Legislatura: 17Seduta di annuncio: 734 del 01/02/2017
Primo firmatario: TRIPIEDI DAVIDE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 01/02/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma CARINELLI PAOLA MOVIMENTO 5 STELLE 01/02/2017 COMINARDI CLAUDIO MOVIMENTO 5 STELLE 01/02/2017 CIPRINI TIZIANA MOVIMENTO 5 STELLE 01/02/2017 CHIMIENTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 01/02/2017 DALL'OSSO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 01/02/2017 LOMBARDI ROBERTA MOVIMENTO 5 STELLE 01/02/2017 MANTERO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 01/02/2017 ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE 01/02/2017 PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 01/02/2017 VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 01/02/2017 ROMANO PAOLO NICOLO' MOVIMENTO 5 STELLE 01/02/2017 MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 01/02/2017 PETRAROLI COSIMO MOVIMENTO 5 STELLE 01/02/2017
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 01/02/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 02/02/2017 Resoconto CIPRINI TIZIANA MOVIMENTO 5 STELLE RISPOSTA GOVERNO 02/02/2017 Resoconto BIONDELLI FRANCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI) REPLICA 02/02/2017 Resoconto CIPRINI TIZIANA MOVIMENTO 5 STELLE
DISCUSSIONE IL 02/02/2017
SVOLTO IL 02/02/2017
CONCLUSO IL 02/02/2017
TRIPIEDI, CARINELLI, COMINARDI, CIPRINI, CHIMIENTI, DALL'OSSO, LOMBARDI, MANTERO, ALBERTI, PESCO, VILLAROSA, PAOLO NICOLÒ ROMANO, MICILLO e PETRAROLI. —
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali
. — Per sapere – premesso che:
il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, riguardante l'attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, ha visto la sua entrata in vigore in data 29 aprile 2003;
ai sensi del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 66 del 2003, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del predetto decreto, avrebbe dovuto essere emanato l'elenco concernente «le lavorazioni che comportano rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali, il cui limite è di otto ore nel corso di ogni periodo di ventiquattro ore»;
la mancata applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2003/88/CE, porta il Governo nella posizione di non avere ancora ottemperato appieno ai suoi obblighi in relazione all'attuazione della direttiva di legge nazionale, e quindi rende l'Italia passibile di deferimento alla Corte di giustizia europea –:
se sia stato avviato l’iter, che doveva concludersi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 66 del 2003, necessario per stabilire un elenco delle lavorazioni che comportano rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali e, se in caso contrario, quali iniziative il Ministro interrogato intenda intraprendere per avviarlo nell'immediato.
(5-10455)
Ai sensi del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 66 del 2003, l'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, salva l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite.
Il successivo comma 3 dell'articolo 13 prevede un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i pubblici dipendenti, un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che stabilisce un elenco delle lavorazioni che comportano rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali, il cui limite è di otto ore nel corso di ogni periodo di ventiquattro ore.
Al riguardo, può ritenersi che non si sia reso necessario procedere all'adozione del decreto ministeriale richiamato dagli Onorevoli interroganti anche in ragione delle disposizioni introdotte dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria che, nell'esercizio delle proprie prerogative, ha provveduto a fissare, in relazione alle prestazioni lavorative notturne dei vari settori, precisi limiti orari nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 66 del 2003.
A titolo puramente esemplificativo, faccio riferimento al contenuto dei seguenti contratti collettivi di settore:
alimentari industria, secondo cui «Ai soli effetti retributivi per lavoro notturno si intende quello effettuato dal lavoratore dalle ore 22.00 alle ore 6.00, mentre si considera lavoro notturno ai fini legali, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2003 quello effettivamente prestato nel periodo intercorrente fra le ore 22.00 e le ore 5.00 alle condizioni di cui al decreto medesimo»;
legno arredamento industria, secondo cui «Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22.00 alle ore 6.00»;
Panificatori artigianato, secondo cui «Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22.00 alle ore 6.00»;
Turismo Confcommercio-aziende alberghiere, secondo cui «Il periodo notturno comprende l'intervallo tra le ore 23.30 e le ore 6.30».
Tuttavia, tenuto conto che il quesito posto dagli interroganti non reca alcun riferimento a specifiche attività lavorative, sono disponibile a valutare segnalazioni concernenti attività per le quali il limite sopra detto non è stato previsto dalle parti contrattuali.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):applicazione del diritto comunitario
tensione mentale
condizioni e organizzazione del lavoro