ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/10656

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 746 del 22/02/2017
Firmatari
Primo firmatario: COPPOLA PAOLO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 22/02/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GRIBAUDO CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 22/02/2017
ALBANELLA LUISELLA PARTITO DEMOCRATICO 22/02/2017
ARLOTTI TIZIANO PARTITO DEMOCRATICO 22/02/2017
BARUFFI DAVIDE PARTITO DEMOCRATICO 22/02/2017
BOCCUZZI ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 22/02/2017
CASELLATO FLORIANA PARTITO DEMOCRATICO 22/02/2017
DI SALVO TITTI PARTITO DEMOCRATICO 22/02/2017
FONTANA CINZIA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 22/02/2017
GIACOBBE ANNA PARTITO DEMOCRATICO 22/02/2017
GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO 22/02/2017
INCERTI ANTONELLA PARTITO DEMOCRATICO 22/02/2017
MAESTRI PATRIZIA PARTITO DEMOCRATICO 22/02/2017
MICCOLI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 22/02/2017
PARIS VALENTINA PARTITO DEMOCRATICO 22/02/2017
PICCOLO GIORGIO PARTITO DEMOCRATICO 22/02/2017
ROSTELLATO GESSICA PARTITO DEMOCRATICO 22/02/2017
ROTTA ALESSIA PARTITO DEMOCRATICO 22/02/2017
SIMONI ELISA PARTITO DEMOCRATICO 22/02/2017
TINAGLI IRENE PARTITO DEMOCRATICO 22/02/2017
ZAPPULLA GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 22/02/2017


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 22/02/2017
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 22/02/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-10656
presentato da
COPPOLA Paolo
testo di
Mercoledì 22 febbraio 2017, seduta n. 746

   COPPOLA, GRIBAUDO, ALBANELLA, ARLOTTI, BARUFFI, BOCCUZZI, CASELLATO, DI SALVO, CINZIA MARIA FONTANA, GIACOBBE, GNECCHI, INCERTI, PATRIZIA MAESTRI, MICCOLI, PARIS, GIORGIO PICCOLO, ROSTELLATO, ROTTA, SIMONI, TINAGLI e ZAPPULLA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha delegato il Governo ad emanare norme intese a riordinare, armonizzare e razionalizzare le discipline dei diversi regimi previdenziali, in materia di contribuzione figurativa, di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria, nonché a conformarle al sistema contributivo di calcolo;
   il primo provvedimento emanato in attuazione di questa delega è stato il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che disciplina, oltre alla contribuzione figurativa, anche la copertura di alcuni periodi scoperti da contribuzione e valutabili mediante riscatto;
   l'articolo 6 del decreto legislativo n. 564 del 1996 riconosce «in favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, i periodi successivi al 31 dicembre 1996, di formazione professionale, di studio o di ricerca, privi di copertura assicurativa, finalizzati alla acquisizione di titoli o competenze professionali richiesti per l'assunzione al lavoro o per la progressione in carriera, possono essere riscattati a domanda, qualora, ove previsto, sia stato conseguito il relativo titolo o attestato, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni e integrazioni»;
   dalla normativa in vigore, risulta dunque che, solo a partire dal 1o gennaio 1997, si possono riscattare gli anni di formazione professionale;
   risulta che, a causa del tardivo intervento legislativo, coloro i quali hanno partecipato a corsi professionali antecedenti la data del 1o gennaio 1997 siano rimasti esclusi, pur essendo in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge sopra citata, in quanto possessori sia dell'attestato professionale sia della vidimazione apposta sul libretto di lavoro dei periodi formativi;
   numerosi lavoratori che negli anni precedenti hanno frequentato corsi di formazione professionale hanno ricevuto risposta negativa dall'Inps in esito alla richiesta di accredito dei contributi per i periodi di frequenza –:
   se il Governo intenda assumere iniziative volte a modificare la normativa vigente, al fine di consentire ai lavoratori, che hanno frequentato e concluso corsi di addestramento professionale anche in periodi antecedenti il 31 dicembre 1996, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, di vedere riconosciuto il computo dei periodi di frequenza, ovvero di ottenere la possibilità di riscatto a titolo oneroso degli stessi ai fini previdenziali. (5-10656)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

revisione della legge

formazione professionale

istruzione professionale