Legislatura: 17Seduta di annuncio: 758 del 13/03/2017
Primo firmatario: LOMBARDI ROBERTA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 13/03/2017
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 13/03/2017
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 13/03/2017
LOMBARDI. —
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali
. — Per sapere – premesso che:
la legge di stabilità del 2013 ha introdotto la possibilità di cumulare i periodi assicurativi con contribuzione versata in più gestioni previdenziali per conseguire il diritto ad un'unica pensione di vecchiaia o – dal 2017 – per ottenere la pensione anticipata;
il cumulo dei periodi assicurativi è gratuito e non comporta il trasferimento di contributi da una gestione all'altra; ogni gestione, infatti, determina per la parte di competenza il trattamento pro-quota in rapporto ai propri periodi di iscrizione, secondo le regole di calcolo previste dal proprio ordinamento;
sono legittimati a presentare domanda di cumulo i soggetti con contribuzione versata in due o più gestioni previdenziali;
si può chiedere il cumulo anche nel caso si stia già pagando la ricongiunzione e si può chiedere la restituzione di quanto già versato. Questo è possibile solo qualora non sia stato pagato integralmente l'importo e non sia stata liquidata una pensione, considerando i periodi oggetto di ricongiunzione; quindi:
non è consentito il recesso dalla ricongiunzione per ottenere la restituzione di quanto versato e accedere al pensionamento in cumulo se l'onere è stato pagato integralmente;
sul sito internet dell'Inps risulta esclusa la possibilità di cumulare i contributi per coloro che in passato abbiano usufruito della ricongiunzione ex legge n. 29 del 1979;
tuttavia, una simile interpretazione ad avviso dell'interrogante darebbe luogo a situazioni di evidente iniquità: infatti, un soggetto che abbia versato i contributi, in parte nelle casse dell'Inps in qualità di lavoratore dipendente privato, in parte nella gestione separata del medesimo Istituto e in parte all'Inpdap, ricongiungendo i contributi Inps nelle casse di Inpdap (ex legge n. 29 del 1979), non potrebbe utilizzare l'istituto del cumulo per i versamenti effettuati nella gestione separata dell'Inps, poiché ha usufruito della ricongiunzione onerosa ex lege n. 29 del 1979, vanificando in questo modo i versamenti nella gestione separata, peraltro già esclusi dalla disciplina della ricongiunzione –:
se il Ministro interrogato non reputi necessario adottare le opportune iniziative al fine di chiarire l'interpretazione della normativa in modo da consentire di usufruire del «cumulo» contributivo anche a coloro che abbiano utilizzato la ricongiunzione ex legge n. 29 del 1979 parzialmente e per periodi di contribuzione non coincidenti (fermo restante il principio che chi ha già versato integralmente l'onere della ricongiunzione non può richiederne la restituzione). (5-10812)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):pensionato
contributo sociale
diritto del lavoro