ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/10540

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 739 del 09/02/2017
Firmatari
Primo firmatario: CARRESCIA PIERGIORGIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 09/02/2017


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 09/02/2017
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 09/02/2017
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 21/02/2017
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 09/02/2017

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 21/02/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-10540
presentato da
CARRESCIA Piergiorgio
testo di
Giovedì 9 febbraio 2017, seduta n. 739

   CARRESCIA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   sussiste una forte aspettativa fra le aziende private del settore della raccolta e trasporto rifiuti per l'emanazione del decreto ministeriale sui criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani;
   un rifiuto speciale assimilabile ma non assimilato è recuperabile e smaltibile tramite privati autorizzati ed è gestibile sul libero mercato;
   un rifiuto assimilato è quello che i regolamenti comunali, ancora approvati ex Dcim 27 luglio 1984, considerano urbano e che il servizio pubblico deve provvedere a raccogliere e smaltire;
   nell'originaria versione dell'articolo 195 T.U.A., poi modificato dal decreto-legge n. 101 del 2011, erano escluse dall'assimilazione le superfici di vendita superiori a 150 metri quadri nei comuni con meno di 10.000 abitanti e a 250 metri quadri in quelli con popolazione superiore;
   la modifica del 2011 ha escluso dal libero mercato la maggior parte dei rifiuti prodotti dalle attività economiche, perché ha lasciato la determinazione dell'assimilazione ai comuni che sovente fissano sgravi irrisori a chi recupera, anziché smaltire;
   risulta perciò più conveniente per i produttori conferire al servizio pubblico i rifiuti prodotti per il loro smaltimento, anziché avviarli al recupero tramite aziende private;
   criticità sono sorte per i contraddittori commi 649 e 661 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014, cui hanno fatto seguito la circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014, n. 1 del 2014, il decreto-legge n. 16 del 2014 e l'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 2 maggio 2014, n. 68;
   di fatto, si è finito per estendere la tariffa del servizio di igiene ambientale, compresa la parte variabile che invece dovrebbe essere proporzionata al servizio reso, anche ai rifiuti speciali assimilati che il produttore avvia al recupero tramite terzi autorizzati;
   le imprese finiscono per pagare la Tari, determinata anche sulle superfici di potenziale produzione dei rifiuti, pure su quelli che smaltiscono i rifiuti a proprie spese e non attraverso il servizio pubblico di raccolta, in violazione quindi dei principi generali dell'ordinamento tributario; i diversi regolamenti creano difformità e disparità di trattamento fra i contribuenti; vengono compromesse le intenzioni di sviluppo di molte piccole e medie imprese del settore della gestione dei rifiuti a causa della distorsione della concorrenza a sfavore dei privati ai quali sono sottratte quote di rifiuti impropriamente assimilati agli urbani;
   le associazioni di categoria del settore della gestione dei rifiuti, fra cui l'Amis, hanno più volte attivato l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e, nel 2014, con un documento di «segnalazione» recante «proposta di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza – anno 2014», hanno evidenziato l'effetto distorsivo della concorrenza a seguito della disciplina esistente e che limitare l'assimilazione consente una più definita quantificazione degli scarti di lavorazione sia per le materie prime sia per gli imballaggi, strumento efficace di lotta all'evasione fiscale;
   l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel 2016 con il documento «Indagine conoscitiva sui rifiuti urbani» del febbraio 2016 ha evidenziato che «(...) sia la disomogeneità dei criteri di assimilazione adottata dai Comuni, sia l'eccessiva inclusione nella privativa del soggetto affidatario del servizio di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali la cui gestione è generalmente svolta in regime di libero mercato da imprese specializzate, rappresentano dei forti ostacoli alla concorrenza nel settore della gestione di rifiuti speciali. Riprendendo quanto già più volte affermato dall'Autorità, dunque, si ribadisce la necessità che i criteri per l'assimilazione siano oggetto del dovuto intervento normativo statale idoneo a porre fine alla discrezionalità dei Comuni, il quale restringa al massimo il novero dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani» –:
   se il Governo, in conformità alle osservazioni dell'Agcm e delle associazioni di categoria, intenda assumere iniziative per porre fine ad una situazione che deprime il mercato della raccolta dei rifiuti. (5-10540)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

rifiuti

concorrenza

liberalizzazione del mercato