ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/10522

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 738 del 08/02/2017
Firmatari
Primo firmatario: PAGLIA GIOVANNI
Gruppo: SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 08/02/2017


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 08/02/2017
Stato iter:
09/02/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 09/02/2017
Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 09/02/2017
Resoconto CASERO LUIGI ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
 
REPLICA 09/02/2017
Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 09/02/2017

SVOLTO IL 09/02/2017

CONCLUSO IL 09/02/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-10522
presentato da
PAGLIA Giovanni
testo di
Mercoledì 8 febbraio 2017, seduta n. 738

   PAGLIA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, ciascun titolare di concessione alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi deve corrispondere annualmente allo Stato un'aliquota (cosiddetta royalty), applicata sul valore di vendita delle quantità prodotta, pari al 10 per cento sulla produzione di petrolio e gas estratti da attività su terraferma (onshore), e pari, rispettivamente, al 4 per cento ed al 7 per cento, per l'olio ed il gas prodotti in mare (offshore);
   il comma 2 del medesimo articolo 19 prevede che l'aliquota non è dovuta per le produzioni disperse, bruciate, impiegate nelle operazioni di cantiere o nelle operazioni di campo oppure reimmesse in giacimento, né per le produzioni ottenute durante prove di produzione effettuate in regime di permesso di ricerca, mentre il successivo comma 3 stabilisce che, per ciascuna concessione, sono esenti dal pagamento dell'aliquota, al netto delle produzioni di cui al comma 2, i primi 20 milioni di smc di gas e 20.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in terraferma, e i primi 50 milioni di smc di gas e 50.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in mare;
   inoltre, per le produzioni di gas ottenute a decorrere dal 1o gennaio 2002 l'ammontare della produzione annuale di gas esentata dal pagamento dell'aliquota per ciascuna concessione di coltivazione, di cui al citato comma 3, è stabilita in 25 milioni di smc di gas per le produzioni in terraferma e in 80 milioni di smc di gas per le produzioni in mare;
   è del tutto evidente che la previsione delle suddette soglie di esenzione permette, di fatto, alle compagnie titolari di concessione di produrre idrocarburi liquidi o gassosi senza obbligo di dover corrispondere alcuna royalty, determinando, così, minori entrate per l'erario e gli enti territoriali;
   il suddetto regime ha comportato che nel solo 2015 su un totale di ventisei concessioni solo nove, della quali cinque destinate alla produzione di gas e quattro alla produzione di olio, hanno pagato le royalty, mentre tutte le altre hanno estratto quantitativi tali da rimanere sotto la franchigia –:
   con riferimento agli anni 2015 e 2016, quali siano state le concessionarie che hanno corrisposto royalty da estrazione di idrocarburi, quale sia stato per ciascuna di esse il relativo gettito e a quali giacimenti ed a quale quantità di idrocarburi estratta, comprensiva di franchigia, lo stesso faccia riferimento. (5-10522)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

gas naturale

frutticoltura

produzione agricola