ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/10260

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 723 del 13/01/2017
Firmatari
Primo firmatario: LODOLINI EMANUELE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 12/01/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MANZI IRENE PARTITO DEMOCRATICO 12/01/2017
AGOSTINI LUCIANO PARTITO DEMOCRATICO 12/01/2017
CARRESCIA PIERGIORGIO PARTITO DEMOCRATICO 12/01/2017
MARCHETTI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 12/01/2017
MORANI ALESSIA PARTITO DEMOCRATICO 12/01/2017
PETRINI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 12/01/2017


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 12/01/2017
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 13/01/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-10260
presentato da
LODOLINI Emanuele
testo di
Venerdì 13 gennaio 2017, seduta n. 723

   LODOLINI, MANZI, LUCIANO AGOSTINI, CARRESCIA, MARCHETTI, MORANI e PETRINI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   le sedi provinciali dell'INPS Marche, a quanto risulta agli interroganti, non hanno pagato la cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga per l'annualità 2015 ai marittimi imbarcati su motopescherecci e vongolare soci delle società proprietarie e/o armatrici delle imbarcazioni suddette. Dal 2008, primo anno in cui è stato previsto il trattamento di cassa integrazione in deroga per i pescatori italiani, i soci delle società armatrici e/o proprietarie delle imbarcazioni da pesca avevano sempre ricevuto il citato trattamento economico. Il diniego opposto dall'INPS per l'annualità 2015 è caduto sul settore della pesca;
   né l'accordo in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'8 giugno 2015, né il decreto interministeriale n. 91411 del 7 agosto 2015, né il messaggio dell'INPS n. 5313 del 13 agosto 2015 disconoscevano, per l'annualità 2015, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga ai soci di società armatrici e/o proprietarie di imbarcazioni pesca;
   armatori e proprietari delle imbarcazioni da pesca sono di regola società in nome collettivo o in accomandita semplice; non può in alcun modo affermarsi, quindi, che armatori e proprietari delle citate imbarcazioni siano persone fisiche;
   il rapporto che intercorre tra la società e le persone fisiche dei soci è un rapporto di lavoro subordinato; la dottrina e la giurisprudenza sono unanimi nel riconoscere la possibilità che fra società e soci si instaurino rapporti di lavoro subordinato distinti da quello societario;
   nel settore della pesca anche l'armatore unico, oltre chiaramente ai soci della società di armamento e di proprietà, non assumono un effettivo status imprenditoriale, ma semplicemente il possesso di un bene strumentale non connesso ad alcun fenomeno capitalistico;
   non si comprende come i soci delle società di armamento non debbano beneficiare delle medesime provvidenze dei lavoratori subordinati, dal momento che nella realtà operativa e strutturale del settore pesca essi sono lavoratori/pescatori;
   nel settore della pesca il socio percepisce al pari di ogni altro lavoratore dipendente, una retribuzione di misura predeterminata, il cui pagamento avviene mediante i sistemi previsti dalle norme vigenti per i lavoratori subordinati e lo stesso è assoggettato al medesimo regime fiscale e contributivo dei lavoratori dipendenti. Non può pretendersi che il suddetto socio imbarcato sottostia alla medesima legislazione del lavoratore subordinato in materia contributiva, assistenziale, previdenziale, fiscale e poi negare, in capo allo stesso, un rapporto di lavoro subordinato;
   il socio che fa parte dell'equipaggio della nave è vincolato all'obbligo contributivo di cui alla legge n. 413 del 1984 così come è assoggettato, come il lavoratore dipendente, alla contribuzione a favore della Cassa unica assegni familiari, fruendo delle relative prestazioni;
   l'Inps a livello nazionale, con comunicazione protocollo INPS.HERMES.22/11/2016.0004731, inerente alla disciplina applicabile ai soci proprietari di imbarcazioni, afferma chiaramente come il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga per il settore della pesca spetti anche ai suddetti soci di società proprietaria dell'imbarcazione da pesca –:
   quali iniziative il Governo intenda assumere, in collaborazione con l'INPS per riesaminare la tematica e procedere al pagamento della cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga per il settore della pesca per l'anno 2015 anche ai marittimi imbarcati soci di società proprietarie e/o armatrici di motopescherecci e vongolare. (5-10260)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

industria della pesca

flottiglia peschereccia

peschereccio