ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/10217

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 722 del 11/01/2017
Firmatari
Primo firmatario: PAGLIA GIOVANNI
Gruppo: SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 11/01/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FASSINA STEFANO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 11/01/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 11/01/2017
Stato iter:
19/01/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 19/01/2017
Resoconto CASERO LUIGI ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
 
REPLICA 19/01/2017
Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 19/01/2017

SVOLTO IL 19/01/2017

CONCLUSO IL 19/01/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-10217
presentato da
PAGLIA Giovanni
testo di
Mercoledì 11 gennaio 2017, seduta n. 722

   PAGLIA e FASSINA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   al fine di garantire l'efficacia e la continuità del quadro normativo europeo in materia di cooperazione amministrativa nella lotta all'elusione fiscale, la Commissione europea ha varato un pacchetto di misure antielusive invitando gli Stati membri ad adeguare e conformare entro l'anno 2015 i propri ordinamenti nazionali alle nuove previsioni normative;
   la principale di tali misure impone requisiti di trasparenza, prevedendo che i gruppi di imprese multinazionali forniscano annualmente, per ogni giurisdizione fiscale in cui operano, alcune informazioni rilevanti, tra cui l'ammontare dei ricavi, gli utili lordi o le perdite, le imposte sul reddito pagate e maturate, il numero di addetti, il capitale dichiarato, gli utili non distribuiti e le immobilizzazioni materiali;
   le autorità fiscali degli Stati membri, che a loro volta dovranno condividere le informazioni con gli Stati membri in cui, sulla base delle informazioni contenute nella rendicontazione stessa, le società del gruppo di imprese multinazionali sono residenti a fini fiscali, o sono soggette a imposte relativamente ad attività svolte tramite una stabile organizzazione, disporranno in tal modo di un quadro esaustivo di alcune importanti informazioni di natura fiscale relative ai gruppi multinazionali, consentendo loro di effettuare una adeguata analisi del rischio delle posizioni fiscali di tali gruppi;
   il settimanale l'Espresso ha condotto un'indagine sui bilanci di alcuni gruppi bancari, essendone venuto in possesso sulla base dell'obbligo che discende dalla suddetta normativa di pubblicazione del rendiconto dei principali dati finanziari relativi a tutti i Paesi in cui ciascun istituto di credito svolge delle attività, i cui risultati sono riportati in un articolo del 4 gennaio 2017 e dai quali emergerebbe, tra l'altro, che alcuni di essi convogliano nei paradisi fiscali quote dei loro guadagni che variano da un sesto fino alla metà del totale, i quali hanno gonfiato di profitti filiali registrate nei più aggressivi di questi paradisi, e che l'obbligo di trasparenza ha portato in alcuni casi alla chiusura di alcune filiali offshore –:
   se, anche alla luce degli elementi in possesso dell'Agenzia delle entrate, possa confermare l'esattezza dei dati su cui si fonda l'analisi del sopracitato articolo del settimanale «l'Espresso», se la situazione emersa dalla suddetta indagine sia compatibile con l'ordinamento tributario italiano e se non si intenda attivare controlli specifici in proposito. (5-10217)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 19 gennaio 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-10217

  Con il documento di sindacato in esame gli Interroganti rilevano che taluni gruppi bancari internazionali avrebbero convogliato in paradisi fiscali quote dei loro guadagni e «gonfiato di profitti filiali registrate nei più aggressivi di questi paradisi».
  In particolare, gli onorevoli interroganti chiedono se «l'Agenzia delle Entrate conferma l'esattezza dei dati su cui si fonda l'analisi del sopracitato articolo del settimanale L'Espresso e se ritenga che gli stessi dati siano compatibili con l'ordinamento tributario italiano e se non intenda attivare controlli specifici in proposito.
  Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate riferisce quanto segue.
  Preliminarmente si fa presente che alcuni dei paesi esteri menzionati nell'articolo del settimanale L'Espresso appartengono all'Unione europea e, pertanto, con riferimento agli stessi vige il principio di libertà di stabilimento (articolo 54 TFUE).
  La libertà di stabilimento dovrà comunque essere esercitata in conformità a quanto previsto nella direttiva in materia di dividendi e interessi infragruppo, finalizzata ad evitare arbitraggi fiscali, e, da ultimo, in conformità alle disposizioni anti-abuso di cui alla direttiva ATAD 2016/1164 del 12 luglio 2016, di recepimento a livello comunitario dei recenti orientamenti emersi in sede OCSE, nell'ambito del progetto in materia di Base Erosion and Profit Shifting (cosiddetto BEPS).
  In ogni caso, l'ordinamento tributario interno prevede specifiche discipline a presidio della corretta imposizione dei redditi riconducibili ai soggetti residenti nel territorio dello Stato, sia con riferimento agli altri Paesi dell'Unione Europea, attraverso il recepimento delle direttive UE, nonché in relazione ai soggetti residenti in paesi qualificabili come «paradisi fiscali».
  In particolare, a fronte della produzione a livello mondiale di redditi da parte di gruppi multinazionali e della possibile imputazione degli stessi a entità del gruppo ubicate in Paesi a fiscalità privilegiata, la corretta allocazione in Italia dei redditi prodotti è principalmente garantita dalla normativa in materia di prezzi di trasferimento e da quella in materia di attrazione in Italia dei redditi prodotti in Stati a fiscalità di vantaggio (cosiddetta CFC legislation), entrambe allineate ai migliori standard internazionali.
  Con riguardo, infine, alle attività di controllo di competenza dell'Agenzia delle entrate, la medesima rappresenta che i dati e le informazioni contenuti nell'articolo in questione e quelli resi disponibili dai gruppi bancari in ottemperanza agli obblighi normativamente previsti, sono ordinariamente presi in considerazione ai fini dell'analisi di rischio, della selezione e dell'espletamento dei controlli fiscali. Ogni iniziativa in merito non può, né potrebbe, essere oggetto di divulgazione in quanto coperta da obbligo di riservatezza.
  Quanto al trattamento tributario e sanzionatorio da adottare qualora fossero riscontrate irregolarità si applicherà la disciplina prevista per le specifiche violazioni eventualmente contestate e/o accertate.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

impresa multinazionale

evasione fiscale

cessazione d'attivita'