ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/10317

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 726 del 18/01/2017
Firmatari
Primo firmatario: BARBANTI SEBASTIANO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 18/01/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PELILLO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO 18/01/2017


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 18/01/2017
Stato iter:
19/01/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 19/01/2017
Resoconto BARBANTI SEBASTIANO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 19/01/2017
Resoconto CASERO LUIGI ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
 
REPLICA 19/01/2017
Resoconto BARBANTI SEBASTIANO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 19/01/2017

SVOLTO IL 19/01/2017

CONCLUSO IL 19/01/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-10317
presentato da
BARBANTI Sebastiano
testo di
Mercoledì 18 gennaio 2017, seduta n. 726

   BARBANTI e PELILLO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   l'ampliato perimetro di applicazione della disciplina sulle cosiddette controlled foreign companies ha determinato un incremento venti volte superiore al precedente del prelievo lordo gravante sui dividendi provenienti dalle società controllate estere, sia pur accompagnato dal credito d'imposta «indiretto» per le imposte eventualmente assolte all'estero dalla società controllata;
   la norma ha finito per distorcere il suo stesso scopo originario, colpendo anche coloro che operano e investono realmente in Stati o territori con situazioni economiche più arretrate o svantaggiate;
   operando in territori economicamente «depressi» o in via di sviluppo è, infatti, frequente che vengano offerti incentivi all'insediamento industriale sotto forma di tax-holiday o di riduzioni d'imposta temporanee, condizionate però all'esecuzione di investimenti e/o all'incremento occupazionale;
   la formulazione dell'articolo 167, comma 4, del TUIR e delle relative esimenti – quantomeno così come sinora interpretate dall'amministrazione finanziaria – vanifica però il sacrificio in termini di gettito dello Stato estero, venendo lo stesso acquisito dall'erario italiano qualora il vertice della catena di controllo risulti radicato in Italia: ciò può verificarsi immediatamente o, successivamente, al momento della distribuzione degli utili; si consideri, peraltro, che, ove il medesimo incentivo dello Stato estero non fosse concesso in termini di esenzione temporanea del reddito o di riduzioni di aliquota, bensì in termini di contributi in conto impianti, oppure in conto personale assunto, il regime di «insediamento incentivato» non rientrerebbe più tra quelli che sono considerati «speciali» in base al citato comma 4 dell'articolo 167, creandosi così un'ingiustificata discriminazione fiscale tra coloro che fruiscono di incentivi all'insediamento in territori «depressi» o in Paesi in via di sviluppo a seconda della forma tecnica utilizzata dallo Stato estero per la relativa erogazione;
   una lettura restrittiva della norma porterebbe a colpire, non solo i dividendi corrispondenti agli utili prodotti dal periodo d'imposta 2015, ma anche quelli corrispondenti agli utili indivisi realizzati negli anni precedenti, in Paesi al tempo pacificamente « white list», utili che, pertanto, ben più difficilmente verranno riportati in Italia, privilegiandone magari il reinvestimento sui mercati esteri –:
   se intenda assumere iniziative, per quanto di competenza, per individuare adeguati «correttivi» alle sopraesposte distorsioni applicative della norma e come intenda chiarire che il prelievo integrale sui dividendi debba gravare sulle sole distribuzioni operate avendo riguardo ai dividendi rivenienti da utili prodotti dalle società controllate solo a partire dal periodo d'imposta 2015.
(5-10317)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 19 gennaio 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-10317

  Con l'Interrogazione in esame gli Onorevoli interroganti evidenziano come le recenti modifiche normative abbiano ampliato l'ambito applicativo della disciplina sulle Controlled Foreign Companies (di seguito, disciplina CFC) con conseguenti effetti distorsivi.
  In particolare, gli Onorevoli interroganti sollecitano chiarimenti interpretativi in merito all'applicazione del comma 4 dell'articolo 167, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 come riformulato dalla legge 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015), in virtù del quale «I regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia».
  A parere degli Onorevoli interroganti la nuova formulazione dell'articolo 167, comma 4, del TUIR rischia di pregiudicare gli investimenti effettivi all'estero dei contribuenti italiani, soprattutto se localizzati in Paesi con situazioni economiche arretrate o svantaggiate che, di frequente, offrono degli incentivi fiscali per favorire tali investimenti.
  Infatti, in caso di mancata dimostrazione delle esimenti previste dalla disciplina CFC, gli utili conseguiti dalle società controllate estere potrebbero essere attratti a tassazione in Italia o al momento della realizzazione o, successivamente, al momento della distribuzione, con un notevole aggravio del carico fiscale complessivo gravante sui medesimi.
  Inoltre, un'applicazione restrittiva di detta norma andrebbe a colpire non solo i dividendi prodotti dal 2015, ma anche realizzati in anni precedenti quando era pacifico che lo Stato o il Territorio era «white list» e non trovava applicazione la disciplina del cosiddetto «rimpatrio dei dividendi».
  Pertanto, gli Onorevoli interroganti chiedono dei correttivi diretti alle distorsioni segnalate diretti a chiarire che il prelievo integrale sui dividendi debba gravare sulle sole distribuzioni che hanno riguardo ai dividendi derivanti da utili prodotti dalle società controllate solo a partire dal periodo di imposta 2015.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  La nuove disposizioni di cui all'articolo 167 del T.U.I.R sono entrate in vigore dal 1o gennaio 2016 e prevedono una disciplina delle cosiddette controlled foreign companies fondata sul solo criterio – oggettivo – del livello di tassazione cui è soggetta la controllata estera nel Paese o Territorio in cui è localizzata.
  Tale criterio vale sia per il regime ordinario della corporate tax sia per i regimi speciali.
  Alla luce del comma 4 della cennata disposizione è considerato basso livello di tassazione quello inferiore del 50 per cento a quello applicato in Italia.
  In merito a detta disposizione deve osservarsi che, come affermato anche dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 35/E del 4 agosto 2016, contenente i chiarimenti delle modifiche normative che hanno interessato la disciplina delle controlled foreign companies, il criterio di individuazione di un Paese o territorio che connota un regime come privilegiato, basato sul livello nominale di tassazione inferiore al 50 per cento di quello previsto in Italia, è chiaramente ispirato a ragioni di semplificazione «che consente un rinvio mobile al livello impositivo vigente nel Paese interessato nei diversi periodi d'imposta, garantendo in tal modo, l'automatica corrispondenza tra l'applicazione della disciplina delle controlled foreign companies, e l'assoggettamento a un regime fiscale privilegiato, senza attendere l'aggiornamento della black list ad opera di un apposito decreto ministeriale».
  Le recenti modifiche normative tuttavia non hanno riguardato il contenuto delle due circostanze esimenti, previste nel comma 5 dell'articolo 167 del TUIR, rilevanti ai fini della disapplicazione della disciplina delle controlled foreign companies.
  Pertanto, tenuto conto anche della prassi applicativa dell'Agenzia delle entrate, si evidenzia che gli investimenti esteri che si concretano in reali insediamenti industriali o commerciali, con l'assunzione di dipendenti in loco, l'acquisto di sede, impianti e attrezzature, soddisfano, in linea di principio, i requisiti necessari alla dimostrazione dello svolgimento di un'attività economica effettiva nel territorio di localizzazione e, dunque, alla disapplicazione della disciplina antielusiva in esame.
  Inoltre, i nuovi criteri di individuazione degli Stati o territori a fiscalità privilegiata hanno inciso sulla soglia di congruità del carico fiscale estero rispetto a quello italiano, ampliando la possibilità di dimostrazione della seconda esimente, accordata al soggetto residente, concernente la circostanza che «dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati a fiscalità privilegiata».
  L'Amministrazione finanziaria, in particolare, con la circolare 4 agosto 2016, n. 35/E, ha adeguato la precedente prassi in materia riconoscendo la sufficienza di un carico fiscale estero almeno pari al 50 per cento di quello che sarebbe stato scontato in Italia e rendendo, in tal modo, più accessibile la prova richiesta al contribuente.
  Infine, con riferimento agli utili pregressi, prodotti anteriormente alla modifica dell'articolo 167, comma 4, del TUIR, quando le società partecipate non erano considerate residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata secondo la disciplina vigente ratione temporis, si rappresenta che l'Agenzia delle entrate, con la citata circolare n. 35/E, ha chiarito che, al fine di stabilire se i predetti utili provengano o meno da un paradiso fiscale, assume rilevanza, indipendentemente dalla precedente qualificazione, il criterio vigente al momento della loro percezione perché è in tale momento che si verifica il presupposto impositivo in capo al soggetto residente.
  Pertanto, deve sottolinearsi che non è possibile in via interpretativa circoscrivere l'applicazione dei nuovi criteri di individuazione dei regimi fiscali privilegiati, anche speciali, agli utili prodotti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, come auspicato dagli Onorevoli interroganti.
  Sono comunque allo studio presso i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria gli opportuni approfondimenti sulle modalità di applicazione del regime di integrale concorrenza alla formazione della base imponibile del socio italiano agli utili provenienti da società estere, che nel periodo di imposta di maturazione degli stessi non erano considerate dal legislatore residenti o localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata, ma che sono successivamente diventati tali in base alle norme sopravvenute vigenti al momento della distribuzione dei predetti utili.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

fiscalita'

situazione economica

detrazione fiscale