ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/10850

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 760 del 15/03/2017
Firmatari
Primo firmatario: CHIMIENTI SILVIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 15/03/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MARZANA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 15/03/2017
GALLO LUIGI MOVIMENTO 5 STELLE 15/03/2017
D'UVA FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 15/03/2017
DI BENEDETTO CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 15/03/2017
VALENTE SIMONE MOVIMENTO 5 STELLE 15/03/2017
BRESCIA GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 15/03/2017
TRIPIEDI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 15/03/2017
COMINARDI CLAUDIO MOVIMENTO 5 STELLE 15/03/2017
CIPRINI TIZIANA MOVIMENTO 5 STELLE 15/03/2017
DALL'OSSO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 15/03/2017
LOMBARDI ROBERTA MOVIMENTO 5 STELLE 15/03/2017


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 15/03/2017
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 15/03/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-10850
presentato da
CHIMIENTI Silvia
testo di
Mercoledì 15 marzo 2017, seduta n. 760

   CHIMIENTI, MARZANA, LUIGI GALLO, D'UVA, DI BENEDETTO, SIMONE VALENTE, BRESCIA, TRIPIEDI, COMINARDI, CIPRINI, DALL'OSSO e LOMBARDI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   in data 14 marzo 2017 è stato pubblicato sul sito « Repubblica.it» un articolo intitolato: «Torino: bidella licenziata dopo 10 mesi di malattia: con la Tbc non poteva stare a scuola», l'ennesimo licenziamento facilitato grazie al Jobs Act;
   nel suddetto articolo si legge che la signora Rita Cupani, collaboratrice scolastica in servizio presso la scuola elementare Parini di Torino per la cooperativa Ici Arca, è stata licenziata per aver superato il limite di giorni di malattia consentiti;
   le disposizioni della legge n. 142 del 2001, modificate dalla legge 30 del 2003, disciplinano il lavoro dei soci di cooperative che hanno quale scopo mutualistico la prestazione delle attività lavorative da parte degli stessi soci;
   il contratto di riferimento per i lavoratori di cooperative è il «Contratto Collettivo Nazionale per Dipendenti di Aziende e Cooperative Esercenti Attività nel Settore Servizi»;
   nel CCNL, al Titolo XXXVI articolo 99 – Malattia od infortunio non professionali, per quanto riguarda il periodo di comporto si legge:
    1. Lavoratore fino a 2 anni di anzianità (non in prova): diritto di mantenimento del posto per assenza fino ad un massimo di 120 giorni solari, continuati o frazionati. Gli anni d'anzianità sono computati fino all'inizio dell'ultimo episodio di malattia/infortunio non sul lavoro.
    2. Dopo 2 anni di anzianità: diritto al mantenimento del posto per assenze anche non continuative o riferite ad eventi morbosi diversi, per un massimo di 120 giorni solari, con l'incremento di 20 giorni solari per ciascun anno lavorato oltre il biennio, con il limite di 365 giorni di prognosi complessiva, calcolata entro il periodo mobile degli ultimi 5 anni. In caso di malattia, anche non continuativa, superiore a 180 giorni, senza esaurimento del periodo di comporto, l'anzianità ai fini del calcolo della durata del successivo periodo, riparte da 2 anni (120 giorni) incrementati del residuo spettante e non utilizzato;
   al Titolo XXXVIII articolo 101 per quanto riguarda l'aspettativa non retribuita si legge «al Lavoratore dipendente assunto a tempo indeterminato, che ne faccia richiesta per comprovate e gravi ragioni di salute propria o dei suoi familiari, può essere concesso un periodo d'aspettativa continuativo senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità ad alcun effetto (ivi compreso il TFR), pari a 15 giorni per ogni anno d'anzianità maturata, fino ad un massimo di 6 mesi, con conservazione del posto di lavoro»;
   il licenziamento derivante dal superamento del termine di comporto viene considerato illegittimo dall'orientamento giurisprudenziale dominante qualora il datore di lavoro non abbia, come in questo caso, preventivamente informato il lavoratore di poter far ricorso allo strumento dell'aspettativa;
   l'assessore al Lavoro del comune di Torino, Alberto Sacco, ha seguito il caso della cooperativa Ici Arca e dei ritardi nei pagamenti degli stipendi di 70 lavoratrici impiegate negli appalti comunali, tra le quali anche la signora Cupani. –:
   quali azioni i Ministri interrogati intendano intraprendere in relazione a vicende come quella descritta in premessa per migliorare la tutela dei lavoratori. (5-10850)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

lavoro non remunerato

contrattazione collettiva

contratto collettivo