ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/10462

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 734 del 01/02/2017
Firmatari
Primo firmatario: CATALANO IVAN
Gruppo: CIVICI E INNOVATORI
Data firma: 01/02/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
OLIARO ROBERTA CIVICI E INNOVATORI 01/02/2017


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 01/02/2017
Stato iter:
02/02/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 02/02/2017
Resoconto CATALANO IVAN CIVICI E INNOVATORI
 
RISPOSTA GOVERNO 02/02/2017
Resoconto DEL BASSO DE CARO UMBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 02/02/2017
Resoconto CATALANO IVAN CIVICI E INNOVATORI
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 02/02/2017

SVOLTO IL 02/02/2017

CONCLUSO IL 02/02/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-10462
presentato da
CATALANO Ivan
testo di
Mercoledì 1 febbraio 2017, seduta n. 734

   CATALANO e OLIARO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 85, comma 4, del codice della strada prevede che «chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione» è soggetto a una sanzione pecuniaria, nonché alla «sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi»;
   alla sospensione della carta di circolazione consegue inevitabilmente la paralisi dell'attività di noleggio con conducente del soggetto, e così tale sanzione accessoria finisce per acquisire un contenuto estremamente afflittivo e sproporzionato rispetto alla sanzione pecuniaria;
   l'articolo citato elenca, inoltre, un insieme estremamente eterogeneo di possibili violazioni, descritto in termini talmente ampi e generali da essere di difficile compatibilità con il principio di tassatività;
   le violazioni descritte, pur differenziandosi radicalmente per gravità, andando dalla prestazione di un servizio totalmente abusivo a mere irregolarità bagatellari del servizio, sono tutte soggette sia alla sanzione pecuniaria, sia a quella sospensiva, entro una cornice edittale non sufficientemente ampia da consentire una reale differenziazione;
   a causa dell'esistente conflitto interpretativo sulla legge n. 21 del 1992 tra una parte della giurisprudenza, il legislatore e lo stesso Governo, gli operatori del noleggio con conducente si trovano in una situazione di totale incertezza rispetto alla normativa applicabile, e quindi rimessi all'arbitrio del singolo agente accertatore o tribunale;
   inoltre, anche a fronte di una sanzione illegittima, il noleggiatore viene subito sottoposto alla sanzione sospensiva della carta di circolazione, e tale sanzione perdura nonostante la proposizione di un'impugnazione, in deroga al regime ordinario delle sanzioni amministrative, con la conseguenza che, anche a fronte del successivo accoglimento del ricorso, i diversi mesi di sospensione hanno cagionato al noleggiatore un danno ormai irreparabile;
   infine, la sanzione sospensiva, potenzialmente illegittima, diventa ancor più gravosa quanto più si dilatano i tempi della giustizia, anche a fronte di eventi come lo sciopero dei giudici di pace dello scorso dicembre –:
   quali iniziative il Governo intenda adottare, anche nell'ambito, dei suoi poteri di iniziativa, affinché il trattamento sanzionatorio dei diversi illeciti di cui all'articolo 85 del codice della strada sia adeguatamente proporzionato e differenziato, anche alla luce delle persistenti criticità interpretative che investono la legge n. 21 del 1992. (5-10462)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 2 febbraio 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione IX (Trasporti)
5-10462

  Con il question time in esame gli Onorevoli Interroganti segnalano una rigida applicazione dell'articolo 85, comma 4 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Codice della Strada) che prevede, nei casi di trasporto abusivo di persone con autovettura, sanzioni pecuniarie accompagnate dalla sospensione della carta di circolazione del veicolo.
  In particolare, viene evidenziato come tale norma sia applicata in modo rigido da alcuni Corpi di polizie municipali, anche in relazione a interpretazioni difformi sul territorio nazionale della disciplina in materia di noleggio con conducente (NCC) di cui alla legge n. 21 del 1992.
  Al riguardo, fermo restando che le norme del Codice della Strada vanno sempre applicate nella loro interezza, ricordo che il Governo sta comunque lavorando ad un disegno di legge delega, che è all'esame dell'8a Commissione Senato, per intervenire complessivamente sul Codice e risolvere le diverse criticità riscontrate nell'attuale applicazione.
  Nello stesso tempo, sul tema specifico dei servizi NCC/Taxi, il Governo, consapevole dell'applicazione complessa di alcune norme, che porta a comportamenti diversi a seconda del Comune interessato, spesso percepiti come vessatori dalla categoria, è intervenuto nel decreto-legge milleproroghe n. 244 del 2016, attualmente in via di conversione.
  Infatti, l'articolo 9, comma 3 di tale provvedimento, ha prorogato al 31 dicembre 2017 il termine per l'adozione di disposizioni attuative proprio ai fini della rideterminazione dei principi fondamentali della disciplina di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificata dall'articolo 29, comma 1-quater del decreto-legge n. 207 del 2008, e per assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale.
  Con la relativa legge di conversione del milleproroghe, sarà univocamente chiarita la portata complessiva di tale sospensione, onde evitare interpretazioni diverse sul territorio nazionale.
  Inoltre, ricordo che nel disegno di legge concorrenza, attualmente all'esame del Parlamento, è inserita apposita disposizione di legge delega per rivedere complessivamente la disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea – NCC/Taxi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

rifiuti metallici

codice della strada

documenti del veicolo