ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/10846

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 760 del 15/03/2017
Firmatari
Primo firmatario: TULLO MARIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 15/03/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SERENI MARINA PARTITO DEMOCRATICO 15/03/2017


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 15/03/2017
Stato iter:
12/04/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 12/04/2017
Resoconto SERENI MARINA PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 12/04/2017
Resoconto DEL BASSO DE CARO UMBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 12/04/2017
Resoconto SERENI MARINA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 12/04/2017

SVOLTO IL 12/04/2017

CONCLUSO IL 12/04/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-10846
presentato da
TULLO Mario
testo di
Mercoledì 15 marzo 2017, seduta n. 760

   TULLO e SERENI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   la parte III delle vigenti «condizioni generali di trasporto dei passeggeri di Trenitalia» disciplina le modalità di calcolo dei prezzi dei biglietti del trasporto regionale e prevede che i prezzi siano determinati, a seguito di delibera regionale, in funzione della distanza e del tipo di servizio offerto;
   al comma 2 della medesima parte III è stabilito che le distanze tra le stazioni dell'itinerario del viaggio siano quelle riportate nel «prontuario ufficiale delle distanze chilometriche Trenitalia» e che, nel calcolo della distanza tassabile si possa non tener conto delle abbreviazioni di percorso determinate dalla realizzazione di nuove linee e di interventi infrastrutturali eseguiti su stazioni o sulla rete ferroviaria, così come previsto dal decreto ministeriale n. 6925 del 30 aprile 1974;
   dalla suddetta disposizione consegue che per tutte le tratte ferroviarie, ove sono state realizzate nuove linee direttissime o che sono state interessate da opere di miglioramento che ne abbiano ridotto la lunghezza, non risulta una coincidenza, al fine della determinazione dei prezzi calcolati con un criterio chilometrico, tra la distanza effettivamente percorsa dal treno e quella – maggiore – presa a riferimento per la determinazione del prezzo;
   per effetto del suddetto decreto ministeriale su numerose tratte, quale ad esempio Roma-Firenze, gli utenti sono tenuti a pagare un prezzo del biglietto che prescinde dall'effettiva lunghezza del tragitto ferroviario percorso –:
   quali iniziative di competenza, il Ministro interrogato, intenda assumere, anche in accordo con le regioni, al fine di definire un criterio di calcolo della tariffa chilometrica basato sulla distanza tra le varie stazioni effettivamente percorsa dal treno. (5-10846)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 12 aprile 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione IX (Trasporti)
5-10846
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

rete ferroviaria

trasporto ferroviario

trasporto regionale