ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/10774

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 755 del 08/03/2017
Firmatari
Primo firmatario: PELILLO MICHELE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 08/03/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LODOLINI EMANUELE PARTITO DEMOCRATICO 08/03/2017
FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO 08/03/2017


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 08/03/2017
Stato iter:
09/03/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 09/03/2017
Resoconto PELILLO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 09/03/2017
Resoconto CASERO LUIGI ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
 
REPLICA 09/03/2017
Resoconto PELILLO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 09/03/2017

SVOLTO IL 09/03/2017

CONCLUSO IL 09/03/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-10774
presentato da
PELILLO Michele
testo di
Mercoledì 8 marzo 2017, seduta n. 755

   PELILLO, LODOLINI e FRAGOMELI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, di attuazione della delega fiscale di cui alla legge 11 marzo 2014, n. 23, e recante le misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, novella l'articolo 69 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
   in particolare, il nuovo articolo 69 prevede, a decorrere dal 1o giugno 2016, che le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali siano immediatamente esecutive e pertanto gli uffici devono adempiere alla restituzione di quanto dovuto a prescindere dal passaggio in giudicato; tuttavia, il pagamento di somme dell'importo superiore a diecimila euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell'istante, alla prestazione di idonea garanzia;
   il comma 2 del citato articolo subordina ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la disciplina del contenuto della garanzia, la sua durata nonché il termine entro il quale può essere escussa, a seguito dell'inerzia del contribuente in ordine alla restituzione delle somme garantite protrattasi per un periodo di tre mesi;
   la norma però non specifica se lo slittamento della decorrenza debba riferirsi solo alle decisioni nelle quali è richiesta una garanzia ovvero indistintamente a tutte le ipotesi favorevoli al contribuente;
   la circolare 38/E del 2015 dell'Agenzia delle entrate chiarisce che la mancanza del provvedimento comporta la non entrata in vigore di tutte le nuove previsioni a prescindere cioè che siano richieste o meno le garanzie dal giudice: ne consegue che, ove il giudice opti per tale interpretazione, il contribuente o l'impresa non potrà ottenere le somme a causa del ritardo nell'emanazione del provvedimento ministeriale;
   a oggi, il citato decreto ministeriale non è ancora stato pubblicato e tale assenza crea un particolare danno a tutti i contribuenti che hanno ottenuto la condanna dell'amministrazione al rimborso delle imposte, alle spese legali o variazioni catastali –:
   quali siano i tempi di emanazione del citato decreto ministeriale che al momento starebbe bloccando la restituzione di somme in favore dei contribuenti a seguito di sentenze di condanna dell'Amministrazione finanziaria. (5-10774)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 9 marzo 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-10774

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento all'articolo 69 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, come sostituito dall'articolo 9 del decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156, nella parte in cui si dispone l'immediata esecutività delle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente.
  La citata norma dispone che il pagamento possa essere subordinato dal giudice alla prestazione di idonea garanzia ove l'ammontare superi 10.000 euro, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell'istante e nel comma 2 viene demandata ad un decreto ministeriale la disciplina della predetta garanzia, sulla base di quanto previsto dall'articolo 38-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
  Tanto premesso, gli Onorevoli chiedono di conoscere i tempi di emanazione del citato decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 69 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.
  Al riguardo, si fa presente che lo schema di decreto ministeriale attuativo dell'articolo 69 comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 è stato firmato dal Ministro dell'economia e delle finanze in data 6 febbraio 2017 ed inviato da questo Dicastero il giorno successivo al Ministero della giustizia ai fini dell'acquisizione del necessario visto del Guardasigilli, della trasmissione alla Corte dei Conti per la registrazione, nonché della successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contribuente

rimborso fiscale