ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/10231

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 722 del 11/01/2017
Firmatari
Primo firmatario: PIAZZONI ILEANA CATHIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 11/01/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LA MARCA FRANCESCA PARTITO DEMOCRATICO 11/01/2017
TIDEI MARIETTA PARTITO DEMOCRATICO 11/01/2017
QUARTAPELLE PROCOPIO LIA PARTITO DEMOCRATICO 11/01/2017


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 11/01/2017
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 12/04/2017
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 11/01/2017

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 12/04/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-10231
presentato da
PIAZZONI Ileana Cathia
testo di
Mercoledì 11 gennaio 2017, seduta n. 722

   PIAZZONI, LA MARCA, TIDEI e QUARTAPELLE PROCOPIO. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   C. L. L., minore di 7 anni di nazionalità italo-messicana, il 22 maggio 2015 veniva trasferita dal Belgio, Paese dove risiedeva con la famiglia, al Messico per iniziativa autonoma della madre, senza avvertire in alcun modo il padre (anch'egli cittadino italo-messicano);
   i genitori della minore, coppia già separata, si erano accordati per un regime di visite regolari, in cui il padre si sarebbe spostato da Bruxelles – luogo di lavoro – a Brema, dove la famiglia aveva risieduto in precedenza e la madre desiderava tornare. Un tale regime di affido e visite è stato approvato con sentenza del tribunale di Bruxelles del marzo 2016;
   dal trasferimento della minore in Messico la madre non ha accordato al padre alcun regime di visita, né di comunicazioni regolari. I contatti diretti padre-figlia si sono svolti in sole 4 occasioni, e sempre in base alle sole decisioni della madre. Il padre, recatosi appositamente in Messico, ha potuto rivedere sua figlia solo per poche ore e sotto il controllo della madre. Nell'ultima visita in Messico, nell'agosto 2016, veniva addirittura impedito al padre di vedere la bambina. Da quel momento la possibilità di contattare la figlia via skype o telefonicamente veniva ulteriormente limitata;
   a seguito dell'esito negativo di una negoziazione amichevole durata un anno, il padre ha proposto nel maggio 2016 in Belgio (Paese di ultima residenza) un'istanza a norma della Convenzione dell'Aja sulla sottrazione internazionale di minori, sollecitando inoltre la mediatrice del Parlamento europeo sulla sottrazione internazionale di minori, senza ottenere però, anche in questo caso, alcuna risposta dalla madre della bambina;
   l'istanza presentata in forza della Convenzione sopra citata è stata respinta dall'autorità centrale messicana per la Convenzione dell'Aja sita presso il Ministero degli esteri, sulla base di documenti, presentati in via preventiva dalla madre (addirittura due mesi prima del deposito della domanda stessa). Occorre sottolineare che i documenti in questione non avrebbero valore giuridico in seno agli ordinamenti dei Paesi dell'Unione europea secondo gli avvocati di parte;
   visto il rifiuto dell'autorità centrale messicana di dare seguito alla richiesta inoltrata sulla base della convenzione, il padre ha disposto un ricorso urgente presso il tribunale di Città del Messico per avere accesso mediante misure preliminari alla figlia (in modo da non inficiare il procedimento internazionale, tutt'ora pendente presso l'autorità europea). Il ricorso, basato sulle disposizioni della convenzione internazionale sui diritti dei minori e in particolar modo sul diritto della minore ad avere accesso al padre, è stato sostenuto dall'ufficio consolare dell'ambasciata italiana in Messico che ha rimesso al giudice una sollecitazione volta a garantire il diritto della figlia di vedere suo padre;
   anche questo ricorso è stato respinto completamente, ivi incluso l'intervento ad adiuvandum dell'ufficio consolare, in quanto a detta del tribunale messicano quest'ultimo non avrebbe documentato il fatto che minore e padre sono cittadini italiani e considerando addirittura l'intervento in questione un'indebita ingerenza; con sentenza ulteriore il tribunale ha respinto anche la richiesta di notifica effettuata dalle autorità belghe in merito alla sentenza sopra citata del tribunale di Bruxelles sull'affido;
   alla luce di quanto riportato in premessa appare opportuna, ad opinione degli interroganti, una presa di posizione dei Ministri interrogati per fare chiarezza sulla situazione e verificare che si possa dar seguito all'attuazione della richiesta di rimpatrio a norma della convenzione dell'Aja e soprattutto che non siano pregiudicati i diritti di affidamento e visita di padre e figlia, entrambi cittadini italiani –:
   quali iniziative intendano intraprendere i Ministri interrogati, nell'ambito delle proprie competenze e utilizzando tutti i mezzi a propria disposizione, per tutelare i menzionati diritti dei cittadini coinvolti nella vicenda e giungere ad una positiva definizione della stessa. (5-10231)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritto di affidamento

sequestro di persona

diritti del bambino