ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/10487

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 736 del 06/02/2017
Firmatari
Primo firmatario: DE LORENZIS DIEGO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 06/02/2017


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 06/02/2017
Stato iter:
15/02/2017
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 06/02/2017

RITIRATO IL 15/02/2017

CONCLUSO IL 15/02/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-10487
presentato da
DE LORENZIS Diego
testo di
Lunedì 6 febbraio 2017, seduta n. 736

   DE LORENZIS. — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   sono note le gravi carenze di organico del personale impegnato nell'amministrazione della giustizia. In particolare, si apprende dalla relazione del I presidente della Corte di cassazione, Giovanni Canzio, sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2016, resa durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2017, tenutasi a Roma il 26 gennaio 2017, che alla data del 1o gennaio 2017, a fronte di un organico fissato per legge in 10.151 unità (legge 13 novembre 2008 n. 181), risultavano in servizio 9.078 magistrati ordinari (4.394 uomini e 4.684 donne), con una scopertura virtuale di 1.073 posti. Se si considera, tuttavia, che tra i magistrati in servizio sono compresi anche 319 magistrati ordinari in tirocinio senza funzioni e 148 magistrati fuori dal ruolo organico, i posti effettivamente coperti risultano 8.534, di cui 6.396 negli uffici giudicanti e 2.138 negli uffici requirenti. In questo quadro, importante rilievo assume l'apporto dei magistrati onorari (375 nelle corti di appello, 2.130 nei tribunali e 1.770 nelle procure presso i tribunali);
   noti sono altresì i carichi di arretrato che affliggono in particolare la giustizia penale. Nella medesima relazione, già citata, si legge che il numero dei procedimenti penali pendenti al 30 giugno 2016 in tutti gli uffici giudiziari era di 3.229.284 unità. Con particolare riferimento alla situazione dei tribunali, si apprende che per gli uffici di tribunale (dibattimento e ufficio del giudice per le indagini e l'udienza preliminare) nel complesso, l'anno giudiziario 2015/2016 ha evidenziato un leggero incremento delle iscrizioni (+2,1 per cento) e delle definizioni (+4,9 per cento) con un conseguente calo delle pendenze (-3,8 per cento);
   si apprende che, quanto alla prescrizione dei reati, negli uffici di merito si registra complessivamente un apprezzabile aumento delle prescrizioni (139.488, +3,3 per cento). Le prescrizioni dichiarate dai tribunali ordinari sono state 31.610 (+6,9 rispetto al periodo 2014-2015) e, per contro, sono diminuite quelle dichiarate dalle corti di appello (22.380, -6,6 per cento). La maggior parte delle prescrizioni è dichiarata dagli uffici del giudice per le indagini preliminari (GIP), nei procedimenti contro noti e contro ignoti, e negli uffici dei giudici delle udienze preliminari (GUP) (complessivamente 82.923, 59,4 per cento);
   a destare particolare preoccupazione non è solo il numero delle prescrizioni che affligge gli uffici particolarmente oberati di lavoro, ma anche le numerose e gravi pronunce di scarcerazione a seguito dell'annullamento da parte del tribunale del riesame delle ordinanze con cui il giudice per le indagini preliminari dispone in merito alle misure cautelari in ragione dell'assenza di motivazione;
   si apprende da fonti di stampa di questi frequenti annullamenti in quanto sovente i gip farebbero ricorso alla cosiddetta prassi del «copia e incolla» della richiesta d'arresto formulata dal pubblico ministero per motivare la propria ordinanza cautelare;
   diversamente, l'attuale dettato normativo delle disposizioni che disciplinano le misure cautelari nell'ambito del codice di rito penale, a seguito della riforma di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 16 aprile 2015, n. 47, impone, ai sensi del comma nove dell'articolo 309 del codice di procedura penale che il tribunale annulli il provvedimento impugnato «se la motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione, a norma dell'articolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa»;
   questo preciso ed oneroso obbligo motivazionale finisce per pesare primariamente su quelli che, come già detto, risultano gli uffici maggiormente carenti oltre che oberati di lavoro, non sostenuti in questo da adeguati interventi legislativi, finendo per provocare le numerose e gravi scarcerazioni emerse agli onori della cronaca e tradire, secondo l'interrogante, la volontà del legislatore sulla funzione stessa delle misure cautelari, creando un grave problema di sicurezza –:
   quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda assumere al fine di risolvere il problema della grave carenza di organico del personale impegnato nell'amministrazione della giustizia e per realizzare una svolta nel senso del recupero dell'efficienza del sistema;
   quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda assumere al fine di evitare il riferito fenomeno delle scarcerazioni e se ritenga opportuno promuovere una revisione della disciplina delle misure cautelari. (5-10487)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

magistrato

giudice

udienza giudiziaria