ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/10314

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 726 del 18/01/2017
Firmatari
Primo firmatario: GEBHARD RENATE
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 18/01/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ALFREIDER DANIEL MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 18/01/2017
PLANGGER ALBRECHT MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 18/01/2017
SCHULLIAN MANFRED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 18/01/2017
OTTOBRE MAURO MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 18/01/2017
MARGUERETTAZ RUDI FRANCO MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 18/01/2017


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 18/01/2017
Stato iter:
19/01/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 19/01/2017
Resoconto GEBHARD RENATE MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
 
RISPOSTA GOVERNO 19/01/2017
Resoconto CASERO LUIGI ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
 
REPLICA 19/01/2017
Resoconto GEBHARD RENATE MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 19/01/2017

SVOLTO IL 19/01/2017

CONCLUSO IL 19/01/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-10314
presentato da
GEBHARD Renate
testo di
Mercoledì 18 gennaio 2017, seduta n. 726

   GEBHARD, ALFREIDER, PLANGGER, SCHULLIAN, OTTOBRE e MARGUERETTAZ. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   secondo la giurisprudenza ormai costante della Corte di cassazione degli ultimi anni, con riguardo al regime di tassazione – IVA o imposta di registro – cui assoggettare la cessione a titolo oneroso, da parte di un'impresa agricola, di un terreno che abbia acquisito una destinazione (edificatoria) diversa da quella goduta, allorché era stato impiegato nell'attività produttiva, è esclusa l'applicabilità dell'IVA all'operazione imponibile e ad essa si applica, invece, solo l'imposta di registro in misura proporzionale;
   tale impostazione, da ultimo ribadita anche recentemente con l'ordinanza n. 11600 del 2016, è condivisa anche dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale ritiene che l'imprenditore agricolo che ceda un terreno divenuto edificabile in base ad una modifica dei piani regolatori locali, effettua un'operazione priva del requisito soggettivo dell'imposta, a condizione che la vendita non rappresenti l'inizio di un'attività di commercializzazione fondiaria;
   si intende pertanto superato l'orientamento espresso dall'Agenzia delle entrate con la circolare 18/E del 29 maggio 2013, che riteneva soggetti all'Iva gli atti aventi ad oggetto terreni «suscettibili di utilizzazione edificatoria», posti in essere da soggetti passivi IVA –:
   se, in conformità alla giurisprudenza costante della Corte di cassazione degli ultimi anni come illustrato in premessa, si ritenga assoggettabile alla sola imposta di registro in misura proporzionale la cessione a titolo oneroso, da parte di un'impresa agricola, di un terreno che abbia acquisito una destinazione edificatoria. (5-10314)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 19 gennaio 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-10314

  Con il question time in esame gli Onorevoli interroganti rappresentano come la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione escluda dall'applicazione dell'IVA la cessione da parte di un'impresa agricola di un terreno, in origine agricolo, che abbia poi acquisito la destinazione edificatoria.
  Gli Onorevoli interroganti evidenziano come tale impostazione, che comporta l'assoggettamento della cessione del suolo ad imposta di registro proporzionale, sia stata da ultimo ribadita dalla recente ordinanza n. 11600 del 2016, nonché condivisa dalla Corte di Giustizia UE, la quale ritiene che l'imprenditore agricolo, che cede un terreno divenuto edificabile in base ad una modifica dei piani regolatori locali, effettua una operazione priva del requisito soggettivo dell'imposta sul valore aggiunto, a condizione che la vendita non rappresenti l'inizio di un'attività di commercializzazione fondiaria.
  Tutto ciò premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono se possa ritenersi superato l'orientamento espresso dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 18/E del 29 maggio 2013, la quale ha ritenuto imponibile la cessione di terreni «suscettibili di utilizzazione edificatoria», posti in essere da soggetti passivi Iva.
  Al riguardo, l'Agenzia delle entrate riferisce quanto segue.
  L'Agenzia ribadisce in diversi documenti di prassi (risoluzione n. 54/E del 16 marzo 2007, circolare n. 18/E del 29 maggio 2013 e risoluzione n. 137/E del 7 maggio 2002) la propria interpretazione, avallata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. 2 ottobre 1999, n. 10943 e 2 aprile 2000, n. 3987), a tenore della quale la vendita di terreni aventi natura edificatoria deve essere assoggettata ad IVA anche se il bene appartiene ad un'impresa agricola e di fatto sia stato destinato alla produzione agricola.
  La cessione dei terreni in esame, infatti, deve ritenersi inerente all'esercizio dell'impresa agricola, essendo strumentali all'esercizio dell'impresa stessa, in quanto la nozione di esercizio d'impresa non può essere limitata alla produzione o allo scambio dei soli beni oggetto dell'attività produttiva, ma deve comprendere anche le cessioni dei beni strumentali, in quanto questi ultimi sono considerati, sia dal Codice civile (articolo 2555 c.c.) che dal Testo Unico delle imposte sui redditi (l'articolo 54, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), beni relativi all'impresa.
  La stessa Corte di giustizia europea ha ritenuto che un imprenditore agricolo, che cede un terreno divenuto edificabile per un cambio di destinazione d'uso indipendente dalla sua volontà, non è, relativamente a tale cessione, soggetto passivo di imposta, qualora la stessa avvenga nell'ambito della gestione propria del patrimonio personale (cfr. cause C-180/10 e C-181/10 del 15 settembre 2011). Ad avviso dei giudici comunitari, infatti, non è sufficiente, ai fini dell'assoggettamento ad IVA, la sussistenza della qualifica di imprenditore agricolo, dovendosi piuttosto fare riferimento alla strumentalità o meno del bene ceduto (i.e. terreno) con riferimento all'attività imprenditoriale svolta.
  L'ordinanza citata dagli Onorevoli interroganti, invece, rappresenta un revirement della Suprema Corte, espressasi nel senso che un terreno relativo ad un'impresa agricola, ove ne venga modificata la destinazione da agricola ad edificabile, perde ipso facto il carattere di strumentalità rispetto all'impresa stessa, con la conseguenza che la cessione del bene non può più essere considerata avvenuta nell'esercizio dell'impresa e, quindi, è esclusa da IVA e soggetta ad imposta proporzionale di registro (Cass., sentenza n. 8327 del 2014 e n. 11600 del 2016).
  In proposito il nuovo orientamento non può dirsi ancora consolidato ed inoltre resta ferma la considerazione per cui un fondo, anche se classificato come edificabile, ben può essere utilizzato (o continuare ad essere utilizzato) come bene strumentale di un'impresa agricola. Inoltre, nel caso in cui si ritenga che la nuova destinazione urbanistica di un terreno ne determini in automatico la fuoriuscita dall'ambito imprenditoriale, andrebbero valutati gli effetti dal punto di vista dell'IVA, considerando che tale fattispecie può assumere rilevanza IVA, come ipotesi di autoconsumo esterno.
  Tanto rappresentato, l'Agenzia ritiene, in linea con quanto chiarito anche dall'Organo comunitario, che l'operazione di cessione a titolo oneroso di terreni agricoli, divenuti successivamente edificabili, sia soggetta ad IVA nella misura in cui gli stessi partecipino all'attività agricola del soggetto cedente; nesso di strumentalità, questo, che va acclarato caso per caso, tenuto conto dell'inserimento del bene nell'organizzazione dell'attività produttiva.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

imposta di registro

azienda agricola

IVA