ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/10321

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 727 del 20/01/2017
Firmatari
Primo firmatario: ALBANELLA LUISELLA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 19/01/2017


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 19/01/2017
Stato iter:
23/03/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 23/03/2017
Resoconto CASSANO MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 23/03/2017
Resoconto ALBANELLA LUISELLA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 20/01/2017

DISCUSSIONE IL 23/03/2017

SVOLTO IL 23/03/2017

CONCLUSO IL 23/03/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-10321
presentato da
ALBANELLA Luisella
testo di
Venerdì 20 gennaio 2017, seduta n. 727

   ALBANELLA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 viene disposto che «al personale universitario» che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le unità sanitarie locali, anche se gestiti direttamente dalle università, è corrisposta una indennità, non utile ai fini previdenziali e assistenziali, nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità;
   l'indennità di equiparazione è diventata pensionabile con la sentenza della Corte Costituzionale n. 126 del 24 giugno 1981 nella quale viene dichiarato incostituzionale l'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, nella parte in cui non prevedeva che l'indennità equiparativa non fosse utile ai fini previdenziali per il personale universitario in servizio presso i policlinici;
   le amministrazioni delle aziende ospedaliero-universitarie e le università hanno erogato le retribuzioni secondo quanto stabilito dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 liquidando per l'indennità di perequazione anche la tredicesima mensilità, e per tutto il periodo lavorativo i dipendenti hanno pagato i contributi previdenziali ed assistenziali;
   con delibera dell'università degli studi di Messina – policlinico universitario, dal 1o novembre 1994 i funzionari (VIII livello – categoria D) operanti presso il policlinico universitario di Messina sono stati equiparati a dirigente ruolo amministrativo/tecnico/sanitario non medico ospedaliero (successivamente dirigenti I livello) secondo quanto stabilito dal D.I. 9 novembre 1982, ed in conseguenza di tale equiparazione è stato loro richiesto di effettuare l'orario settimanale del dirigente ovvero 38 ore settimanali anziché 36;
   dal 2014, alcuni dipendenti universitari in servizio presso le aziende ospedaliero-universitarie ed inquadrati, in data anteriore all'anno 2000, come dirigenti dei ruoli amministrativo/tecnico/sanitario non medico, andati in quiescenza da 4/6 anni, hanno ricevuto lettere raccomandate con le quali l'Inps sede provinciale di Messina comunica che sarà effettuato un «recupero indebito», del TFS relativo all'indennità perequativa in quanto non dovuto. Secondo i dirigenti dell'Inps, l'erogazione di tale emolumento non dà diritto automaticamente al relativo TFS, cosa che comporta la decurtazione della pensione di oltre 1/5; si è comunicato altresì che si provvederà a recuperare quanto fino a quel momento versato dall'Ente;
   come cita uno dei ricorsi al giudice del lavoro in attesa di sentenza, l'Inps di Messina – ai fini del calcolo del TFS e della pensione – ha ritenuto di considerare il personale operante presso le aziende ospedaliero-universitarie, di categoria inferiore, «in palese spregio anche alle intervenute statuizioni giudiziali ed all'inquadramento economico disposto dalle stesse amministrazioni, cimentandosi in elucubrazioni giuridiche assolutamente avulse dal contesto di diritto in cui versano i ricorrenti». Pertanto «non sono consentite all'INPS dissertazioni, peraltro giuridicamente infondate, dovendo l'Ente prendere atto della retribuzione stabilmente erogata ex articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 dai datori di lavoro in virtù ed esecuzione di statuizioni giudiziali»;
   per quanto riguarda la richiesta di restituzione di parte del TFS avanzata dall'INPS di Messina, i funzionari non tengono conto di quanto stabilito dall'articolo 30 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1032, che dispone che il TFS può essere revocato o rivisto entro il termine perentorio di un anno dall'erogazione;
   questa risulta una situazione circoscritta solo a Messina ed è già stato presentato ricorso alla procura della Corte dei conti di Palermo –:
   se sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e se non intenda, per quanto di competenza, intervenire presso l'Inps, al fine di far chiarezza su tale vicenda.
   (5-10321)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 23 marzo 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-10321

  Con riferimento all'atto parlamentare di sindacato ispettivo dell'Onorevole Albanella – inerente il recupero da parte dell'INPS di quota dei trattamenti di fine servizio erogati al personale universitario del Policlinico di Messina, passo ad illustrare gli elementi informativi acquisiti presso l'INPS.
  L'indennità perequativa prevista dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1976 è stata ritenuta valutabile ai fini pensionistici e previdenziali in favore di «tutto il personale universitario senza distinzione nell'ambito dei vari profili professionali ed aree di appartenenza», a seguito di un parere favorevole espresso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero del Tesoro.
  Tuttavia, la giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione, sin dal 1997, si è consolidata nel senso di ritenere che in tema di trattamento di fine servizio non sussista una corrispondenza necessaria tra emolumenti percepiti in costanza di servizio ed emolumenti utili ai fini del computo della prestazione previdenziale.
  Ciò posto, l'Inps ha precisato di essere tenuto esclusivamente a verificare se l'indennità perequativa in questione rientri o meno nella base di computo della prestazione previdenziale.
  Più in particolare, l'istituto ha valutato se:
   a) l'attribuzione al dipendente dell'indennità in parola è riconosciuta in base a una disposizione normativa;
   b) l'indennità costituisca parte integrante ed essenziale dello stipendio del dipendente, e ciò alla luce della circostanza che, nel regime del trattamento di fine servizio, le voci da considerare utili sono solamente quelle connesse esclusivamente alla qualifica di appartenenza.

  Tali requisiti, secondo l'INPS, non possono essere riscontrati nell'indennità in argomento.
  Sul punto, peraltro, la Corte di Cassazione, sez. lavoro, con sentenza n. 1156 del 2014, ha chiarito che la valutabilità ai fini previdenziali della indennità di cui trattasi si porrebbe in aperto contrasto con l'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973, nonché con la consolidata giurisprudenza, la quale esclude che ai fini dell'indennità di buonuscita possano essere computati emolumenti diversi da quelli ivi tassativamente indicati, tra i quali non è ricompresa la indennità di cui trattasi.
  Inoltre l'istituto ha precisato di non aver operato in contrasto con le intervenute statuizioni giudiziali, in quanto dalla lettura delle sentenze che hanno interessato i dipendenti universitari infatti, si evince che tali contenziosi risultano promossi dai lavoratori esclusivamente nei confronti del proprio datore di lavoro.
  Dunque, tali statuizioni sono efficaci solo nei confronti delle parti e non obbligano in alcun modo i terzi estranei al giudizio, quale risulta essere l'INPS.
  A sostegno del legittimo operato della propria sede di Messina, l'INPS ha evidenziato che – secondo consolidata giurisprudenza amministrativa in materia di indebito previdenziale – il recupero di somme indebitamente erogate dalla pubblica amministrazione ai propri dipendenti è un atto doveroso, in quanto correlato al raggiungimento di quelle finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate.
  In conclusione, secondo l'istituto, il decorso del termine decadenziale previsto dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973 non preclude la possibilità di agire in via di autotutela in presenza di atti illegittimi ab origine in quanto emanati in assenza dei presupposti giuridici ed economici previsti dalla normativa in materia, con il conseguente recupero delle somme pubbliche indebitamente erogate.
  Nel caso di specie, pertanto, l'INPS ritiene legittimo l'operato della sede di Messina in coerenza con l'orientamento dell'istituto, in quanto la predetta sede non ha posto in essere mere rettifiche di provvedimenti, bensì di doverosi annullamenti d'ufficio.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

professioni tecniche

funzionario

pensionato