ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/10446

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 734 del 01/02/2017
Firmatari
Primo firmatario: LAFFRANCO PIETRO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 01/02/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SAVINO SANDRA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 01/02/2017


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 01/02/2017
Stato iter:
02/02/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 02/02/2017
Resoconto LAFFRANCO PIETRO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 02/02/2017
Resoconto AMICI SESA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
REPLICA 02/02/2017
Resoconto LAFFRANCO PIETRO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 02/02/2017

SVOLTO IL 02/02/2017

CONCLUSO IL 02/02/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-10446
presentato da
LAFFRANCO Pietro
testo di
Mercoledì 1 febbraio 2017, seduta n. 734

   LAFFRANCO e SANDRA SAVINO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   a decorrere dal 1o gennaio 2017, con il decreto-legge n. 193 del 2016 (convertito dalle legge n. 225 del 2016) la società del gruppo Equitalia (eccezion fatta per Equitalia Giustizia) confluirà nell'Agenzia delle entrate – riscossione, ente pubblico economico;
   dal punto di vista della politica nei rapporti col contribuente, il cambiamento più rilevante resta la possibilità da parte della nuova Agenzia delle entrate – riscossione di accedere alla banca dati telematica per verificare il possesso, da parte dei contribuenti, di redditi o beni da sottoporre a pignoramento;
   dal punto di vista formale, la situazione è molto critica: se per le società per azioni l'assunzione del personale dipendente non è subordinato a regole specifiche, nel settore pubblico, la Costituzione subordina qualsiasi reclutamento a un bando di concorso pubblico;
   nel decreto fiscale approvato dal Governo si prevede che il personale del gruppo Equitalia: «in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica ed economica maturata alla data del trasferimento, è trasferito all'ente pubblico economico, previo superamento di apposita procedura di selezione e verifica delle competenze, in coerenza con i principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità»;
   ad oggi, la mancanza di informazioni su questo passaggio è totale: dipendenti, contribuenti, parti sociali e sindacati non hanno alcuna garanzia di trasparenza al riguardo, nemmeno sul fatto che tutte avvenga alla data prestabilita (1o luglio 2017);
   infine l'articolo 9-bis del decreto-legge n. 193 del 2016 disciplina il cosiddetto «Fondo esattoriale» prevedendo che: con decreto ministeriale sono individuate le modalità di utilizzazione, a decorrere dal 1o luglio 2017, delle risorse del fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377;
   in merito al fondo non vi sono notizie circa le modalità di utilizzo e le sue finalità, nonostante i sindacati abbiano dato piena disponibilità per confrontarsi sul fondo e sul suo utilizzo –:
   se siano in previsione iniziative di rinvio dell'entrata in vigore fissata al 1o luglio 2017 di tutte le disposizioni sopracitate e se disponga di notizie più precise in relazione alle risorse del fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, alla sua modalità di utilizzo o alle finalità previste. (5-10446)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 2 febbraio 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-10446

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono delucidazioni sul nuovo Ente pubblico economico (EPE) che svolgerà dal prossimo 1o luglio le funzioni sinora affidate al Gruppo Equitalia, le cui aziende (salvo l'attuale Equitalia Giustizia) verranno sciolte a decorrere dal 1o luglio 2017.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili», convertito con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016 n. 225, a decorrere dal 1o luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia (ad esclusione della società Equitalia Giustizia), sono sciolte e, dalla medesima data, è istituito l'ente pubblico economico denominato «Agenzia delle Entrate-Riscossione», ente strumentale dell'Agenzia delle Entrate, sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Il nuovo assetto della riscossione nazionale, pertanto, decorrerà dal 1o luglio 2017.
  Con particolare riferimento alla selezione e reclutamento del personale delle società del Gruppo Equitalia giova evidenziare che le stesse non sono ricomprese nel novero delle pubbliche amministrazioni in senso stretto di cui al decreto legislativo n. 165/2001 (c.d. Testo unico sul pubblico impiego).
  Tuttavia, sin dal 2008 espletano le procedure di assunzione nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e in ottemperanza all'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, come sostituito dall'articolo 19 comma 2, del decreto legislativo n. 175/2016, previsioni che si applicano a tutte le società pubbliche.
  Anche il nuovo ente pubblico economico non rientra nel novero delle pubbliche amministrazioni in senso stretto di cui al decreto legislativo n. 165/2001 (cosiddetto Testo unico sul pubblico impiego) e – a differenza di queste ultime – non è tenuto all'espletamento di pubblici concorsi per la selezione e il reclutamento del proprio personale.
  Nonostante ciò, resta fermo l'obbligo per il nuovo ente di procedere alla selezione del personale nel rispetto dei principi generali di imparzialità, pubblicità e trasparenza sopra richiamati.
  A tal riguardo, è opportuno precisare che la disposizione di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 193/2016 in sede di conversione del provvedimento, è stata modificata, prevedendo che il trasferimento del personale delle società sciolte al nuovo ente debba avvenire non «previo superamento di apposita procedura di selezione e verifica delle competenze», ma «fermo restando la ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente».
  Infine, in merito al Fondo di previdenza di cui alla Legge 2 aprile 1958, n. 377, si fa presente che le modalità di utilizzo, ai sensi dell'articolo 1 comma 9-bis introdotto dalla legge n. 225/2016 di conversione del decreto-legge n. 193/2016, dovranno essere stabilite con un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.
  Equitalia SpA. evidenzia che si tratta di un preesistente fondo «speciale» per il settore esattoriale chiamato ad erogare una prestazione integrativa della pensione, fra gli ultimi rimasti in vigore dopo la riforma introdotta dalla legge n. 335/1995 e i numerosi decreti di armonizzazione con l'assicurazione generale obbligatoria che, da allora, hanno interessato numerosi Fondi speciali alcuni dei quali sono stati soppressi.
  La Società di riscossione sottolinea che detto fondo costituisce un onere aggiuntivo di non trascurabile peso complessivo, prevedendo un versamento del 3,30 per cento della retribuzione a carico dell'azienda per ogni dipendente iscritto, e del 2,20 per cento a carico del singolo lavoratore in aggiunta alle aliquote per l'assicurazione generale obbligatoria versate dalla generalità dei datori di lavoro.
  Equitalia S.p.A. riferisce di avere, d'intesa con le Organizzazioni sindacali, da tempo sollecitato la complessiva riforma del menzionato Fondo, considerando anche che ad oggi i presupposti della sussistenza di tale Fondo speciale risultano ampiamente superati dalle riforme che, in materia previdenziale, si sono succedute nel tempo.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

pensione complementare

sindacato

parti sociali