ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/10400

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 731 del 27/01/2017
Firmatari
Primo firmatario: FRAGOMELI GIAN MARIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 26/01/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PELILLO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO 26/01/2017


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 26/01/2017
Stato iter:
02/02/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 02/02/2017
Resoconto AMICI SESA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
REPLICA 02/02/2017
Resoconto FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 27/01/2017

DISCUSSIONE IL 02/02/2017

SVOLTO IL 02/02/2017

CONCLUSO IL 02/02/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-10400
presentato da
FRAGOMELI Gian Mario
testo di
Venerdì 27 gennaio 2017, seduta n. 731

   FRAGOMELI e PELILLO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   l'amministrazione finanziaria, in esito alle verifiche fiscali nei confronti dei gestori unici, ha emesso alcuni atti di contestazione delle violazioni ai fini IVA, configurando la fattispecie di omessa regolazione di acquisti senza fattura a fronte di pagamenti aventi natura di corrispettivi nei confronti dei comuni appartenenti ai costituiti enti d'ambito territoriale ottimale (ATO) a titolo di rimborso delle rate di ammortamento dei mutui gravanti sulle opere;
   l'articolo 153 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede, al comma 2, che le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e in conto interessi, siano trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi;
   l'articolo 115, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce altresì che il conferimento e l'assegnazione di beni degli enti locali alle società partecipate sono esenti da imposizione fiscale, diretta, indiretta, statale e regionale;
   la commissione tributaria provinciale di Pesaro, con sentenza n. 325 del 2011, ha esteso tale disciplina anche alle rate dei mutui contratti dai comuni per la realizzazione degli impianti ceduti il cui valore incorpora le rate dei mutui stessi di fatto, escludendo tali somme dal campo di applicazione dell'IVA, in quanto, secondo le motivazioni della sentenza, la cessione dei beni non potrebbe avvenire se non con l'accollo dei mutui che fanno parte degli impianti la cui cessione è esente da ogni imposta di legge;
   a giudizio degli interroganti le somme ricevute dai comuni, a titolo di rimborso dell'ammontare delle rate di mutuo sostenute dal medesimo ente, costituiscono meri trasferimenti di denaro, irrilevanti ai fini IVA, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972;
   le divergenti interpretazioni della disciplina da parte dell'amministrazione finanziaria e della Commissione tributaria hanno portato al ricorso da parte dell'Agenzia delle entrate avverso la sentenza che dava ragione all'ente ricorrente –:
   quali siano gli esiti del ricorso presentato dall'amministrazione finanziaria presso la competente Commissione tributaria regionale, anche al fine di chiarire il corretto trattamento delle somme ricevute dai comuni titolo di rimborso delle rate di mutuo sostenute per la creazione di infrastrutture di proprietà degli enti locali affidate in concessione d'uso gratuita al gestore del servizio. (5-10400)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 2 febbraio 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-10400

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito al trattamento ai fini IVA, delle somme erogate dai gestori del servizio idrico, ai Comuni appartenenti ai costituiti enti d'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) a titolo di rimborso delle rate di ammortamento dei mutui gravanti sulle opere.
  In particolare, viene evidenziato che l'Amministrazione finanziaria, in esito alle verifiche fiscali nei confronti dei gestori unici, ha emesso alcuni atti di contestazione delle violazioni ai fini IVA, «configurando la fattispecie di omessa regolazione di acquisti senza fattura a fronte di pagamenti aventi natura di corrispettivi nei confronti dei Comuni...».
  Gli Onorevoli segnalano che contrariamente alle conclusioni cui è pervenuta l'Agenzia delle entrate, la Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro con la sentenza n. 325 del 2011, ha esteso anche alle rate dei mutui contratti dai comuni per la realizzazione degli impianti ceduti la disciplina di cui all'articolo 115, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «di fatto escludendo tali somme dal campo di applicazione IVA, in quanto, secondo le motivazioni della sentenza la cessione dei beni non potrebbe avvenire se non con l'accollo dei mutui che fanno parte degli impianti la cui cessione è esente da ogni imposta di legge».
  Gli interroganti – alla luce delle divergenti posizioni dell'Amministrazione finanziaria e della Commissione Tributaria – chiedono di conoscere «quali siano gli esiti del ricorso presentato dall'Amministrazione finanziaria presso la competente Commissione tributaria regionale anche al fine di chiarire il corretto trattamento delle somme ricevute dai Comuni».
  In merito alla questione prospettata dagli Onorevoli interroganti, l'Agenzia delle entrate rileva che, con risoluzione n. 104 dell'11 ottobre 2010, è stato precisato che nella fattispecie in questione – sussistendo i presupposti soggettivo ed oggettivo per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto – le somme incassate dai Comuni a titolo di «passività pregresse» assumono la natura di corrispettivo ai fini IVA e, come tali, devono essere assoggettate al tributo con aliquota ordinaria.
  Con riguardo allo specifico contenzioso richiamato dagli Onorevoli interroganti, l'Agenzia delle entrate riferisce che l'Ufficio locale competente ha depositato in udienza un accordo di conciliazione giudiziale nell'ambito del quale sono state parzialmente accolte le istanze del Comune di Mondolfo, in particolare per quanto riguarda il non assoggettamento ad IVA delle somme ricevute a titolo di rimborso delle rate dei mutui accesi per la costruzione delle infrastrutture del servizio idrico, non fatturate.
  L'udienza si è tenuta presso la Commissione Tributaria Regionale di Ancona in data 24 gennaio 2017; allo stato, dal Sistema Informativo della Giustizia Tributaria non risultano depositati i relativi provvedimenti del giudice.
  Tanto premesso, l'Agenzia delle entrate ritiene opportuno precisare che la posizione assunta dall'Ufficio locale vale esclusivamente a definire lo specifico giudizio di cui è parte il comune di Mondolfo.
  Gli Uffici centrali dell'Agenzia si riservano di monitorare l'andamento del contenzioso pendente in materia, facendo presente che allo stato non risultano pronunce della Corte di Cassazione.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

esenzione fiscale

trasferimento di capitali

rimborso