Legislatura: 17Seduta di annuncio: 738 del 08/02/2017
Primo firmatario: PICCIONE TERESA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 08/02/2017
Commissione: IV COMMISSIONE (DIFESA)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLA DIFESA
- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 08/02/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione RISPOSTA GOVERNO 27/06/2017 Resoconto ROSSI DOMENICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (DIFESA) REPLICA 27/06/2017 Resoconto PICCIONE TERESA PARTITO DEMOCRATICO
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 08/02/2017
DISCUSSIONE IL 27/06/2017
SVOLTO IL 27/06/2017
CONCLUSO IL 27/06/2017
PICCIONE. —
Al Ministro della difesa, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
. — Per sapere – premesso che:
con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, di attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 7 agosto 2015, è stato disposto, a decorrere dal 1o gennaio 2017, l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri e il transito del relativo personale in altre forze di polizia, nonché in altre amministrazioni individuate con appositi decreti attuativi;
alla data del 1o gennaio 2017, la graduatoria del concorso pubblico per 400 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 94 del 29 novembre 2011 e graduatoria approvata con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato del 24 luglio 2014), composta da circa 500 giovani idonei, risulta essere l'unica graduatoria di concorso pubblico vigente per il Corpo forestale stesso;
tale graduatoria sarà valida, e quindi utilizzabile, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in combinato disposto con l'articolo 1, comma 368, legge n. 232 del 2016, sino al 31 dicembre 2017;
il Governo pro tempore Renzi aveva accolto come «raccomandazione» l'ordine del giorno n. 9/3098-A/13 del 17 luglio 2015, che impegnava lo stesso Esecutivo a tenere in considerazione, durante l’iter riformativo in materia, l'esistenza della graduatoria in questione;
la legge riconosce espressamente ad ogni singola amministrazione la facoltà di utilizzare le graduatorie relative ai concorsi approvate da altre amministrazioni per profili analoghi o equivalenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 61, della legge n. 350 del 2003, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125 del 2013;
la legge di bilancio per l'anno 2017 (legge n. 232 del 2016), istituisce un fondo per finanziare nuove assunzioni a tempo indeterminato presso le amministrazioni dello Stato (ivi inclusi i corpi di polizia), fondo che sarà ripartito, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
l'utilizzo della graduatoria in questione potrebbe consentire sopperire immediatamente alle carenze organiche attualmente esistenti all'interno del ruolo «Ispettori e Periti» dell'Arma dei carabinieri, senza dover attendere l'esito di eventuali procedure concorsuali e con un consistente risparmio di spesa per le casse pubbliche;
l'assunzione immediata di nuovi ispettori forestali consentirebbe di rafforzare il presidio sul territorio del neonato «Comando unità tutela ambientale forestale e agroalimentare», in perfetta linea con la ratio della riforma promossa dal Governo pro tempore;
se i Ministri interrogati intendano assumere iniziative finalizzate ad autorizzare l'Arma dei carabinieri a reclutare personale nel ruolo «ispettori e periti» mediante lo scorrimento, totale o parziale, della graduatoria del concorso pubblico per 400 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato (bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 94 del 29 novembre 2011 e graduatoria approvata con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato del 24 luglio 2014). (5-10516)
Il Codice dell'Ordinamento Militare stabilisce che, nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate, si possa dar luogo allo scorrimento delle graduatorie solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice dell'Ordinamento Militare (COM).
Nello specifico, gli articoli 708 e 688 del citato COM disciplinano la facoltà di prorogare, con determinazione motivata, la validità delle graduatorie concorsuali entro 18 mesi dalla loro approvazione, solo relativamente al reclutamento di allievi Carabinieri e di allievi marescialli del corso triennale.
In coerenza, si sottolinea che il Consiglio di Stato, con alcune ordinanze del 24 giugno 2015 (n. 2793/2015, n. 2794/2015, n. 2808/2015, n. 2809/2015 e n. 2792/2015), ha confermato che la facoltà di avvalersi di una nuova procedura concorsuale al posto dello scorrimento della graduatoria costituisce una scelta discrezionale dell'amministrazione.
Rispetto a tale quadro nulla è stato modificato dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».
Questo, infatti, non contiene alcuna disposizione sullo scorrimento di graduatorie di concorsi indetti dal Corpo forestale dello Stato e, pertanto, in assenza di specifiche deroghe, trovano applicazione i richiamati articoli del Codice dell'ordinamento militare.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):guardia forestale
politica forestale
forze paramilitari