ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/10803

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 757 del 10/03/2017
Firmatari
Primo firmatario: CENNI SUSANNA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 10/03/2017


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 10/03/2017
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 10/03/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-10803
presentato da
CENNI Susanna
testo di
Venerdì 10 marzo 2017, seduta n. 757

   CENNI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   il 22 febbraio 2017 si è svolta presso il tribunale di Siena la terza udienza del processo a carico della vedova di David Rossi, Antonella Tognazzi e del giornalista del Fatto Quotidiano, Davide Vecchi, accusati di aver divulgato materiale riservato per denigrare l'immagine dell'ex amministratore delegato di Mps Fabrizio Viola;
   Augusto Mattioli, giornalista pubblicista iscritto all'ordine della regione Toscana, è stato sentito come testimone e si è riservato di non rispondere a una domanda del pubblico ministero, appellandosi al segreto professionale. Il giudice ha sospeso l'udienza e dopo essere tornato in aula ha verbalizzato che il giornalista, essendo pubblicista, non può avvalersi di questa tutela, obbligando il testimone a rivelare la fonte per non essere incriminato per favoreggiamento;
   il segreto professionale rappresenta un diritto indispensabile alla libertà di stampa affinché la collettività sia informata su questioni importanti con precisi limiti per le autorità inquirenti, le quali non possono intervenire con mezzi invasivi utili a scoprire l'autore di fughe di notizie;
   il segreto professionale per i giornalisti è sancito dall'articolo 200 del codice di procedura penale. Sebbene l'articolo in questione riservi ai soli professionisti la possibilità di opporre il segreto professionale alla richiesta di un magistrato di rivelare la fonte di una notizia, è ormai riconosciuto come questa norma discrimini in maniera incomprensibile e inaccettabile pubblicisti e praticanti ed è in contrasto con l'esercizio del diritto di cronaca, fondamento della democrazia, come dimostra una consolidata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di Strasburgo;
   l'articolo 1 della legge n. 69 del 1963 sancisce che «sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi»;
   non è solo la Corte dei diritti dell'uomo a ritenere essenziale il dovere del giornalista a non rivelare la propria fonte; lo affermano le carte deontologiche della professione e numerose sentenze della magistratura italiana: ultima in ordine di tempo la prima sezione penale della corte d'appello di Caltanissetta che ha assolto, il 17 febbraio 2017, i giornalisti Josè Trovato e Giulia Martorana dall'accusa di favoreggiamento nei confronti di ignoti, riconoscendo quindi anche ai pubblicisti il segreto professionale;
   l'Ordine nazionale dei giornalisti ha espresso grave preoccupazione per la vicenda: «Quanto è accaduto a Siena – si legge in una nota stampa – lede il diritto dei cittadini ad essere informati correttamente e impone al Parlamento di dirimere in via legislativa questa annosa questione che periodicamente determina situazioni che provocano sconcerto» –:
   se ritenga opportuno, in relazione a questo espresso in premessa, assumere iniziative normative urgenti affinché il diritto di appellarsi al segreto professionale sia riconosciuto anche ai giornalisti pubblicisti. (5-10803)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

professioni del settore delle comunicazioni

segreto professionale

udienza giudiziaria