ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/10398

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 730 del 25/01/2017
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 4/15257
Firmatari
Primo firmatario: GAGNARLI CHIARA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 25/01/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
COMINARDI CLAUDIO MOVIMENTO 5 STELLE 25/01/2017
ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE 25/01/2017
BERNINI MASSIMILIANO MOVIMENTO 5 STELLE 25/01/2017


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25/01/2017
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25/01/2017
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 03/02/2017
Stato iter:
30/03/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 30/03/2017
Resoconto VELO SILVIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
 
REPLICA 30/03/2017
Resoconto GAGNARLI CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 25/01/2017

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 03/02/2017

DISCUSSIONE IL 30/03/2017

SVOLTO IL 30/03/2017

CONCLUSO IL 30/03/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-10398
presentato da
GAGNARLI Chiara
testo di
Mercoledì 25 gennaio 2017, seduta n. 730

   GAGNARLI, COMINARDI, ALBERTI e MASSIMILIANO BERNINI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   a seguito di alcune sollecitazioni da parte del presidente della Conferenza delle regioni, Stefano Bonaccini, il Ministro interrogato ha confermato la propria disponibilità alla convocazione di un tavolo tecnico per l'applicazione del regime di prelievo venatorio in deroga previsto dall'articolo 19-bis della legge n. 157 del 1992;
   tale tavolo – che sarebbe supportato dall'Istituto superiore per la prevenzione e la ricerca ambientale (Ispra) e dal dipartimento delle politiche comunitarie, e la cui prima fase è prevista per il 24 gennaio 2017, con una riunione per le fasi di avvio dello stesso – dovrebbe allargare la discussione, secondo quanto si apprende dallo scambio di missive tra Conferenza delle regioni e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche alla definizione della cosiddetta «piccola quantità» autorizzata al prelievo in deroga;
   il fine, secondo lo stesso Bonaccini, sarebbe quello di superare la difficoltà riscontrata negli ultimi anni dal mondo venatorio di reperire i dati necessari a tale definizione che sarebbero dovuti pervenire dall'Ispra, secondo quanto previsto dall'articolo 19-bis della legge n. 157 del 1992, che non ha assolto, sempre a parere del Presidente della conferenza Stato-Regioni ai propri compiti istituzionali;
   l'accusa di Bonaccini all'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale è evidente, ma l'istituto ha più volte dichiarato il proprio parere sfavorevole alla caccia a storno, fringuello e peppola (le specie per le quali sono stati richiesti i dati dalle regioni interessate) e di conseguenza l'impossibilità di applicare il concetto di «piccole quantità» a quanto previsto dalla direttiva «uccelli selvatici»;
   con già diverse interrogazioni presentate al Parlamento europeo, tra l'altro, è stata sollevata tale problematica; e stato risposto dalla Commissione europea che «per quanto concerne il ruolo svolto dall'Istituto scientifico nazionale italiano (Ispra), la sua guida scientifica e i suoi pareri alle autorità italiane, la Commissione ritiene che ciò sia pienamente conforme ai principi e alle prescrizioni della direttiva «uccelli selvatici»;
   la Commissione europea nel rispondere a tali atti, ha inoltre ricordato che l'Italia è l'unico Stato membro che si è avvalso della deroga per consentire la continuazione della caccia ricreativa di specie protette non elencate nell'allegato II della direttiva. Ciò ha portato a varie sentenze della Corte di giustizia europea che hanno dichiarato il mancato ottemperamento da parte dell'Italia di tale obbligo della direttiva «uccelli selvatici»;
   l'apertura del Ministro interrogato alla possibile definizione, all'interno del tavolo tecnico, della cosiddetta «piccola quantità», autorizzata al prelievo in deroga, potrebbe esporre al rischio, a parere dell'interrogante di «bypassare» il ruolo fondamentale e di garanzia del rispetto della direttiva europea dell'Ispra in questo ambito, esponendo così ad una possibile nuova condanna il nostro Paese –:
   se in base a quanto esposto in premessa non si ritenga urgente richiedere all'Ispra) una documentazione completa circa i dati sulle «piccole quantità» cacciabili in deroga, e chiarimenti circa i motivi per i quali tale istituto si sia trovato fino ad oggi nell'impossibilità di fornire tali dati;
   considerato il parere vincolante dell'Ispra su questo aspetto, in quale fase del procedimento si dovrebbe quindi inserire la convocazione del tavolo tecnico di cui in premessa per definire le «piccole quantità»;
   se non ritenga opportuno porre in essere tutte le iniziative utili, per quanto di competenza, affinché l'Italia non venga esposta al rischio di una nuova condanna da parte dell'Europa in materia di deroghe di caccia;
   se, anziché riaprire la questione «deroghe di caccia», per le quali lo Stato italiano è stato già condannato dalla Corte di giustizia europea, non ritenga opportuno procedere senza alcuno indugio all'adozione di un efficace piano nazionale contro il bracconaggio, considerato che sull'Italia grava una procedura Pilot relativa proprio a questo fenomeno.
   (5-10398)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 30 marzo 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente)
5-10398

  Con riferimento alle questioni poste, sulla base degli elementi acquisiti, si rappresenta che quanto segue.
  In merito alla possibilità di applicare il regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE per attuare l'esercizio venatorio nei confronti di specie di uccelli non cacciabili in Italia, quali lo Storno, il Fringuello e la Peppola, l'ISPRA, considerato che esistono soluzioni alternative, ritiene non soddisfatta la condizione necessaria per l'attuazione di tale regime di deroga. Il fatto che le tre specie per cui si chiede la deroga verrebbero cacciate con modalità differenti e in luoghi e orari diversi rispetto agli altri passeriformi cacciabili in Italia non rappresenta, secondo l'ISPRA, motivazione sufficiente per giustificare l'attuazione di detta deroga. L'Istituto ha precisato, infatti, che il regime di deroga, nel caso specifico, avrebbe di fatto come principale conseguenza l'aumento del numero di specie cacciabili sul territorio nazionale, includendone due non cacciabili in Europa, ossia il Fringuello e la Peppola, tenuto conto che lo Storno è specie cacciabile in alcuni Paesi europei ed un suo eventuale inserimento nell'elenco delle specie cacciabili in Italia è stato già in passato valutato tecnicamente accettabile dall'ISPRA.
  L'Istituto sottolinea che anche la Commissione Europea ha evidenziato in più occasioni come la necessità di mantenere attività legate alla tradizione culturale di uno Stato membro, o di regioni ad esso appartenenti, non costituisca condizione sufficiente per giustificare il regime di deroga. È necessario considerare inoltre che in Italia la caccia a specie passeriformi è, comunque, già consentita, anche attraverso l'uso di richiami vivi e da appostamento.
  Per quanto concerne, inoltre, la definizione di «piccola quantità», si fa presente che l'ISPRA ha più volte evidenziato che tale concetto, così come inteso nella «Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici», non risulti applicabile alla gran parte delle specie appartenenti all'ordine dei passeriformi, e in particolare a quelle migratrici. A conferma dell'interpretazione tecnica di ISPRA, anche la Commissione Europea si è espressa in diverse occasioni su questi temi, come ad esempio nell'ambito della procedura di infrazione 2006/2131, archiviata nel dicembre 2013, nel corso della quale la Commissione precisava, circa la possibilità da parte dello Stato Italiano di riattivare il regime di «caccia in deroga», che «nel caso di un'eventuale adozione di una deroga che non rispettasse tutte le condizioni imposte dall'articolo 9 della Direttiva, ciò costituirebbe una nuova violazione della sentenza della Corte di Giustizia dell'11 novembre 2010 nella causa C-164/2009..., se venissero adottate in Italia deroghe illegittime, e ove il Governo Italiano non intervenisse in modo efficace e tempestivo per impedire che tali deroghe producano i loro effetti, la Commissione Europea non avrà altra scelta che presentare un secondo ricorso dinanzi alla Corte EU proponendo l'imposizione di sanzioni pecuniarie contro la Repubblica Italiana».
  Per quanto attiene i ripetuti casi di bracconaggio perpetrati a danno di specie protette sia in Lombardia che sul restante territorio nazionale, si conferma che il tema è ben noto al Ministero dell'ambiente che ha predisposto un «Piano d'azione nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici», attualmente all'esame della Conferenza Stato regioni. Si segnala, inoltre che, la prima seduta tecnica per la valutazione del Piano si è tenuta il 7 febbraio scorso, con un generale apprezzamento del documento.
  Punto centrale del Piano è la problematica connessa al nuovo assetto organizzativo derivante dall'abolizione delle province e dalla creazione del Comando Unità Tutela Forestale dello Stato, nonché dalla carenza delle risorse da dedicare alle attività di prevenzione e repressione del bracconaggio.
  Si fa presente altresì che, in relazione a segnalazioni specifiche, vengono regolarmente inviate richieste di intervento al nuovo ufficio per la Biodiversità-Riserve Naturali dello Stato, Comando Unità Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri (OAIO) che ha sostituito il Nucleo Operativo Antibracconaggio del Corpo Forestale dello Stato. Tale ufficio continuerà ad occuparsi anche dei reati contro il patrimonio faunistico tutelato da direttive comunitarie e convenzioni internazionali. Analogamente a quanto in precedenza svolto dal Corpo Forestale dello Stato, è previsto che, in caso di illeciti contro la fauna selvatica, vengano posti sotto sequestro gli attrezzi per la caccia vietati, i richiami vivi detenuti illegalmente, armi e munizioni e la fauna abbattuta illegalmente, comminando sanzioni penali ed amministrative ai trasgressori. È, in ogni caso, da ricordare il ruolo determinante svolto dalle regioni sulle materie in questione e, in particolare, le azioni da intraprendere per arginare il fenomeno sopra descritto.
  Alla luce delle informazioni esposte, si rassicura comunque che il Ministero dell'ambiente monitora costantemente l'impatto regolatorio delle normative di settore senza ridurre in alcun modo lo stato di attenzione su tali tematiche.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sentenza della Corte CE

Corte di giustizia CE

direttiva comunitaria