ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/10287

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 725 del 17/01/2017
Firmatari
Primo firmatario: MANZI IRENE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 17/01/2017


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 17/01/2017
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 17/01/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-10287
presentato da
MANZI Irene
testo di
Martedì 17 gennaio 2017, seduta n. 725

   MANZI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   a partire dall'anno 2008, a causa della crisi che ha colpito anche il settore della pesca è stato previsto l'utilizzo della cassa integrazione guadagni in deroga alla normativa vigente, con risorse assegnate dalle leggi di stabilità e come strumento di sostegno al reddito dei lavoratori per i periodi di sospensione del lavoro;
   la legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha destinato al settore della pesca 18 milioni di euro per il finanziamento della cassa integrazione guadagni in deroga e successivamente il decreto interministeriale n. 1600069 del 5 agosto 2016 ne ha disposto l'assegnazione, fino ad esaurimento delle risorse assegnate, tenendo conto delle istanze riferite all'annualità 2015 e presentate entro e non oltre il 25 gennaio 2016;
   come comunicato all'interrogante da alcuni rappresentanti del mondo cooperativo della pesca marchigiano, le sedi provinciali dell'Inps delle Marche non avrebbero pagato la cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga, per l'annualità 2015, ai marittimi imbarcati su motopescherecci e vongolare, soci di società proprietarie ed armatrici delle imbarcazioni suddette, ritenendo che gli stessi non fossero annoverabili come lavoratori dipendenti;
   i destinatari di tale decisione sono di parere contrario, in quanto sostengono che i soci imbarcati delle società armatrici e/o proprietarie delle imbarcazioni sottostanno alla medesima legislazione dei lavoratori subordinati in materia contributiva, assistenziale, previdenziale, fiscale, poiché svolgono anch'essi la propria prestazione sotto le direttive del comandante dell'unità navale e percepiscono una retribuzione distinta dalla quota di partecipazione agli utili della società, il cui pagamento avviene mediante i sistemi previsti dalle norme vigenti per i lavoratori subordinati;
   il decreto interministeriale sopracitato ha stabilito, tra le altre cose, che a beneficiare della cassa integrazione in deroga sia il personale imbarcato, non solo dipendente, ma anche socio lavoratore delle società di pesca, interessate dallo stato di crisi, purché presti l'attività lavorativa in forma subordinata presso la società medesima;
   con i messaggi n. 3357 e n. 3361 del 10 agosto 2016, l'Inps ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine alla liquidazione delle istanze, specificando che il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga non è riconosciuto agli armatori e ai proprietari-armatori imbarcati sulle navi da essi gestite, in quanto non è configurabile, nei loro confronti, un rapporto di lavoro subordinato;
   come comunicato alle sedi territoriali dell'Inps, con messaggio del 22 novembre 2016, a seguito delle criticità emerse circa la corretta individuazione dei soggetti beneficiari del trattamento di cassa integrazione in deroga, in particolare per il socio proprietario dell'imbarcazione, che rivesta anche la posizione di dipendente imbarcato sulla stessa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha precisato che, a fronte dell'allegazione da parte del richiedente dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il socio e la società proprietaria dell'imbarcazione, l'Istituto di previdenza qualora intendesse disconoscere tale rapporto, avrà l'onere di dimostrarlo;
   per quanto invece attiene al riconoscimento del trattamento d'integrazione salariale in deroga, in favore dei titolari di ditte individuali, imbarcati, il lavoratore è inquadrato come autonomo e non ha diritto a percepire tale prestazione;
   il settore della pesca, anche marchigiano, è a rischio sopravvivenza, a causa del fatto che le imprese ittiche vivono un equilibrio precario tra ricavi decrescenti e costi di produzioni continuamente in crescita –:
   se il Ministro interrogato ritenga opportuno verificare la situazione venutasi a creare nel comparto della pesca marchigiano, a seguito della mancata assegnazione del trattamento d'integrazione salariale in deroga, per l'annualità 2015, ai marittimi imbarcati su motopescherecci e vongolare, soci delle società proprietarie ed armatrici, al fine di accertare e chiarire eventuali irregolarità. (5-10287)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

industria della pesca

cassa integrazione

impresa di trasporto