ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/10777

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 755 del 08/03/2017
Firmatari
Primo firmatario: MANNINO CLAUDIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 08/03/2017


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 08/03/2017
Stato iter:
09/03/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 09/03/2017
Resoconto MANNINO CLAUDIA MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 09/03/2017
Resoconto DEL BASSO DE CARO UMBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 09/03/2017
Resoconto MANNINO CLAUDIA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 09/03/2017

SVOLTO IL 09/03/2017

CONCLUSO IL 09/03/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-10777
presentato da
MANNINO Claudia
testo di
Mercoledì 8 marzo 2017, seduta n. 755

   MANNINO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 definisce il ruolo e le funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione;
   con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, il Consiglio dell'Anac ha approvato le linee guida n. 3 recanti «nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», fornendo una disciplina di maggior dettaglio su questa specifica materia, così come espressamente previsto dal comma 5 del citato articolo 31;
   per effetto dell'entrata in vigore delle sopra richiamate linee guida — a partire dal 22 novembre 2016, data di pubblicazione delle stesse sulla Gazzetta Ufficiale — sono superate e definitivamente abrogate, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 216, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le disposizioni di cui alla parte II, Titolo I, Capo I, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, nello specifico gli articoli 9 e 10;
   come è chiaro, e così come anche sottolineato dal comunicato del Presidente dell'Anac del 14 dicembre 2016, le indicazioni fornite con le linee guida n. 3 del 2016 si applicano alle procedure per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente all'entrata in vigore delle citate linee guida, nonché alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore delle suddette, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte;
   in questa fase, tuttavia, si ritiene che si possano verificare dei casi nei quali — per bandi che ancora non sono stati pubblicati — un responsabile unico del procedimento, designato sulla base delle previgenti disposizioni e che abbia provveduto allo svolgimento delle attività connesse al suo incarico, non sia in possesso degli attuali requisiti previsti dalle linee guida e, di conseguenza, non risulti più idoneo a ricoprire il ruolo precedentemente affidatogli;
   l'assenza di una disciplina ad hoc da applicare a questi casi specifici è senz'altro foriera di alcune problematiche, in particolare per quelle amministrazioni nelle quali sarà poco agevole provvedere all'individuazione, al loro interno, di una nuova figura in possesso dei requisiti richiesti dal nuovo impianto normativo e regolamentare –:
   se il Ministro interrogato non ritenga necessario assumere iniziative per provvedere all'introduzione di uno specifico regime transitorio al fine di evitare il verificarsi delle criticità richiamate nelle premesse. (5-10777)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 9 marzo 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente)
5-10777

  In merito al quesito posto è stata interessata l'ANAC, che ha precisato quanto segue.
  Il question time in esame si sofferma sul ruolo, le funzioni e la nomina del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni ai sensi del nuovo Codice, rappresentando che per effetto dell'entrata in vigore delle Linee guida dell'ANAC recanti La nomina, il ruolo e i compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni sono state superate le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, come del resto chiarito anche con le precisazioni fornite dal Presidente dell'ANAC con il comunicato del 14 dicembre 2016.
  L'interrogante chiede al Governo se non ritiene necessario prevedere l'introduzione di un regime transitorio che disciplini eventuali criticità nella fase di passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina.
  A tale proposito, si rappresenta che il suddetto comunicato chiariva che le indicazioni fornite con le Linee guida n. 3/2016, ivi comprese quelle riferite ai requisiti di professionalità del RUP, si applicano alle procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente all'entrata in vigore delle Linee guida medesime, nonché alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore delle Linee guida, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Ciò vale nei casi in cui la nomina del RUP sia intervenuta contestualmente all'atto di avvio della procedura di gara.
  Per i casi in cui la nomina del RUP sia intervenuta in atti antecedenti l'indizione della procedura, deve ritenersi applicabile il principio del tempus regit actum. Ne consegue che per tali nomine valgono i requisiti previsti dal quadro normativo vigente al momento in cui le stesse sono state effettuate (articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010).
  Resta inteso che condizione di validità delle nomine ricadenti sotto il previgente regime è costituita dal rispetto dei requisiti previsti dalla normativa previgente.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

gazzetta ufficiale

contratto

comunicato stampa