Legislatura: 17Seduta di annuncio: 744 del 17/02/2017
Primo firmatario: GNECCHI MARIALUISA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 17/02/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BARUFFI DAVIDE PARTITO DEMOCRATICO 17/02/2017 MOTTOLA GIOVANNI CARLO FRANCESCO SCELTA CIVICA-ALA PER LA COSTITUENTE LIBERALE E POPOLARE-MAIE 17/02/2017 PALESE ROCCO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 17/02/2017 RIZZETTO WALTER FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE 17/02/2017 SIMONETTI ROBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 17/02/2017 GIGLI GIAN LUIGI DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO 17/02/2017 CIPRINI TIZIANA MOVIMENTO 5 STELLE 17/02/2017 POLVERINI RENATA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 17/02/2017 PLACIDO ANTONIO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 17/02/2017 PRATAVIERA EMANUELE MISTO-FARE!-PRI 17/02/2017
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 17/02/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione RISPOSTA GOVERNO 02/03/2017 Resoconto BOBBA LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI) REPLICA 02/03/2017 Resoconto GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 17/02/2017
DISCUSSIONE IL 02/03/2017
SVOLTO IL 02/03/2017
CONCLUSO IL 02/03/2017
GNECCHI, BARUFFI, MOTTOLA, PALESE, RIZZETTO, SIMONETTI, GIGLI, CIPRINI, POLVERINI, PLACIDO e PRATAVIERA. —
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali
. — Per sapere – premesso che:
l'istituto del cumulo era già presente nell'ordinamento italiano, ed è stato ampliato con la legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) che ha previsto specifiche disposizioni all'articolo 1, commi da 239 a 246;
con l'articolo 1, comma 195, e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232 – legge di bilancio 2017, si è intervenuti sul comma 239 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 estendendo l'istituto del cumulo agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, prevedendo altresì che la predetta facoltà possa essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che l'interessato abbia i requisiti anagrafici e contributivi di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l'anzianità contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24;
ad oggi non sono state emanate dall'Inps e dagli enti di previdenza privati le relative disposizioni applicative e, conseguentemente, le istanze di cumulo presentate dai soggetti interessati ai loro rispettivi enti di previdenza, vengono costantemente mantenute in attesa con la seguente risposta: «non si hanno istruzioni in merito all'applicazione dell'istituto del cumulo»; lavoratori e lavoratrici sono disorientati e i patronati non sono in grado di rassicurarli;
ci sono persone che attendono la possibilità di cumulo dall'agosto del 2010, a seguito della correzione della legge n. 122 del 2010 che aveva reso onerose tutte le ricongiunzioni ed abrogato la legge n. 322 del 1958, creando un grave danno al sistema previdenziale e impedendo la possibilità di avere un'unica pensione, oppure c’è il caso di chi si è trovato costretto al pensionamento ha dovuto pagare due volte i propri contributi, solo perché versati, per esempio, all'Inps e all'Inpdap;
l'istituto del cumulo introdotto con la legge n. 228 del 2012 aveva già risolto la situazione per le persone che non avessero un diritto autonomo per la pensione di vecchiaia in nessun fondo; non si comprende, quindi, il ritardo nell'emanazione delle istruzioni operative; esistono già due circolari dell'Inps, la n. 120 del 6 agosto 2013 e la n. 140 del 3 ottobre 2013, che contengono dettagliate disposizioni operative per la liquidazione della pensione di vecchiaia attraverso l'istituto del cumulo dei contributi; quindi, le norme sono già precise, manca l'estensione alla pensione anticipata e al cumulo con le casse professionali –:
se il Ministro interrogato non ritenga di assumere iniziative affinché gli enti di previdenza pubblici e privati procedano all'emanazione di disposizioni applicative della norma richiamata in premessa, contenuta nella legge di bilancio 2017, dando immediata attuazione almeno a tutto ciò che già rientra negli obblighi istituzionali dell'Inps. (5-10628)
Con riferimento all'interrogazione dell'onorevole Gnecchi e altri inerente l'adozione delle disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 195, della legge n. 232 del 2016, in materia di cumulo dei periodi contributi, voglio ricordare che la legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232 del 2016) prevede misure specifiche in materia di cumulo dei periodi assicurativi al fine di conseguire il diritto ad un'unica pensione a fronte di contribuzione versata in più gestioni previdenziali. Le misure introdotte consentono di beneficiare della possibilità di cumulo a titolo gratuito.
Allo stato l'Inps sta predisponendo una circolare applicativa di prossima pubblicazione per fornire istruzioni operative in materia. Tali istruzioni consentirebbero, nei casi previsti dalla legge, di rendere operativa la facoltà, per gli iscritti alle Casse previdenziali, di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti ai fini del conseguimento di un unico trattamento pensionistico.
Segnalo, infine, che sono state già calendarizzate dall'Inps iniziative ed interventi per la formazione degli operatori tra cui una videoconferenza indetta ieri 1o marzo su «Novità normative in materia di cumulo ai sensi della legge di bilancio per il 2017».
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):pensionato
diritto del lavoro
diritto sociale