ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/10245

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 722 del 11/01/2017
Firmatari
Primo firmatario: REALACCI ERMETE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 11/01/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BORGHI ENRICO PARTITO DEMOCRATICO 11/01/2017


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 11/01/2017
Stato iter:
12/01/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 12/01/2017
Resoconto BORGHI ENRICO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 12/01/2017
Resoconto DEL BASSO DE CARO UMBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 12/01/2017
Resoconto REALACCI ERMETE PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 12/01/2017

SVOLTO IL 12/01/2017

CONCLUSO IL 12/01/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-10245
presentato da
REALACCI Ermete
testo di
Mercoledì 11 gennaio 2017, seduta n. 722

   REALACCI e BORGHI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   come si evince da articoli più volte apparsi sulla stampa nazionale l’eliski è una pratica dello sci fuoripista e «freeride» che utilizza come mezzo di risalita l'elicottero. Si tratta di un'attività vietata e limitata in un tutti i Paesi alpini, ad eccezione dell'Italia, perché ritenuta «rischiosa» e «non adatta alle Alpi per ragioni ambientali» dalla Commissione internazionale per la protezione delle Alpi, la «CIPRA»;
   più precisamente, le attività di eliski sono interdette in Germania, Slovenia e Liechtenstein. Anche in Francia vige un divieto generalizzato che però viene spesso aggirato;
   in Austria è consentito unicamente nella regione dell'Arlberg. In Svizzera la legge consente l'atterraggio su una quarantina di siti;
   dal punto di vista della sicurezza, oltre al rischio derivato dal possibile distacco di valanghe causato dai rotori o dall'azione degli sciatori depositati su pendii in quota, vette o crinali potenzialmente instabili, si deve considerare un'elevazione del rischio dovuto al fatto che chi pratica eliski non ha la possibilità di testare le condizioni della neve durante la salita ignorando così i pericoli insiti nelle condizioni del manto nevoso. Il volo di elicotteri a bassa quota, così come il decollo e l'atterraggio, concorre poi in modo significativo al disturbo della fauna alpina in un periodo dell'anno, quello invernale o di inizio primavera, in cui certe specie sono già messe a dura prova dai rigori del clima;
   più recentemente, il comune di Balme, in provincia di Torino, ha scelto di essere il paese dove vivere esperienze di frequentazione della montagna dolce e silenziosa, e non il borgo alpino degli elicotteri. Per questo il piccolo centro di Balme, nelle valli di Lanzo, a inizio dicembre 2016 impegnato, a non autorizzare sul suo territorio la pratica dell’eliski e l'utilizzo – sia d'inverno che d'estate – di altri mezzi motorizzati come quad, moto, fuoristrada e motoslitte affinché si possa offrire al turista un contatto più genuino ed autentico con la natura, nel rispetto delle fragilità dell'ambiente alpino –:
   se il Ministro interrogato non intenda assumere iniziative, considerato quanto già deciso da altri Paesi in Europa, al fine di ottemperare alle indicazioni date dalla Commissione internazionale per la protezione delle Alpi, in modo tale da estendere il divieto di eliski, ad eccezione delle aviosuperfici autorizzate, su tutto l'arco alpino del territorio italiano a tutela dell'ambiente e della sicurezza delle persone e delle cose. (5-10245)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 12 gennaio 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente)
5-10245

  L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), per gli aspetti tecnici relativi all'attività di eliski, ha riferito quanto segue.
  Con il termine eliski si intende il trasporto di sciatori effettuato con elicotteri che prevede atterraggio in quota e sbarco dei passeggeri per discesa fuoripista; l'attività rientra nell'ambito del trasporto aereo commerciale (CAT – commercial air trasportation) e come tale deve essere effettuata da operatori in possesso di certificato di operatore aereo rilasciato secondo il Regolamento EU 965/2012.
  A differenza di altre operazioni, non sono previste specifiche approvazioni o evidenze sul certificato o sulla specifica delle operazioni rilasciati all'operatore per eliski. Generalmente, le operazioni sono condotte in «ambiente ostile» che richiede specifica approvazione per il sorvolo delle aree ostili, con installazioni esterne per consentire il trasporto di sci e attrezzature e con elicotteri monomotori per contenimento costi; in operazioni CAT il pilota deve avere la qualifica di comandante comprovata da relativa iscrizione all'albo ENAC – ENGA; è previsto utilizzo di ossigeno per quote superiori a 13.000 piedi con approvazione sull'elicottero (non accettabili bombole portatili), oppure limite massimo di atterraggio a 13.000 piedi; non è consentito lo sbarco dall'Hovering; le rotte e le aree di atterraggio devono essere previste nell'Operation Manual Parte C dell'operatore; nel caso di utilizzo di elisuperfici occasionali non gestite deve essere effettuata la relativa apertura e sono consentiti un massimo di 50 decolli e 50 atterraggi annui, compresa quella di partenza; per i piloti interessati è necessaria la qualificazione di rotta/area.
  Inoltre, l'ENAC assicura che l'attività viene condotta da operatori certificati e sorvegliati dall'Ente stesso.
  In merito al quesito posto, il MIT condivide pienamente che tale pratica può rivelarsi critica per la sicurezza e per l'ambiente in cui si svolge e che si rende assolutamente necessario regolamentare con chiarezza e in maniera uniforme l'utilizzo dell’eliski, anche al fine di ottemperare alle specifiche indicazioni fornite dalla Commissione internazionale per la protezione delle Alpi.
  È quindi intenzione del MIT, tenendo conto anche di quanto già posto in essere dagli altri paesi europei, avviare un confronto con il Ministero dell'ambiente e con gli enti territoriali coinvolti al fine di individuare un sistema regolatorio in linea con quanto indicato dalla citata Commissione.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

regione alpina

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