ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/10402

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 731 del 27/01/2017
Firmatari
Primo firmatario: SCAGLIUSI EMANUELE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 26/01/2017


Commissione assegnataria
Commissione: III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE delegato in data 26/01/2017
Stato iter:
22/03/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/03/2017
Resoconto DELLA VEDOVA BENEDETTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE)
 
REPLICA 22/03/2017
Resoconto SCAGLIUSI EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 27/01/2017

DISCUSSIONE IL 22/03/2017

SVOLTO IL 22/03/2017

CONCLUSO IL 22/03/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-10402
presentato da
SCAGLIUSI Emanuele
testo di
Venerdì 27 gennaio 2017, seduta n. 731

   SCAGLIUSI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale . — Per sapere – premesso che:
   vi sono categorie di lavoratori, quali i piloti e gli assistenti di volo ai quali, per motivi di servizio, viene richiesto di viaggiare da e verso Paesi tra di loro incompatibili (come, ad esempio, Israele e Arabia Saudita che non permettono l'entrata nel Paese con lo stesso passaporto), i a che proprio per gli stessi turni a cui sono sottoposti, non riescono a recarsi presso la questura di residenza per «commutare» il passaporto, prendendo quello depositato;
   molti Paesi, inoltre, richiedono l'emissione, sul passaporto, di un visto di ingresso, procedura che spesso richiede svariate settimane, limitando quindi l'effettiva capacità di espatrio dei titolari degli stessi, i quali, in questo periodo, rimangono privi dei loro passaporti depositati per l'emissione degli stessi visti;
   i piloti e gli assistenti di volo, impegnati in attività non programmate, quali ad esempio servizi di aerotaxi o l'evacuazione di emergenza, non hanno possibilità di conoscere in anticipo le destinazioni presso cui faranno scalo nello stesso turno di servizio. La durata continua della turnazione lavorativa di alcune settimane rende impossibile una pianificazione dei visti presenti sul passaporto, o della compatibilità con il Paese di scalo del passaporto detenuto al momento della partenza;
   considerando l'attuale crisi in cui versa il settore aeronautico italiano e le possibilità di lavoro all'estero offerte dal mercato comune, la richiesta, al momento di assunzioni presso compagnie estere, di possedere più passaporti per ovviare ai problemi esposti, pone la categoria del personale navigante di cittadinanza italiana in una situazione di svantaggio nei confronti dei colleghi europei, i quali possono essere titolari senza limitazioni di molteplici passaporti;
   la Repubblica italiana regola il rilascio dei passaporti con la legge n. 1185 del 1967. Tuttavia, su tale legge non è evidenziato alcun limite riguardo al numero massimo di passaporti ottenibili da ciascun cittadino. L'articolo 9 della stessa legge già prevede in casi speciali l'adozione di particolari disposizioni nell'interesse generale del lavoro italiano all'estero e per la tutela dei lavoratori, così come indicato in modo propositivo dall'articolo 35 della Costituzione repubblicana;
   con il decreto ministeriale n. 303/33 del 28 giugno 2010, il quale integra la citata legge n. 1185 del 1967, si disciplinano i casi speciali già dalla stessa legge previsti, ma si pone, tuttavia, un limite al rilascio di un solo secondo passaporto. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha disciplinato le modalità di rilascio di un secondo passaporto ai cittadini che ne facciano richiesta e ciò al fine di consentire al cittadino italiano già titolare di passaporto in corso di validità che si rechi all'estero l'ingresso o la permanenza in determinati Stati, come quelli summenzionati;
   secondo i pareri degli uffici competenti in materia di rilascio passaporti, sia al Ministero dell'interno sia presso l'ufficio III del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il problema del rilascio di un numero maggiore di passaporti o comunque l'emissione di terzo passaporto si pone solo in relazione al menzionato decreto ministeriale, il quale, di fatto, non esclude il rilascio di un numero maggiore di passaporti, ma regola esclusivamente lo specifico caso del rilascio di un secondo passaporto. Gli uffici competenti in materia pongono quindi la questione del rilascio e della detenzione contemporanea di tre passaporti o più solo come un problema tecnico di procedura e non come un problema legislativo, che del resto non si evince in nessuna legge normativa nazionale o europea;
   per le suesposte ragioni, si avverte sempre più l'esigenza di nuove disposizioni che non prevedano alcuna limitazione al numero dei passaporti e non indichino alcun limite di detenzione contemporanea dei libretti (passaporti) per il personale di volo: comandanti, piloti, assistenti di volo –:
   se non ritenga opportuno e urgente assumere iniziative per adottare un nuovo decreto ministeriale che integri le attuali disposizioni, escludendo ogni limitazione al numero dei passaporti e alla detenzione contemporanea dei libretti (passaporti) per il personale di volo. (5-10402)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 22 marzo 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione III (Affari esteri)
5-10402

  Il Governo ha ben presente le problematiche sollevate dall'On. Scagliusi riguardanti alcune categorie di lavoratori che, per ragioni di servizio, devono recarsi frequentemente all'estero.
  Già nel 2015 la Farnesina aveva avuto modo di esaminare, assieme al Ministero dell'Interno, la questione relativa all'eventuale rilascio di un terzo passaporto a favore di piloti ed assistenti di volo di una compagnia aerea privata.
  Ne emerse che la normativa vigente consente unicamente il rilascio di un secondo passaporto. Infatti, il decreto ministeriale n. 303/33 del 28 giugno 2010 prevede che al cittadino italiano già titolare di un passaporto in corso di validità possa essere eccezionalmente rilasciato un secondo passaporto ordinario qualora, per particolari e comprovate contingenze di carattere internazionale, risulti opportuno l'uso di due distinti passaporti per l'ingresso o la permanenza in determinati Stati. Tipico è il caso del connazionale che debba viaggiare in Paesi stranieri tra di loro ostili.
  Il rilascio di un secondo passaporto è inoltre consentito anche quando, in caso di motivate e indifferibili esigenze professionali, l'acquisizione del visto o l'adempimento di altre procedure per l'autorizzazione all'ingresso in taluni Stati, comportino tempi di attesa incompatibili con le suddette esigenze e sempreché l'urgenza non sia imputabile a comportamenti omissivi o negligenti del richiedente.
  Infine, ad ulteriore garanzia di eventuali particolari esigenze specifiche, anche di natura professionale, la normativa ha previsto che, in via eccezionale e in presenza di circostanze di comprovata necessità e urgenza, colui che richieda un secondo passaporto possa essere autorizzato dall'Ufficio emittente al possesso contemporaneo dei due libretti. In tali casi l'interessato deve essere informato espressamente delle possibili reazioni negative da parte delle Autorità straniere al possesso o all'uso contemporaneo di due passaporti in corso di validità.
  Quanto alle ulteriori difficoltà evidenziate circa il problema dei visti apposti dalle autorità straniere, si rileva che è sempre possibile valutare, a seconda dei casi, la possibilità di emettere un nuovo passaporto in sostituzione di quello non più utilizzabile per esaurimento delle pagine o per eventuali incompatibilità tra Paesi stranieri, facendo salvi i visti in corso di validità in esso apposti.
  Giova poi evidenziare che, oltre ai due passaporti, il pilota può avvalersi per i 191 Stati membri della Convenzione sull'aviazione civile (sui 193 Stati membri delle Nazioni Unite) del documento di navigazione aerea da questa previsto.
  Si ritiene dunque che le criticità segnalate dall'Onorevole interrogante possano essere risolte dal contemporaneo possesso di due passaporti, senza necessità del rilascio di un ulteriore documento di viaggio.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

passaporto