ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/10225

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 722 del 11/01/2017
Firmatari
Primo firmatario: GALLO LUIGI
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 11/01/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VALENTE SIMONE MOVIMENTO 5 STELLE 11/01/2017
BIANCHI NICOLA MOVIMENTO 5 STELLE 11/01/2017
LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 11/01/2017
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 11/01/2017
MARZANA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 11/01/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 11/01/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-10225
presentato da
GALLO Luigi
testo di
Mercoledì 11 gennaio 2017, seduta n. 722

   LUIGI GALLO, SIMONE VALENTE, NICOLA BIANCHI, LOREFICE, MICILLO e MARZANA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, dispone che «i cittadini italiani o comunitari, di età non inferiore ai sedici anni [...] in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 119 del codice della navigazione, che intendono avvalersi dei servizi di collocamento per l'arruolamento della gente di mare, sono inseriti a cura dell'ufficio di collocamento di cui all'articolo 5, comma 1, del luogo del loro domicilio, in una sezione speciale dell'elenco anagrafico dei lavoratori, di cui agli articoli 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442»;
   allo stato attuale, nelle more dei decreti attuativi del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, non è ancora stata istituita un'anagrafe nazionale della gente di mare (SIGEMAR) informatizzata ed efficiente e, per quanto concerne il collocamento dei lavoratori marittimi, si applica il decreto del Ministro della Marina mercantile 13 ottobre 1992, n. 584, seppur abrogato, il quale prevede istituti quali la chiamata numerica, il turno generale, il rilascio dei buoni di imbarco e il relativo contributo economico;
   sebbene il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, abbia ridefinito la disciplina riguardante i requisiti minimi di formazione della gente di mare al fine di assicurare che i lavoratori marittimi ricevano una formazione conforme ai requisiti richiesti dalla STCW e siano in possesso dei relativi certificati, il testo unico delle imposte sui redditi, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non prevede la deducibilità delle spese sostenute per la partecipazione alle spesso onerose attività obbligatorie per il raggiungimento o per il rinnovo di tali certificati;
   in base al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016 (Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2016), tra i requisiti per il rilascio delle certificazioni per gli iscritti alla gente di mare ai sensi della convenzione STCW, è necessario dimostrare di aver effettuato dodici mesi di navigazione nella veste della figura professionale di riferimento, pena il declassamento del titolo professionale;
   infine, la legge di bilancio 11 dicembre 2016, n. 232, ha introdotto un «anticipo finanziario a garanzia pensionistica» (cosiddetto Ape) per 11 tipologie di lavoro definite «gravose», tra le quali non è menzionato il lavoro marittimo;
   nessun beneficio è riservato a tutela dei lavori marittimi neanche per quanto concerne le tipologie di lavori usuranti riconosciute dall'Inps –:
   se non ritenga opportuno e quanto mai urgente promuovere una serie di iniziative normative finalizzata a:
    a) istituire un'anagrafe nazionale della gente di mare (SIGEMAR) informatizzata ed efficiente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, così da rispettare le peculiarità del lavoro e del collocamento dei marittimi;
    b) rendere totalmente deducibili le spese sostenute dalla gente di mare per la propria formazione, in conformità ai requisiti richiesti dalla STCW;
    c) rivedere i requisiti per il rilascio delle certificazioni per gli iscritti alla gente di mare ai sensi della Convenzione STCW, al fine di non discriminare quanti, per motivi diversi, non hanno effettuato dodici mesi di navigazione negli ultimi cinque anni;
    d) ai fini pensionistici, considerare quello dei marittimi una tipologia di lavoro usurante di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67. (5-10225)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

imposta diretta

personale di bordo

ufficio del lavoro