ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/10488

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 736 del 06/02/2017
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 4/15445
Firmatari
Primo firmatario: REALACCI ERMETE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 06/02/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
RUBINATO SIMONETTA PARTITO DEMOCRATICO 06/02/2017


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 06/02/2017
Stato iter:
15/02/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 15/02/2017
Resoconto VELO SILVIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
 
REPLICA 15/02/2017
Resoconto REALACCI ERMETE PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 06/02/2017

DISCUSSIONE IL 15/02/2017

SVOLTO IL 15/02/2017

CONCLUSO IL 15/02/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-10488
presentato da
REALACCI Ermete
testo di
Lunedì 6 febbraio 2017, seduta n. 736

   REALACCI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   come si evince da un articolo uscito sul settimanale « La Vita del Popolo» del 5 febbraio 2017, dalle associazioni di volontariato laiche e religiose che operano sul territorio della province del Veneto, e dai gruppi missionari parrocchiali veneti di Vicenza, Treviso, Padova e Venezia, giungono segnalazioni circa il fatto che l'applicazione delle nuove norme della legge n. 221 del 2015, il cosiddetto «collegato ambientale», sta rendendo molto difficili se non impossibili le tradizionali raccolte benefiche di rifiuti riciclabili, tra cui ferro e altri materiali ferrosi;
   la riduzione della raccolta del ferro ha gravi ripercussioni, in primo luogo sulla concreta attuazione degli scopi c beneficenza e sull'elevazione dei livelli di raccolta differenziata dei rifiuti;
   vanno riconosciuti il valore fondamentale del volontariato quale elemento essenziale della convivenza e della coesione civile e la particolare rilevanza delle tradizionali raccolte benefiche di rifiuti riciclabili realizzate, in molte regioni e località d'Italia, dalle parrocchie, dai gruppi missionari, e, più in generale, dalle associazioni di volontariato religiose e laiche;
   nel 2009 il Governo pro tempore, sulla stessa questione, aveva accolto l'ordine del giorno AC 9/2206/31 del 26 febbraio 2009 a firma dell'interrogante e di altri deputati, impegnandosi a dare soluzione alla medesima materia, permettendo la raccolta da parte del volontariato nel rispetto della legge che i consorzi di raccolta devono necessariamente applicare –:
   quali iniziative intenda intraprendere il Ministro interrogato affinché vengano rimossi, nel rispetto del corretto trattamento dei rifiuti, gli ostacoli normativi e amministrativi che impediscono o intralciano il libero esercizio, da parte delle associazioni di volontariato, delle raccolte benefiche di rifiuti riciclabili e venga promosso, nell'ambito delle attività di gestione del ciclo dei rifiuti, l'affidamento alle associazioni di volontariato delle raccolte benefiche di rifiuti riciclabili, in un'ottica di promozione del volontariato e di collaborazione fra i soggetti pubblici e privati presenti sul territorio, ai sensi e in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000), evitando di lasciare a carico dei consorzi di raccolta le criticità normative rilevate. (5-10488)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 15 febbraio 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente)
5-10488

  Con riferimento alle questioni, sulla base degli elementi acquisiti dalla competente Direzione generale, si rappresenta quanto segue.
  Com’è noto, il comma 1-bis dell'articolo 188, decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotto dal cosiddetto «Collegato ambientale», ha stabilito che «Il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvede direttamente al loro trattamento deve consegnarli unicamente ad imprese autorizzate [...] ovvero a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità all'articolo 212, comma 5, ovvero al recupero o smaltimento dei rifiuti, autorizzati ai sensi delle disposizioni della parte quarta del presente decreto». E previsto, altresì, che «Alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi non si applica la disciplina di cui all'articolo 266, comma 5».
  Tale ultima disposizione ha generato preoccupazione nei soggetti che effettuano la raccolta ed il trasporto dei rifiuti di materiali ferrosi e non ferrosi, ivi comprese le associazioni di volontariato che organizzano sul territorio comunale raccolte di rifiuti riciclabili.
  Sull'argomento, le criticità evidenziate dagli operatori riguardano in particolare la previsione del predetto articolo 212 secondo cui, per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di raccolta e trasporto, è previsto l'obbligo di iscrizione alla sezione regionale dell'Albo gestori ambientali e la prestazione, se dovuta, di idonea garanzia finanziaria; la previsione dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 secondo cui la quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predetta attività sono comunicate al Catasto dei rifiuti; infine, le previsioni degli articoli 190 e 193 secondo cui le imprese che effettuano le attività di raccolta e trasporto rifiuti sono obbligate alla compilazione e alla tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario di identificazione.
  Al riguardo, il Ministero, tenendo conto della specificità di tali attività svolte da piccoli operatori, inclusi quelli che svolgono attività di volontariato, intende trovare soluzioni volte a semplificare la disciplina.
  Sul punto si fa presente che nel disegno di legge cosiddetto «concorrenza», ora all'esame dell'Aula del Senato, è stato approvato un emendamento attraverso il quale, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi. Inoltre, l'Albo nazionale gestori ambientali sarà chiamato ad individuare le modalità semplificate d'iscrizione per l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, nonché i quantitativi annui massimi raccolti e trasportati per poter usufruire dell'iscrizione con modalità semplificate.
  Il Ministero, si riserva comunque, laddove necessario in relazione ai tempi parlamentari di approvazione del citato disegno di legge, di farsi eventualmente promotore di altre iniziative al fine di prevedere misure di semplificazione procedimentale.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

volontariato

gestione dei rifiuti

ostacolo tecnico