Legislatura: 17Seduta di annuncio: 734 del 01/02/2017
Primo firmatario: SERENI MARINA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 01/02/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma ASCANI ANNA PARTITO DEMOCRATICO 01/02/2017 GIULIETTI GIAMPIERO PARTITO DEMOCRATICO 01/02/2017 VERINI WALTER PARTITO DEMOCRATICO 01/02/2017
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 01/02/2017
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 01/02/2017
SERENI, ASCANI, GIULIETTI e VERINI. —
Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
. — Per sapere – premesso che:
la parte III delle vigenti «condizioni generali di trasporto dei passeggeri di Trenitalia» disciplina le modalità di calcolo dei prezzi dei biglietti del trasporto regionale e prevede che i prezzi siano determinati, a seguito di delibera regionale, in funzione della distanza e del tipo di servizio offerto;
al comma 2 della medesima parte III, è stabilito che le distanze tra le stazioni dell'itinerario del viaggio siano quelle riportate nel «prontuario ufficiale delle distanze chilometriche Trenitalia" e che, nel calcolo della distanza tassabile si possa non tener conto delle abbreviazioni di percorso determinate dalla realizzazione di nuove linee e di interventi infrastrutturali eseguiti su stazioni o sulla rete ferroviaria, così come previsto dal decreto ministeriale n. 6925 del 30 aprile 1974;
dalla suddetta disposizione consegue che per tutte le tratte ferroviarie ove sono state realizzate nuove linee direttissime o che sono state interessate da opere di miglioramento che ne abbiano ridotto la lunghezza, non risulta una coincidenza, al fine della determinazione dei prezzi calcolati con un criterio chilometrico, tra la distanza effettivamente percorsa dal treno e quella — maggiore — presa a riferimento per la determinazione del prezzo;
per effetto del suddetto decreto ministeriale su numerose tratte, quale ad esempio Roma-Firenze, gli utenti sono tenuti a pagare un prezzo del biglietto che prescinde dall'effettiva lunghezza del tragitto ferroviario percorso –:
quali iniziative di competenza intenda assumere, anche in accordo con le regioni, al fine di definire un criterio di calcolo della tariffa chilometrica basato sulla distanza tra le varie stazioni effettivamente percorsa dal treno. (5-10431)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):rete ferroviaria
trasporto ferroviario
trasporto regionale