ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/10627

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 744 del 17/02/2017
Firmatari
Primo firmatario: CARNEVALI ELENA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 17/02/2017


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 17/02/2017
Stato iter:
30/03/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 30/03/2017
Resoconto BOBBA LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 30/03/2017
Resoconto CARNEVALI ELENA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 17/02/2017

DISCUSSIONE IL 30/03/2017

SVOLTO IL 30/03/2017

CONCLUSO IL 30/03/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-10627
presentato da
CARNEVALI Elena
testo di
Venerdì 17 febbraio 2017, seduta n. 744

   CARNEVALI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   in data 14 giugno 2016 è stata approvata la legge 22 giugno 2016, n. 112, recante «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare», lungamente attesa, che promuove un processo concreto di deistituzionalizzazione, aprendo una nuova prospettiva esistenziale alle persone con disabilità e ai loro familiari;
   la legge, come recita l'articolo 1, «è volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità», ciò che assume una particolare rilevanza, perché per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano sono individuate e riconosciute specifiche tutele per le persone con disabilità nel momento in cui vengono a mancare i parenti che li hanno seguiti fino a quel momento;
   l'obiettivo della legge è quello di garantire la massima autonomia e indipendenza delle persone con disabilità, consentendo loro, tra l'altro, di continuare a vivere nelle proprie case o in strutture gestite da associazioni ed evitando, quindi, il ricorso all'assistenza sanitaria;
   in particolare, l'articolo 6 della legge, prevedendo una serie di esenzioni ed agevolazioni in relazione all'istituzione di trust e ad altri istituti, compresi i fondi assoggettati a vincolo di destinazione a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale che operano nel settore della beneficenza, è volto ad assicurare alle famiglie la concreta possibilità di tutelare il patrimonio a favore di persone con disabilità gravi in vista della morte dei genitori;
   il comma 11 del medesimo articolo prevede l'emanazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di definire le modalità di attuazione dell'articolo 6 –:
   quali siano i motivi che hanno impedito fino ad oggi l'adozione del suddetto decreto di cui all'articolo 6, comma 11, della legge n. 112 del 2016, e quali siano i tempi previsti per tale importante adempimento. (5-10627)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 30 marzo 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-10627

  Con il documento in esame, l'onorevole interrogante chiede di conoscere i motivi per i quali non risulta ancora adottato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che dà attuazione all'articolo 6, comma 11, della legge 22 giugno 2016, n. 112, recante «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare».
  L'onorevole interrogante, più specificamente, si riferisce alle disposizioni previste dal citato articolo 6, secondo cui i beni e diritti conferiti in trust ovvero gravati da vincoli di destinazione, ovvero destinati a fondi speciali disciplinati da contratto di affidamento fiduciario, istituiti in favore delle persone con disabilità grave, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni; ai trasferimenti dei beni e diritti in favore dei predetti trust, fondi speciali e vincoli di destinazione, si applicano in misura fissa le imposte di registro, ipotecaria e catastale.
  Medesime misure di favore si applicano, a norma del comma 4 del citato articolo, in caso di premorienza del beneficiario, ai trasferimenti di beni e diritti reali a favore dei soggetti che hanno istituito il trust ovvero stipulato i fondi speciali ovvero costituito il vincolo di destinazione.
  È inoltre prevista l'esenzione dall'imposta di bollo per una serie di atti e documenti, posti in essere o richiesti dal trustee ovvero dal fiduciario del fondo speciale ovvero dal gestore del vincolo di destinazione.
  Al fine di incentivare la patrimonializzazione dei citati fondi, è poi disposto dal comma 9 che, a decorrere dal periodo d'imposta 2016, alle erogazioni liberali, alle donazioni ed agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti dei trust ovvero dei fondi speciali istituiti in favore delle persone con disabilità grave e prive di sostegno familiare, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
  Con particolare riferimento alle imposte di successione e donazione, di registro, ipotecaria, catastale e di bollo, il comma 10 del citato articolo 6 stabilisce la decorrenza delle relative agevolazioni dal 1o gennaio 2017.
  L'onorevole interrogante fa riferimento al comma 11 del medesimo articolo, dove è prevista l'emanazione di un decreto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, contenente le modalità attuative del medesimo articolo 6.
  In merito alle disposizioni del già citato articolo 6, sentito il Dipartimento delle finanze e l'Agenzia delle entrate, si ritiene che le previsioni normative di cui trattasi non necessitino dell'emanazione di apposite disposizioni attuative.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

organizzazione senza fini lucrativi

integrazione sociale

protezione del patrimonio