventiva motivata valutazione della stazione appaltante o della commissione giudicatrice, che è tenuta a valorizzare i precedenti professionali delle imprese concorrenti nel loro complesso, nonché a valutare gravità e rilevanza sul piano professionale di precedenti risoluzioni contrattuali comminate da altre Amministrazioni» e «La violazione dei doveri professionali deve essere tanto grave da escludere l'affidabilità tecnico professionale del potenziale aggiudicatario, tale da costituire violazione dei principi di correttezza e buona fede, determinando il venir meno della fiducia dell'amministrazione nella propria fornitrice e della possibilità futura del corretto svolgimento del rapporto contrattuale».
  Per completezza d'informazione si evidenzia che, qualora fossero adottate da parte della magistratura misure interdittive ex decreto legislativo n. 231 del 2001 nei confronti della Romeo Gestioni, la Consip procederà tempestivamente a dare seguito alle stesse secondo quanto prescritto dalla normativa di riferimento. Ciò posto, alla data non risulta ancora adottato alcun provvedimento da parte del GIP.
  Infine, si evidenzia che eventuali provvedimenti in autotutela riguardanti l'iniziativa FM4, potranno essere adottati da Consip solo qualora gli atti amministrativi posti in essere nell'ambito della suddetta gara risultino essere affetti da vizi di legittimità o di merito e sempre che ricorrano i presupposti in relazione ai quali la normativa consente di esperire tali rimedi. Si rappresenta inoltre che, in caso di revoca, andranno valutati gli eventuali pregiudizi arrecati ai soggetti interessati ai provvedimenti oggetto dalla revoca, anche ai fini della possibile indennizzabilità degli stessi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

procedura amministrativa

appalto pubblico

inchiesta giudiziaria