ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/10234

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 722 del 11/01/2017
Firmatari
Primo firmatario: BUSINAROLO FRANCESCA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 11/01/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
COZZOLINO EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE 11/01/2017


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 11/01/2017
Stato iter:
12/01/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 12/01/2017
Resoconto COZZOLINO EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 12/01/2017
Resoconto MIGLIORE GENNARO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 12/01/2017
Resoconto COZZOLINO EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 12/01/2017

SVOLTO IL 12/01/2017

CONCLUSO IL 12/01/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-10234
presentato da
BUSINAROLO Francesca
testo di
Mercoledì 11 gennaio 2017, seduta n. 722

   BUSINAROLO e COZZOLINO. — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   il sito Dagospia.com pubblica in data 12 ottobre 2016 un articolo che ripercorre la vicenda del giudice Cecilia Carreri a partire dal 22 giugno 2002, quando rifiutò l'archiviazione del fascicolo 1973/01 «a carico di Zonin Giovanni e altri», aperto per truffa, false comunicazioni sociali e conflitto d'interessi nell'ambito dell'inchiesta sulla Banca popolare di Vicenza; l'allora presidente della Bpvi, Giovanni Zonin, è oggi indagato per aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza dopo che 118.000 soci hanno perso 6,5 miliardi;
   come riportato dal sito, nonostante la consulenza tecnica del perito della procura, Marco Villani, ricostruisse tutti i passaggi delle transazioni sospette, il procuratore capo Antonio Fojadelli chiese l'archiviazione;
   Carreri invece, colpita proprio da quella perizia, scrisse: «Le indagini dimostrano fatti e comportamenti molto gravi. Da queste emergono una continua commistione tra interessi istituzionali della Bpvi e interessi personali o societari del tutto estranei». Quanto al buco sui derivati, il giudizio è netto: «Le perdite erano ingenti, vi erano elevati rischi speculativi, il danno dei soci evidente». A quel punto, la decisione della Carreri fu: imputazione coatta per il presidente della Bpvi;
   più volte il procedimento sarà archiviato e impugnato dalla procura di Venezia, giungendo all'udienza preliminare di appello (2009), che sfocia in una nuova sentenza di non luogo a procedere per Zonin, «nonostante appaia innegabile che le condotte delineino un conflitto di interesse tra gestore e istituto di credito amministrato»;
   come descritto da Dagospia.com, il gip Carreri, nel frattempo, «viene sommersa di fascicoli e isolata dai colleghi», affronta inoltre vari problemi familiari e di salute, fino al procedimento penale per truffa ai danni dello Stato, che la portano a rassegnare le dimissioni, prima che il sinedrio dei magistrati emetta la sua sentenza. Una sentenza che nel 2009 porta l'allora vicepresidente del Csm Nicola Mancino, a scrivere alla Carreri: «Posso comprendere le ragioni della sua amarezza per essere diventata un capro espiatorio»;
   dopo le dimissioni, la Carreri vince tutte le sue battaglie penali, a cominciare dalle accuse di assenteismo e truffa ai danni dello Stato;
   l'ultima udienza del suo ricorso al Tar contro il Ministero della giustizia e il CSM che hanno ignorato due lettere di revoca delle dimissioni è prevista nei prossimi giorni –:
   quali siano i motivi che hanno portato il Ministero della giustizia ad opporsi al ricorso al Tar del Lazio, con il quale l'ex Gip ha chiesto di veder riconosciuta la revoca delle proprie dimissioni presentate in totale stato di prostrazione. (5-10234)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 12 gennaio 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione II (Giustizia)
5-10234

  Con riferimento alla vicenda relativa alla cessazione dall'ordine giudiziario della dottoressa Cecilia Carreri, la competente Direzione Generale dei Magistrati ha ricostruito l’iter procedimentale relativo alle dimissioni rassegnate dal predetto magistrato ed al successivo contenzioso.
  Dalla documentazione trasmessa, risulta che la dottoressa Carreri è stata condannata, in sede disciplinare, con sentenza n. 97 del 2007 della sezione disciplinare del C.S.M. alla pena della perdita di anzianità di anni uno con la sanzione accessoria del trasferimento di ufficio ad altra sede in relazione alle sue assenze dal servizio per malattia durante le quali il magistrato svolgeva attività sportive in barca a vela (tra cui la regata transoceanica) che hanno dato luogo alla contestazione degli illeciti di cui agli articoli 2, comma 1, lettera q) ed r), del decreto legislativo n. 109 del 2006. Tale decisione è stata confermata dalle sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 17929/2008 del 13 maggio 2008, che ha rigettato il ricorso proposto dalla dottoressa Carreri.
  La dottoressa Carreri risulta avere presentato le dimissioni con lettere del 30 maggio e dell'8 giugno 2008, accettate dal C.S.M., con recepimento della relativa delibera da parte del Ministro della giustizia con decreto ministeriale 10 settembre 2008.
  Altro procedimento disciplinare inerente diverse contestazioni si è concluso con la sentenza del C.S.M. n. 25/2009 di non luogo a procedere per cessazione di appartenenza all'ordine giudiziario del predetto magistrato a seguito e per effetto delle sue dimissioni.
  In ordine alle dimissioni, si evidenzia che la vicenda si è sviluppata secondo l’iter procedimentale di seguito descritto ed innescato dalle successive richieste di revoca impugnate anche in sede contenziosa.
  Quanto alla ricostruzione dei fatti, risulta anzitutto che:
   in data 23 luglio 2008 il C.S.M. ha accettato le dimissioni, con delibera comunicata al predetto magistrato in data 8 agosto 2008;
   il 28 luglio 2008 il predetto magistrato ha dichiarato di volere revocare le proprie dimissioni;
   in data 10 settembre 2008 il Ministero della giustizia ha emesso il decreto di accettazione delle dimissioni in conformità della delibera del C.S.M. 23 luglio 2008;
   in data 22 settembre 2008 il Ministero ha trasmesso al magistrato, a mezzo fax, una missiva con la quale le dava comunicazione dell'avvenuta emissione del decreto di accettazione delle dimissioni e di contestuale cessazione dall'Ordine Giudiziario, informandola della pendenza della decisione sulla revoca nel frattempo intervenuta;
   in data 21 ottobre 2008 la dottoressa Carreri ha inviato al Ministro della giustizia una missiva nella quale ha manifestato l'intenzione di non voler più far parte dell'apparato giudiziario, accettando quindi le conseguenze del decreto ministeriale 10 settembre 2008, e chiedendo, quindi, di revocare l'istanza di revoca delle dimissioni formalizzata il 28 luglio 2008;
   con delibera del 10 dicembre 2008 il C.S.M., preso alto del cambiamento di opinione della ricorrente, ha confermato la delibera del 23 luglio 2008 di accettazione delle dimissioni presentate dalla stessa;
   in data 22 dicembre 2008 il magistrato ha chiesto il rigetto delle proprie dimissioni;
   il Ministero, ha comunicato alla dottoressa Carreri, con nota del 14 gennaio 2009, la conferma del provvedimento, mentre, con quella successiva del 30 gennaio 2009, ha trasmesso alla dottoressa Carreri il decreto ministeriale 10 settembre 2008 di accettazione delle dimissioni, fissando l'efficacia dello stesso a far data dal 22 settembre 2008.

  Risulta che, quindi, sono iniziati i procedimenti giurisdizionali.
  Con atto in data 4 marzo 2009 il predetto magistrato ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l'annullamento del «diniego da parte del Consiglio Superiore della Magistratura di aspettative e congedi che avrebbero impedito le dimissioni...» e per la concessione del congedo di due anni ex articolo 4 legge n. 53 del 2000.
  In data 20 febbraio 2009 la stessa ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il decreto ministeriale 10 settembre 2008 con cui il Ministro della giustizia, in recepimento della delibera del C.S.M. del 23 luglio 2008, ha accettato le dimissioni della medesima.
  Con atto in data 4 marzo 2009 il predetto magistrato ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l'annullamento del «diniego da parte del Consiglio Superiore della Magistratura di aspettative e congedi che avrebbero impedito le dimissioni...» e per la concessione del congedo di due anni ex articolo 4 legge n. 53 del 2000.
  Il C.S.M., nella seduta del 16 aprile 2009, ha deliberato di invitare il Ministro a chiedere il rigetto dei ricorsi de quibus, eccependone, in via preliminare, l'inammissibilità per intervenuto decorso del termine di centoventi giorni previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971.
  Con memorie integrative in data 20 e 23 marzo 2009, notificate alla Presidenza della Repubblica in data 24 e 25 marzo 2009 e pervenute al Ministero della giustizia in data 27 aprile 2009, la dottoressa Carreri ha proposto motivi aggiunti ai ricorsi già pendenti eccependo il «grave ed illegittimo ritardo» delle delibere del C.S.M. 11 febbraio 2009 e 4 marzo 2009 con le quali si procedeva, rispettivamente, ad archiviare la procedura per la dispensa dal servizio della ricorrente in ragione delle intervenute dimissioni nonché a collocare la stessa in aspettativa per infermità dal 5 agosto al 21 settembre 2008.
  Il C.S.M., nella seduta del 10 giugno 2009, ha deliberato di invitare il Ministro a chiedere il rigetto anche dei motivi aggiunti.
  A seguito del parere n. 1829/2009 e 2757/2009 espresso dal Consiglio di Stato – Sezione Terza – nell'adunanza del 27 aprile 2010 i ricorsi di cui in premessa, previa riunione, sono stati dichiarati inammissibili con decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2010.
  Nel parere posto a fondamento del decreto del Presidente della Repubblica, il Consiglio di Stato ha ravvisato l'illegittimità del decreto ministeriale 10 settembre 2008, poiché nelle more l'interessata aveva fatto pervenire la revoca delle sue dimissioni. Ha concluso, comunque, per l'inammissibilità del ricorso, in considerazione del fatto che la dottoressa Carreri, con nota del 21 ottobre 2008 diretta al Ministro della giustizia, aveva dichiarato, dopo avere premesso motivazioni di carattere personale, «Accetto pertanto il Suo decreto ministeriale 10 settembre 2008 con il quale ha accolto le mie dimissioni. Ritiro la mia revoca delle dimissioni del 28 luglio 2008 e l'istanza di differimento delle stesse del 25 agosto 2008»; dichiarazione, questa, che integrava acquiescenza al provvedimento impugnato. Ulteriore profilo di inammissibilità è stato ravvisato nella circostanza che il decreto impugnato era stato convalidato dalla delibera del C.S.M. del 10 dicembre 2008, con cui, visto il ritiro della revoca delle dimissioni, si confermava l'accettazione delle dimissioni, in sostanza sanando il vizio del decreto ministeriale 10 settembre 2008.
  A questo punto, sono iniziati ricorsi per revocazione.
  Infatti, con atto in data 15 settembre 2010 la dottoressa Carreri ha proposto ricorso ex articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971, per la revoca del decreto del Presidente della Repubblica in data 6 luglio 2010.
  Con detto ricorso la stessa ha lamentato che la sua dichiarazione 21 ottobre 2008 – con cui ritirava la revoca delle dimissioni, aderendo alla decisione del CSM di accettarle – doveva dirsi venuta meno a seguito di successive manifestazioni di volontà (note 6 e 21 novembre 2008), anteriori al decreto 10 dicembre 2008.
  Con memoria integrativa l'interessata, nel ribadire le conclusioni già assunte con il ricorso per revocazione, ha chiesto che la nullità del decreto ministeriale 10 settembre 2008 venisse dichiarata anche sotto il profilo che tale decreto avrebbe dovuto intervenire successivamente alla concessione dell'aspettativa fino al 31 dicembre 2008; in subordine la dottoressa Carreri ha chiesto che, qualora venisse confermata la validità delle dimissioni, la relativa efficacia sia fatta decorrere dopo il 31 dicembre 2008, con retribuzione degli stipendi solo per i mesi di gennaio e febbraio 2009.
  Il C.S.M. nella seduta del 20 ottobre 2010 ha deliberato di invitare il Ministro della giustizia a chiedere il rigetto del ricorso de quo, apparendo lo stesso inammissibile.
  A seguito del parere n. 5189/2010 espresso dal Consiglio di Stato – Sezione Seconda – nell'adunanza dell'11 maggio 2011 il ricorso de quo è stato dichiarato inammissibile con decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011.
  Nel parere posto a fondamento del decreto del Presidente della Repubblica il Consiglio di Stato ha affermato che le missive invocate dall'interessata (6 novembre 2008 e 26 novembre 2008), la cui mancata percezione avrebbe provocato l'errore lamentato, sono state per la prima volta indicate nel ricorso per revocazione e non sono mai state né citate con i ricorsi straordinari proposti dalla dottoressa Carreri, né prodotte dalla medesima con tali ricorsi. Le note soprarichiamate non sono mai state invocate né prodotte in atti dall'interessata, sicché appare evidente che, con riferimento ad esse, non può nemmeno postularsi un errore revocatorio, dal momento che questo consiste in una erronea percezione degli atti di causa, e non può riguardare documenti dalla stessa ricorrente non prodotti in atti.
  Con atto pervenuto al Ministero in 7 febbraio 2012 la dottoressa Carreri ha proposto un nuovo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per la revoca del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011 che ha dichiarato inammissibile il ricorso per la revoca del decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2010 di cui sopra.
  La dottoressa Carreri ha riproposto sostanzialmente le censure già sollevate con il precedente ricorso per revocazione e con i due ricorsi straordinari in apertura indicati, dando alle stesse una diversa veste giuridica.
  Il C.S.M. nella seduta del 21 marzo 2012 ha deliberato di invitare il Ministro a chiedere il rigetto del ricorso rilevando come il Consiglio di Stato, nel parere integralmente richiamato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, si è espressamente soffermato su tale doglianza, escludendo che le missive fossero già state segnalate nei due ricorsi straordinari conclusisi con la decisione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 2010.
  Il C.S.M. nella seduta del 24 ottobre 2012 ha deliberato di invitare il Ministro della giustizia a chiedere il rigetto anche dei motivi aggiunti proposti dalla dottoressa Carreri.
  A seguito del parere n. 4957/2012 espresso dal Consiglio di Stato – Sezione Seconda – nell'adunanza del 16 gennaio 2013 il ricorso de quo è stato dichiarato inammissibile con decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 2013.
  La competente Direzione Generale, con nota prot. n. 64636 dell'11 giugno 2013, ha inoltrato al C.S.M. l'istanza della dottoressa Carreri del 7 marzo 2013 con cui la predetta ha chiesto l'annullamento in autotutela del decreto ministeriale datato 10 settembre 2008 di accettazione delle dimissioni e, per l'effetto, di disporre la sua riassunzione in servizio.
  Con delibera del 16 luglio 2014 il Consiglio Superiore della Magistratura ha rigettato detta istanza.
  Ne è seguito ulteriore contenzioso, di cui si occupa l'interrogazione in oggetto.
  Con ricorso al T.A.R. per il Lazio del 6 novembre 2014 la dottoressa Carreri ha chiesto, fra l'altro, «l'annullamento della delibera del 16 luglio 2014 che ha respinto la domanda avanzata dal predetto magistrato per la revoca del decreto ministeriale 10 settembre 2008 di accettazione delle dimissioni e conseguente riammissione in servizio, nonché, ove occorra, della nota in data 7 giugno 2013 con cui il Ministro della giustizia ha trasmesso l'istanza di autotutela presentata il 7 marzo 2013 al Consiglio Superiore della Magistratura senza indicazioni sul prosieguo del procedimento».
  Con ordinanza del 18 dicembre 2014 il T.A.R, all'esito della camera di consiglio, ha rigettato la domanda cautelare proposta dalla dottoressa Carreri. All'udienza di merito fissata per il giorno 18 ottobre 2016 la causa è stata trattenuta a decisione, ma ad oggi non risulta essere stata depositata la sentenza.
  Così ricostruito il complessivo iter della vicenda de qua, occorre sottolineare che il Ministero della giustizia ha provveduto ad inoltrare le istanze di revoca della Carreri al Consiglio Superiore della Magistratura, in quanto rientra nelle attribuzioni di detto organo, in ossequio ai principi costituzionali di cui all'articolo 101 Cost. e, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 195 del 1958, deliberare sulle assunzioni, sulle assegnazioni di sedi e funzioni, sui trasferimenti e sulle promozioni dei magistrati nonché su ogni altro provvedimento inerente al loro status, ivi comprese, pertanto, le dimissioni e le eventuali revoche.
  Trattasi di attività provvedimentale rispetto alla quale il Ministro non ha alcun potere valutativo discrezionale autonomo. Ed invero il recepimento della delibera del C.S.M. nel decreto ministeriale si sostanzia in una attività vincolata dal cui contenuto non è possibile discostarsi.
  L'articolo 17 della legge n. 195 del 1958 si limita, infatti, a prevedere che tutti i provvedimenti riguardanti i magistrati sono adottati in conformità delle deliberazioni del Consiglio Superiore della Magistratura con decreto del Presidente della Repubblica controfirmato dal Ministro ovvero, nei casi stabiliti dalla legge, con decreto del Ministro della giustizia.
  In conseguenza di tale previsione, il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio dinanzi al T.A.R. Lazio nel contenzioso promosso dalla dottoressa Carreri per ottenere l'annullamento in autotutela del decreto ministeriale di recepimento della delibera consiliare del C.S.M. del 16 luglio 2014, attesa la doverosità del provvedimento impugnato, qualificabile, quindi, come attività vincolata.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

corruzione

moralita' della vita economica

sicurezza e sorveglianza